Tar Sardegna, II – sentenza 21.01.2022, n.33
Il Tar Sardegna, chiamo a pronunciarsi su una domanda di risarcimento dei danni dovuti al ritardo della P.A., esamina, in via preliminare, l’eccezione di carattere formale sollevata dalla difesa secondo la quale il CTU non ha esaminato la richiesta, inoltrata dal consulente di parte tramite Pec, di avviare il contraddittorio obbligatorio.
Tale prospettazione non è condivisibile in quanto il consulente di parte si è limitato, nell’ultimo giorno a disposizione per inviare le proprie osservazioni e conclusioni, a chiedere la visione e la copia di documenti e ad indicare, in termini del tutto generici, aspetti meritevoli di tutela, senza muovere alcune concreto rilievo sul contenuto dello schema di relazione ricevuto dal perito.
Infatti, se si consentisse ai consulenti di parte di “riaprire l’istruttoria” all’ultimo giorno utile mediante richieste generiche (invece che formulando rilievi puntuali) si finirebbe per avvallare delle modalità dilatorie e sostanzialmente elusive dei termini prestabiliti, con la conseguente violazione dei principi di tempestiva conclusione del processo e di parità delle armi.
Entrando nel merito della questione, il Tar reputa fondata la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, ribadendo l’ingiustizia del danno patito, dovuto al ritardo con il quale l’istanza dello stesso è stata accolta.
In tale fattispecie si è in presenza di un ritardo ingiustificato nella definizione del procedimento la cui sostanziale ingiustizia trova diretta conferma sia nelle pronunce pregresse del giudice adito, sia nelle stesse determinazioni finali di accoglimento adottate dall’amministrazione resistente.
La quantificazione del danno da mancato guadagno, ad opera del consulente d’ufficio, è stata determinata mediante un sistema induttivo basato sui principi del “controllo di gestione”, tecnica che consente di ricostruire la performance aziendale potenziale partendo da elementi oggettivi, quali i ricavi e i costi, imputabili alla medesima attività negli anni in cui la stessa è stata realmente svolta.