Testo più rilevante della decisione:
- «La Corte Costituzionale ha stabilito che la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131bis cod. pen. è applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell’articolo 648 cod. pen., nonchè a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione. È stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131bis cod. pen., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva. Invero, il giudice delle leggi ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente».
- «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali» (cfr. Sez. 2, n. 35033/2020; 2, n. 49446/2018).
Si propongono di seguito ulteriori punti giuridicamente interessanti della sentenza:
- «Anche in sede di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante» (cfr. Sez. 6, n. 14843/2021; conf., Sez. 1, n. 12752/2019).
- «Risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/4/2017, Rv. 270120 – 01)».
Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 38040/2021