Cass. pen., II, ud. dep. 07.10.2021, n. 36393
Il concetto di maltrattamenti presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell’integrità, della libertà, dell’onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima.
TESTO RILEVANTE DELLA SENTENZA
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche deve ritenersi che la sentenza impugnata, da leggere unitamente alla sentenza assolutoria di primo grado vertendosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, appare immune da censure. Il dato di partenza del comune ragionamento dei giudici di merito, attiene alla circostanza che le video riprese eseguite per un breve lasso di tempo non avevano fatto emergere che pochi episodi di scarso significato e che le stesse risultanze della perizia, che aveva preso le mosse da dette riprese, non aveva palesato chiari disagi da parte dei bambini ospiti dell’asilo. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito oggetto di argomentazioni adeguate e prive di aporie logico-giuridiche non è stata accertata, quindi, la sussistenza di condotte violente sistematiche tali da determinare un clima di abituale afflizione da parte dei relativi destinatari, occorrendo, per contro, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p. che l’impiego indebito di strumenti correttivi si ripeta e, per l’effetto, nella classe si venga a realizzare un regime di sistematica prevaricazione in danno dei minori. Il concetto di maltrattamenti, come costantemente osservato, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell’integrità, della libertà, dell’onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Fatti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell’ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona, già di per sé sanzionati dall’ordinamento giuridico.