CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 10 gennaio 2019 n. 487
Senza dimostrare che abbia fatto concreto riscontro nella singola fattispecie la cancellazione del difensore dall’albo in data anteriore a quella in cui ha avuto luogo la notificazione della sentenza impugnata, la notificazione deve considerarsi correttamente eseguita presso il domicilio eletto dal difensore costituito nella precedente fase processuale, ed a mani di persona qualificatasi come addetta alla ricezione de gli atti, con la conseguente esclusione della possibilità di dichiararne la nullità; è infatti solo la cancellazione dall’albo a determinare la decadenza del professionista dall’ufficio di procuratore ed avvocato e a far quindi cessare il relativo jus postulandi, il cui venir meno comporta altresì la perdita da parte del difensore della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per conto del cliente (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 13/02/2017, n. 3702; Cass., Sez. lav., 21/09/2011, n. 19225; Cass., Sez. I, 20/01/2006, n. 1180); in mancanza della stessa, non può assumere invece alcun rilievo la cessazione di fatto dell’attività professionale, la quale, anche quando si traduce nella rinunzia al mandato, non dispensa il difensore dal compito di ricevere la notificazione degli atti e darne notizia al cliente, in adempimento del dovere di diligenza professionale a lui incombente, a meno che non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro avvocato e la stessa sia stata ritualmente portata a conoscenza delle controparti e dell’ufficio. La circostanza che nella specie l’attività dello studio professionale sia proseguita sotto la guida dello avv. X, figlio dell’avv. Y, che ha verosimilmente ereditato l’organizzazione di mezzi e persone predisposta dal padre ai fini dell’esercizio della professione, consente a sua volta di escludere il difetto di legittimazione della dipendente che ha ricevuto la notifica della sentenza impugnata: è noto d’altronde che, in caso di consegna dell’atto presso lo studio del legale domiciliatario a mani di un soggetto ivi rinvenuto, la qualità di addetto alla ricezione si presume in virtù della mera presenza di quest’ultimo nel luogo in questione, restando pertanto a carico del destinatario della notifica l’onere di dimostrare il difetto di legittimazione della persona, allegando e provando che la relativa presenza aveva carattere occasionale o era dovuta ad un rapporto di lavoro non collegato all’attività professionale o non era accompagnata da un’apposita delega (cfr. Cass., Sez. VI, 30/10/2013, n. 24502; Cass., Sez. I, 27/12/2011, n. 28895; Cass., Sez. III, 26/05/1999, n. 5109); in presenza di una notifica valida ed efficace, il mero impedimento del difensore, sia pure dovuto a gravi ragioni di salute, non può considerarsi sufficiente a giustificare l’inosservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, non traducendosi per l’interessato nell’impossibilità di acquisire conoscenza della sentenza impugnata, della quale avrebbe potuto avere notizia quanto meno dai collaboratori dello studio professionale, e di proporre quindi tempestivamente l’impugnazione, attraverso il conferimento dell’incarico ad un altro avvocato.