Cass. Pen. Sez. I, (ud. 04/03/2021) 26-08-2021, n. 32247
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, ha chiosato che in merito alla distinzione tra distinzione tra i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio l’elemento differenziale è
individuato nell’elemento psicologico: nella prima fattispecie esso è rappresentato dal dolo
generico, ovvero dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, mentre per poter configurare la seconda ipotesi di reato occorre il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.
Nel caso in esame l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di incendio continuato per avere, utilizzando inneschi rudimentali, costituiti da pezzi di carta e cartoni accesi con accendini, appiccato il fuoco a diversi cumuli di rifiuti, a diversi cassonetti della spazzatura; ad un cantiere edile, alla porta di uno stabile adibito ad abitazione privata, a una campana in vetroresina per la raccolta differenziata di vetro e plastica. Ai fini di tale imputazione, sono state correttamente valorizzate le dichiarazioni dell’imputato stesso dalle quali è stato possibile dedurre il significato di indubbia sussistenza di volontà di cagionare un incendio, secondo la nozione giuridicamente accreditata, e non di distruggere con il fuoco la cosa altrui, significato deducibile, sia dal fatto che lo stesso abbia agito mosso dal rancore per la sua condizione di emarginazione sociale, sia dalla serialità delle condotte e, principalmente, dalla natura e ubicazione degli obiettivi, di volta in volta, presi di mira.