I – Il ricorrente, residente presso un’unità immobiliare facente parte di un edificio condominiale in Barletta, via Lido San Giovanni n. 43, di proprietà della figlia e a lui dato in uso, avendo accertato che, con il permesso di costruire n. 20 del 23.3.2016, rilasciato alle società controinteressate, il Comune di Barletta aveva assentito un progetto avente a oggetto la realizzazione di un immobile a carattere collettivo e recettivo nell’ambito del Piano di lottizzazione approvato con delibera di Consiglio comunale n. 57/2001 del 20.6.2001, sub comparto A, progetto interessante un’ampia area (identificata al fg. 104/A, p.lle 846, 823, 821, 819, 817, 844, 835, 833, 831, 829, 848, 723, 828, 741, 743) e consistente in un edificio composto da piano terra, porticato, tre piani superiori e piano cantinato, con volumetria complessiva di 4.232,50 mc, verificava poi che il P.d.c. sarebbe stato rilasciato allorché il Piano di lottizzazione era ormai scaduto e che l’andamento planimetrico dei corpi di fabbrica sarebbe stato modificato rispetto a quanto previsto in maniera vincolativa nel Piano di lottizzazione.
La realizzazione dell’intervento, nei termini consentiti dal P.d.c., a dire del ricorrente, comprometterebbe le condizioni di vivibilità della sua unità immobiliare che, posta al terzo piano, si troverebbe ad essere illegittimamente privata di luce e aria.
Insorge con il ricorso notificato il 6.11.2017 e depositato il 28.11.2017, per impugnare gli atti indicati in epigrafe e per chiedere l’accertamento della sopravvenuta inefficacia del Piano di lottizzazione di via Regina Elena, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale di Barletta n. 57 del 20.6.2001.
Deduce i seguenti motivi di diritto: a) legittimazione e sull’interesse all’impugnazione del ricorrente; b) illegittimità del titolo edilizio impugnato per: 1) violazione di legge (art. 17 della L. 17.8.1942 n. 1140; art. 28 della L.R. Puglia n. 56/1980; principi generali di efficacia dei piani attuativi), eccesso di potere per difetto di presupposto; 2) violazione di legge (artt. 19 e 25 della L.R. Puglia n. 56/1980; art. 1 delle N.t.a. per il piano di lottizzazione di via Regina Elena), eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace nonché per travisamento e difetto di istruttoria.
In via istruttoria, chiede che sia ordinato al Comune di Barletta di produrre in giudizio tutti gli elaborati progettuali relativi al P.d.C. n. 20/2016 del 23.3.2016 nonché gli elaborati relativi al Piano di lottizzazione di via Regina Elena, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 57/2001.
Si costituisce il Comune intimato per resistere nel giudizio.
Si costituiscono le società controinteressate per chiedere la reiezione del gravame. Deducono l’irricevibilità del ricorso, il difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere e l’infondatezza del gravame.
Con i motivi aggiunti depositati il 28.2.2018, il ricorrente chiede l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché l’accertamento della sopravvenuta inefficacia del Piano di lottizzazione di via Regina Elena, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale di Barletta n. 57 del 20.6.2001. Deduce le seguenti censure di diritto: violazione di legge (art. 1 delle N.t.a. allegate al Piano di lottizzazione approvato con deliberazione di C.C. n. 57/2001). Reitera l’istanza istruttoria.
In data 3.1.2020, il ricorrente deposita istanza di misure cautelari.
Nella camera di consiglio del 5.2.2020, il ricorrente chiede e ottiene l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare.
Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.
All’udienza del 27 ottobre 2021, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è irricevibile, perché tardivo, in quanto notificato soltanto in data 6.11.2017.
III – Il giorno 27.3.2017, l’edificio delle società controinteressate, frontistante l’appartamento nel quale vive il ricorrente, risulta completato al rustico.
Anche il cosiddetto corpo secondario è stato verificato dal competente Ufficio provinciale come realizzato completamente il 27.3.2017, sicché da quella data si considerano conosciuti i caratteri dell’edificio e da quella data si computa il termine decadenziale per la notifica del gravame.
Se è vero che la realizzazione dell’intervento, nei termini consentiti dal P.d.c., comprometterebbe le condizioni di vivibilità dell’unità immobiliare occupata dal ricorrente, la quale, posta al terzo piano, si troverebbe ad essere illegittimamente privata di luce ed aria, allora il ricorrente ha avuto cognizione di tale pregiudizio sin dal completamento del rustico, avvenuto in data 27.3.2017, restando del tutto inconferente che, solo in data successiva, siano state completate le tompagnature e realizzato il solaio.
In considerazione di ciò, il 26.5.2017 era già scaduto il termine per ricorrere dinanzi a questo T.a.r.; l’atteggiamento di attesa tenuto dal ricorrente dalla fine di marzo al 6 novembre 2017 (data di notifica del ricorso) non ha alcuna plausibile spiegazione, né giustificazione.
Il ricorrente accenna a un diverso momento di “piena conoscenza” delle caratteristiche del fabbricato, affermando che l’edificio delle società controinteressate «solo nei giorni scorsi… ha preso forma consentendo al ricorrente di apprezzare le illegittimità che si dedurranno», sennonché il ricorrente non precisa quale sia il momento di piena conoscenza e quali siano le caratteristiche del fabbricato dalle quali avrebbe tratto una particolare cognizione della sua lesività.
Il ricorrente neppure produce querela di falso contro la certificazione provinciale di ultimazione dei lavori relativa alla conclusione di tutta la struttura alla data del 27.3.2017 (allegato 6 dei documenti versati in atti dalle controinteressate in data 11.12.2017).
Ne conseguono la tardività della notifica e l’irricevibilità del ricorso e, conseguentemente, dei motivi aggiunti.
IV – Per quel che riguarda la domanda di accertamento della sopravvenuta inefficacia del Piano di lottizzazione di via Regina Elena, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Barletta n. 57 del 20.6.2001, ne va rilevata l’inammissibilità per difetto di interesse, atteso che il ricorrente non dimostra di poter trarre vantaggio alcuno da tale accertamento, una volta che l’impugnativa dell’assenso edilizio sia stata dichiarata irricevibile.
V – In conclusione, il gravame è tardivo. Le spese del giudizio possono essere compensate.
TAR Puglia – Bari, III – sentenza 28.10.2021 n. 1576