Cass. pen., V, ud. dep. 02.12.2021, n. 44657
PRINCIPIO DI DIRITTO
Deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell’imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l’imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli.
MASSIMA
Esula dal sindacato di legittimità la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
L’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 c.p., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.
Quanto all’elemento soggettivo, il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l’evento si verifichi.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputata A.L.L. è inammissibile (così da rendere irrilevante l’ulteriore decorso del termine di prescrizione dopo la pronuncia dell’impugnata sentenza).
- Il primo motivo di ricorso – sul difetto di correlazione fra l’accusa e la sentenza a cagione del fatto che, in imputazione, era riportata la data del giorno successivo del reale accadimento del fatto contestato alla lettera d), il 5 luglio 2012 piuttosto che il 4 – è manifestamente infondato risultando evidente l’errore materiale in cui si era incorsi a fronte della corretta indicazione della condotta effettivamente tenuta dall’imputata in quella occasione. Si era pertanto fatta congrua applicazione del principio di diritto fissato da questa Corte (ex plurimis Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009) secondo cui deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell’imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato (come era accaduto nell’odierno processo, dovendosi, la corretta data, evincersi dal contenuto della deposizione della teste B., della Polizia di Stato, che era stata la teste oculare del fatto) e che l’imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli (come si era verificato, tanto che l’imputata aveva potuto dedurre testimonianze a discarico per le varie condotte ascrittegli).
- Il secondo motivo è inammissibile perché è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità dal quale esula la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte territoriale, infatti, con motivazione palesemente priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: – l’ex coniuge, dell’imputata, R. avesse incaricato un investigatore privato di sorvegliarne i movimenti avendo ricevuto dai figli la confidenza di essere stati costretti a dormire in auto fuori da alcuni locali notturni; – si fosse anche rivolto alla Dott.ssa B. , del locale Commissariato, alla quale aveva mostrato i video registrati dall’investigatore; – la B. avesse direttamente assistito ai fatti relativi all’ultimo episodio, avvenuto la notte fra il 4 ed il 5 luglio 2012, e ne avesse fornito inequivoca (nel senso dell’abbandono dei minori, dormienti in auto, per alcune ore) testimonianza. In conseguenza di ciò le alternative ricostruzioni operate dai testi indotti dalla difesa (in particolare sulla sorveglianza operata dall’imputata sui figli, lasciati a dormire nell’autovettura) non venivano ritenute attendibili, anche perché si trattava di coloro che, per vincoli di amicizia con la prevenuta, si erano trovati a trascorrere le serate in questione con la medesima.
- Il terzo motivo è manifestamente infondato. Si deve infatti ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’ 591 c.p., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo (Sez. 5, n. 27705 del 29/05/2018, Rv. 273479; Sez. 1, n. 35814 del 30/04/2015, Andreini, Rv. 264566). Considerando così che, ferma rimanendo la prova dell’avvenuto abbandono dei minori in plurime occasioni – per averli, quale genitore sul quale incombeva l’onere della cura, lasciati dormienti in auto, in ora notturna, all’esterno di locali pubblici in cui trascorreva la serata – appare del tutto priva di manifeste aporie logiche la considerazione della Corte di merito circa la sussistenza di un pericolo, quantomeno potenziale, per l’incolumità dei medesimi, in considerazione sia delle molte ore trascorse nel ristretto abitacolo della vettura, sia dell’orario notturno che non favoriva il diffuso presidio dei luoghi, sia della ricordata assenza di sorveglianza.
Quanto all’elemento soggettivo del reato si ricorda come si sia già precisato che il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l’evento si verifichi (Sez. 5, n. 44013 del 11/05/2017, Hmaidan, Rv. 271431).
- Il quarto ed il quinto motivo, sulle statuizioni civili, sono manifestamente infondati. A vantaggio della parte civile, R., costituitosi esclusivamente in rappresentanza dei minori, era stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato processo civile ed era stata assegnata una provvisionale che, però, era stata eliminata dalla Corte territoriale (perché relativa ad un costo ritenuto estraneo agli interessi dei minori). In tal senso era stata anche la richiesta della parte civile, in prime cure, visto che aveva concluso per il risarcimento dei danni a proprio favore, così come costituitosi (e quindi solo in rappresentanza dei minori), e così, nel medesimo senso, erano state le decisioni del Tribunale e della Corte distrettuale. Quanto alla misura delle spese liquidate alla parte civile, il ricorso sul punto è del tutto generico.
- All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella somma, ritenuta equa, indicata in dispositivo. In considerazione del vincolo familiare fra le parti e del coinvolgimento nei fatti di soggetti di minore età si dispone l’oscuramento dei dati identificativi.