TAR Lazio – Roma, I Stralcio, sentenza del 30.11.2021, n. 12379
Guida alla lettura
Con la pronuncia oggetto di sintesi, il T.a.r. Lazio-Roma, Sez. I Stralcio, si imbatte – ancora una volta – sulla tematica della responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione e sulla relativa questione di giurisdizione sottesa: nel caso in esame, per il Collegio la situazione soggettiva vantata dal privato si identifica nel diritto soggettivo, con il naturale precipitato che, in ossequio al tradizionale criterio di riparto di giurisdizione (fondato sulla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo), quest’ultima appartiene al giudice ordinario.
Testo rilevante della decisione
Con ordinanza 15 aprile 2009 n.90, il Sottosegretario per l’Emergenza Rifiuti in Campania ha disposto l’esperimento di una gara ex art.57 D.leg.vo n.163/2006 per l’affidamento “della fornitura e gestione degli impianti mobili per il trattamento del percolato a servizio delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti nella Regione Campania”, invitando alla procedura negoziata sette operatori, tra i quali Darsa Technology S.r.l., alla quale ha aggiudicato il lotto 1 “Comune di Santa Maria La Fossa (CE) Sito Parco Saurino 1 e 2” con ordinanza 10 settembre 2009 n.200.
Con la medesima ordinanza è stato altresì disposto di procedere “alla consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art.337 della legge 2248/1865 delle lavorazioni per la fornitura e la gestione dell’impianto di cui sopra, sotto le riserve di legge nelle more della stipula del relativo contratto” e pertanto l’odierna ricorrente ha iniziato i lavori, completando l’impianto di osmosi inversa.
A fronte dell’attività svolta, la ricorrente ha chiesto all’Amministrazione di effettuare il collaudo ed ha trasmesso all’Amministrazione la fattura n.18/2009.
L’Amministrazione ha riscontrato l’istanza rappresentando l’impossibilità di procedere al collaudo definitivo in fabbrica del completo impianto mobile di trattamento del percolato (in parte già eseguito) e ciò in ragione della circostanza che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli non aveva ancora positivamente evaso l’istanza di dissequestro del sito Parco Saurino, ove utilmente allocare l’impianto tecnologico in oggetto.
Tanto premesso, la ricorrente, attesa la scorrettezza comportamentale dell’Amministrazione procedente ha introdotto il presente giudizio chiedendo che venga accertata la responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. e comunque il comportamento illegittimo-illecito ex art.2043 c.c. dell’Amministrazione resistente, nonché la condanna della medesima a risarcire alla deducente tutti i danni subiti e subendi, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., maggiorati di interessi e di rivalutazione monetaria. Si è costituita con memoria di stile l’amministrazione intimata.
La Sezione I Stralcio rileva che nel corpo del ricorso la ricorrente aveva dato atto di aver adito il G.O. per la risoluzione del contratto, ritenendolo perfezionato, e di aver radicato il presente giudizio innanzi al G.A. solamente “Per la contestata ipotesi in cui il Giudice ordinario non ritenesse perfezionato il contratto di fornitura e di gestione de quo”.
A fronte dell’ordinanza istruttoria, la ricorrente ha rappresentato che la causa civile radicata ricorrente avanti il Tribunale di Roma, era stata definita con la sentenza n.50008.2015, con la quale il Tribunale Civile di Roma aveva rigettato la domanda principale di risoluzione del contratto di appalto presentata da parte attrice per difetto di perfezionamento dello stesso ed aveva ravvisato una responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione appaltante, condannandola al risarcimento dei danni ex artt. 1337 e 1338 c.c., per un importo pari ad euro 240.000,00.
Avverso tale decisione è stato proposto appello da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 7 giugno 2021 e, per tale ragione, con successiva ordinanza 02385/2021, pubblicata in data 26.02.2021, il Collegio ha ritenuto necessario che la parte ricorrente chiarisse se residuasse ancora l’interesse alla decisione della presente controversia, atteso che il giudice ordinario aveva già condannato l’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni, richiesti anche nell’odierno giudizio, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c..
Con la medesima ordinanza, il Tribunale ha rilevato anche profili di dubbio sull’ammissibilità del gravame, atteso che il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. – applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, del c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5981/2020; Sez. V, n. 1558/2015) – preclude al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia tra le stesse parti.
La presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria con la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sia per la natura contrattuale della controversia, sia in ragione della formazione del giudicato implicito sulla spettanza della giurisdizione al giudice ordinario nella parallela causa civile.
Secondo il Collegio deve preliminarmente scrutinarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale: l’eccezione è fondata.
La controversia risulta chiaramente attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Sul punto deve infatti rilevarsi che la controversia promossa da un privato per ottenere, nei confronti dell’amministrazione, il risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché trattasi di domanda risarcitoria che non attiene alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, rispetto alla quale si fa valere la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, con conseguente rilevanza del criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio, la quale, nella specie, ha consistenza di diritto soggettivo (Sez. Un. civ. n. 16319/2002; Sez. Un. civ., 18 ottobre 2005, n. 20116; Cassazione civile sez. un., 12/05/2008, n.11656 e, più recentemente, Cassazione civile, sez. un., 17/06/2021, n. 17329).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche si muove, del resto, anche la sentenza n.50008.2015 del tribunale ordinario di Roma, la cui sopravvenienza rispetto all’introduzione del presente giudizio incide anche sull’interesse a ricorrere, dal cui scrutinio si può tuttavia prescindere in ragione della pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Secondo il T.a.r. Lazio-Roma dunque il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese.