Obbligazioni e contratti – Tributario – Pegno regolare, pegno irregolare e responsabilità penale.
Nel rigettare il ricorso proposto avverso una ordinanza che ha disposto il sequestro penale di beni costituiti in pegno, qualificando quest’ultimo come regolare anziché irregolare, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di fare luce sui tratti distintivi delle figure giuridiche menzionate.
A tale fine la Corte ha richiamato una non recente – ma del tutto condivisibile – decisione civile, nella quale si è appunto ritenuto che alla figura del pegno irregolare di titoli di credito non è riconducibile la consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare i poteri ed i compiti della banca al fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso di inadempimento del debitore, giacché tali previsioni, indipendentemente dalla circostanza che abbiano un contento riproduttivo degli artt. 2796 e 2797 c.c. in tema di vendita della cosa ricevuta in pegno regolare, ovvero introducano legittime modifiche convenzionali alla disciplina di legge, sono radicalmente incompatibili con l’indicato passaggio della titolarità (necessariamente indicante piena disponibilità), mentre si armonizzano soltanto con i connotati del pegno regolare, nel quale il creditore non si soddisfa trattenendo il bene già a lui trasferito, ma deve custodirlo in attesa dell’adempimento, e restituirlo, se questo si verifichi, potendo altrimenti soltanto richiedere la vendita o l’assegnazione.
Ed invero, contrariamente a quanto si opina in ricorso, l’ordinanza non ha affermato che in un pegno irregolare la proprietà delle cose date in garanzia postula l’inadempimento – conclusione, questa, certamente illegittima alla luce dell’art. 1851 c.c. nella consolidata interpretazione – ma ha invece ritenuto che, nel caso di specie, il contratto non prevedesse il passaggio in proprietà delle cose date in pegno proprio perché la facoltà di vendere i titoli era stata invece prevista alla condizione sospensiva del verificarsi dell’inadempimento del contratto garantito, ciò che per contro ovviamente dimostra come essa altrimenti non spettasse al creditore pignoratizio che, pertanto, non aveva acquisito alcun diritto di proprietà sulle cose conferite in pegno.
La conclusione è assolutamente conforme al principio, espresso dalla giurisprudenza civile, giusta il quale il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l’eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno.