CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 9 gennaio 2019 n. 328
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza delle SSUU quello in virtù del quale è idonea a radicare la responsabilità contabile l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale – che ben può essere un soggetto privato – e l’ente pubblico danneggiato; e che tale relazione è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppure in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione; la giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo d’impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto, per l’attività svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorché temporaneamente e anche in via di fatto, nell’apparato organizzativo e nell’iter procedimentale dell’ente, sì da rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo (cfr., nei sensi anzidetti, tra altre, Cass., Sez. U., 24/11/2009, n. 24671; 21/5/2014, n. 11229; 16/7/2014, n. 16240; 19/12/2014, n. 26942; 24/3/2017, n. 7663); sulla base di tali principi, devono ritenersi pienamente ravvisabili nella condotta tenuta dai ricorrenti – arbitri di calcio – i requisiti per la configurazione della loro responsabilità contabile in ordine al danno economico subito dal CONI nella vicenda in esame: l’arbitro di calcio – che non è pubblico ufficiale – è associato all’AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico), e quel che essenzialmente rileva, ai fini della giurisdizione, è che l’arbitro, nell’esercizio della relativa funzione, dirige e controlla le gare, è cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell’osservanza del regolamento di gioco. Proprio perché l’arbitro di calcio, nell’esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare, è colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell’osservanza del regolamento di gioco e poiché la compilazione del referto di gara costituisce, in tale contesto, un elemento fondamentale, in quanto è l’atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi pronostici e alle connesse vincite, ne deriva che l’arbitro è investito di fatto di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, se non altro in quanto inserito, a pieno titolo, nell’apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche: sussiste, pertanto, quella relazione funzionale e quella compartecipazione con l’ente pubblico sopra indicate, idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.