Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 22 novembre 2021 n. 35954
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Premessa l’ammissibilità del presente regolamento preventivo di giurisdizione, innestatosi nella pendenza di un giudizio promosso ed in atto pendente- innanzi alla CTP di Salerno dalla Lanzara srl avverso il parere negativo alla transazione fiscale proposta dal Commissario giudiziale, giova ricordare che queste Sezioni Unite, decidendo un regolamento preventivo di giurisdizione in tema di transazione fiscale proposta all’interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti non disciplinato, ratione temporis, dal D.L. n. 125/2020 e di mancato assenso dell’agenzia fiscale alla proposta di trattamento dei crediti tributari regolata dall’art. 182 ter della I.fall. ha stabilito che tali controversie, pur inserite in una procedura concorsuale regolata dalla I. n. 232 del 2016 spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l’obbligatorietà di tali proposte nell’ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter I.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all’istituto in esame, dell’interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti-cfr. Cass-S.U. n.8504/2021-.
Tali conclusioni in punto di competenza giurisdizionale del giudice ordinario vanno in questa sede ribadite con riferimento al procedimento qui in esame, relativo alla condotta dell’amministrazione fiscale rispetto alla proposta transazione fiscale originata all’interno di una proposta di concordato preventivo depositata dalla società Lanzara S.r.l. in data 12.12.2019, alla quale era seguita l’apertura della procedura concorsuale in data 31.1.2020.
E ad ulteriore decisiva conferma delle considerazioni appena espresse v’è la circostanza che, mancando la natura provvedimentale della scelta assunta dall’amministrazione in sede di voto contro la quale si rivolge la società Lanzara-cfr.Cass.n.28895/2020- tanto fa convergere verso l’individuazione, in punto di giurisdizione, del tribunale fallimentare, essendo appunto in discussione la mera manifestazione di volontà di uno dei creditori sulla transazione fiscale, sulle quali è funzionalmente competente a decidere detto organo giurisdizionale.
Le conclusioni del Procuratore Generale non giustificano una soluzione diversa dall’indirizzo accolto con l’ordinanza n.8054/2021, cit. Tali critiche non sembrano adeguatamente considerare il senso complessivo della posizione ivi espressa in punto di giurisdizione, appunto volta ad individuare nel plesso giurisdizionale del giudice ordinario quello abilitato a delibare sulla transazione fiscale con riferimento al contenzioso pendente in epoca anteriore all’entrata in vigore degli artt.48, c.5 e 80 c.3 del D.L. n. 125/2020, in quanto sub procedimento inserito in un ambito appunto di “competenza” del giudice fallimentare.
Conclusione alla quale queste S.U. sono pervenute, appunto, non soltanto sulla base della normativa sopravvenuta introdotta con il D.L. n. 125/2020 in punto di omologa, pur a fronte della “mancata adesione” determinante dell’Amministrazione – valorizzata, nel solco di Cass., Sez. U., n. 12476 del 24/06/2020, per comprovare l’assenza di soluzione di continuità tra le disposizioni legislative direttamente applicabili e quelle relative ai giudizi instaurati successivamente al 4 dicembre 2020- ma più in generale in ragione della ritenuta natura “concorsuale” del procedimento, ricostruita sulla base del quadro normativo di riferimento applicabile all’istituto nella vigenza anteriore al CCI.
In questa prospettiva, l’ordinanza n.8054/2021 ha sottolineato che “…inserita la transazione fiscale (in senso lato) all’interno della disciplina generale delle procedure concorsuali (in senso lato) con il D.Lgs. n. 5 del 2006, la novella della Legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 81, ha indubbiamente accentuato tale posizione sistematica con la previsione dell’obbligatorietà (“esclusivamente mediante la proposta…”) del sub-procedimento di “trattamento dei crediti tributari” nell’ambito della “procedura madre” di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti.
A tale “esclusività” deve darsi un significato di prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale dell’istituto in esame, almeno nel senso funzionale ossia nel senso che questo “incidente tributario” è essenzialmente finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo le regole procedurali dettate per tali procedure concorsuali e di quelle più specifiche di cui alla L. Fall., art.182-ter.” A tale argomentazione, inoltre, l’ordinanza appena accennata ha aggiunto anche l’osservazione che il sub procedimento di transazione fiscale non poteva ritenersi per nulla assimilabile a quello della transazione sui ruoli- ai quali era riferibile l’indirizzo espresso sempre da queste S.U. con l’ordinanza n.25632/2016, che aveva individuato la giurisdizione del giudice tributario sulla relativa controversia- anzi sottolineando, ancora una volta, come la riforma dell’art. 182-ter attuata con la Legge n. 232/2016, avesse scolpito la posizione della transazione fiscale all’interno delle procedure concorsuali, in relazione alla prevista obbligatorietà (“esclusivamente mediante la proposta…”) del sub-procedimento di “trattamento dei crediti tributari” nell’ambito della “procedura madre”.
È stata, dunque, la ritenuta natura ancillare del procedimento di transazione fiscale e delle questioni che lì si pongono(fra le quali i pareri sullo stesso resi dai creditori) rispetto a quello fallimentare ad indirizzare queste Sezioni Unite verso la individuazione del plesso giurisdizionale ordinario per le controversie concernenti il diniego di parere favorevole dell’Agenzia delle entrate, vieppiù confortata dalla disciplina sopravvenuta introdotta dal D.L.125/2020 in tema di omologazione in caso di mancata adesione, sicuramente non applicabile alla vicenda in quel frangente esaminata.
Disposizione individuata come essa stessa confermativa di quanto già il sistema previgente avesse nitidamente individuato, appunto in quanto teso a “valorizzare la prevalente/assorbente finalità concorsuale dell’accordo transattivo e quindi del suo mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto dall’Ente impositore”-cfr.Cass.S.U. n.8504/2021, cit.-
Il compendio delle superiori argomentazioni come sopra integrate resiste, dunque, alle opinioni di diverso tenore esposte dalla Procura generale, bastando sul punto ancora una volta evidenziare che l’orientamento qui condiviso non ha affatto inteso riconoscere l’applicabilità retroattiva della disciplina in tema di omologazione del concordato preventivo anche in caso di parere contrario dell’amministrazione fiscale, unicamente ravvisando nella disposizione anzidetta un’ulteriore tangibile manifestazione dell’intento del legislatore, già manifestato con il dpr n.602/1973, di concentrare innanzi al tribunale fallimentare la cognizione delle questioni che gravitano attorno alla procedure della transazione fiscale e del concordato preventivo, all’interno delle quali si collocano pienamente quelle relative alle manifestazione di voto, da qualunque creditore espresse, sulla proposta di transazione fiscale.
In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali.
Ricorrono giusti motivi, in relazione alla proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in epoca anteriore a quella di pubblicazione di Cass.S.U. n.8054/2021, per compensare le spese del procedimento.