Cass. pen., sez. V, sentenza 5 gennaio 2022, n. 111
PRINCIPIO DI DIRITTO
Le pretese finalità di difesa nel giudizio civile di separazione tra i due ex coniugi, non possono giustificare in alcun modo atti intimidatori gravemente invasivi della sfera personale della parte civile, come quelli posti in essere in danno della ex moglie, del tutto estranei all’esercizio del diritto di difesa
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Rovereto, in data 11.2.2020 aveva condannato G.N. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui all’art. 612 bis c.p., commi 1 e 2, in rubrica ascrittogli, commesso in danno della coniuge separata D.B.A. .
- Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento all’art. 468 c.p.p., e mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla escussione di tre dei cinque testi indicati dalla difesa, i quali avrebbero dovuto confermare sia che la signora D.B. svolgeva attività lavorativa, sia che l’imputato si era rivolto a loro per essere messo al corrente della circostanza; 2) vizio di motivazione, in ordine alla riconosciuta credibilità della persona offesa, che si evince dal contrasto tra quanto affermato dalla D.B. nella querela acquisita agli atti e quanto dalla stessa dichiarato in udienza con particolare riferimento al pedinamento subito ad opera del ricorrente, che, in querela, non va oltre i 5-6 giorni, mentre in dibattimento si attesta su di un periodo molto più ampio (35-40 giorni).
Rileva il ricorrente anche l’insufficienza dei riscontri al narrato della persona offesa individuati dalla corte territoriale, che, con riferimento ai certificati medici, prodotti dalla parte civile, ha reso una motivazione in realtà inesistente, non spiegando perché non si possa dubitare dell’esistenza di un nesso di causalità tra i fatti addebitati al G. e le indicazioni riportate negli anzidetti certificati, che si riferiscono, come scrive la stessa corte territoriale, a un periodo successivo di qualche mese a quello in contestazione.
Il giudice di appello, inoltre, ha omesso di considerare le prove introdotte nel processo dalla difesa, con cui si era dimostrato: che la D.B. era stata reticente nella causa di separazione,, nel corso della quale non aveva riferito di avere ininterrottamente lavorato dal dicembre del 2018 all’aprile del 2019; che l’imputato, nel periodo in cui avrebbe commesso il reato di cui è accusato, non era debitore di nessuna somma nei confronti della persona offesa alla quale, anzi, aveva versato consistenti importi di denaro e la sua intera pensione a titolo di pagamento degli alimenti; che l’inoltro di moltissimi messaggi via whatsapp, spesso contenenti affermazioni discutibili, era una ordinaria modalità di comunicazione tra i due, accettata dalla D.B. , quanto meno fino al marzo del 2019; che, contrariamente a quanto affermato in dibattimento, la persona offesa già prima della presentazione della querela era a conoscenza della circostanza che era stata revocata la misura del divieto di avvicinamento imposta al marito, il quale aveva provveduto a comunicarglielo, sempre via “Whatsapp”, il 4.2.2019.
3) vizio di motivazione, in quanto nel caso in esame non è stata fornita la prova della provenienza dei messaggi in questione (che peraltro erano i medesimi di sempre) ad opera dell’imputato, posto che la motivazione della sentenza fa riferimento solo alle trascrizioni prodotte, non essendo stata disposta l’acquisizione del relativo supporto telematico; 4) vizio di motivazione sulla sussistenza di uno stato di ansia permanente, che non risulta dimostrato nè dalle dichiarazioni della persona offesa (inattendibile), nè dai certificati medici (per le ragioni già esposte); nè dalle dichiarazioni del teste maresciallo G. che non incontrò mai la signora.
- Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
- Va, innanzitutto, ribadito il principio secondo cui non sono proponibili con il ricorso per cassazione questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, da tempo affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di interpretazione del combinato disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 c.p.p., comma 2.
La regola ricavabile da tale composita disposizione normativa va definita nel senso che non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello, in cui rientrano le questioni riguardanti argomenti “nuovi”, enunciati “a sorpresa” dal giudice dell’impugnazione di merito in funzione risolutiva, la cui rilevanza era assolutamente imprevedibile nel giudizio di appello.
Tale regola, come è stato opportunamente rilevato, trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Rv. 241271; Cass., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Rv. 256631; Cass., Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852).
Orbene non può non rilevarsi che il primo e il terzo motivo di ricorso si presentano come motivi “nuovi”, nel senso innanzi precisato, posto che, da un lato, di essi non si fa menzione alcuna nell’atto di appello del 28.6.2020, con cui la difesa dell’imputato ha articolato quattro motivi di impugnazione, incentrati sulla dedotta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis, c.p.; sull’eccessivo rigore della pena irrogata, in uno con il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 5), e del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pp.5-17 del menzionato atto di appello); dall’altro, non rientrano nelle questioni che possono essere scrutinate in sede di legittimità, pur non essendo state rappresentate con i motivi di appello. In quanto tali, dunque, essi vanno dichiarati inammissibili, ai sensi della espressa previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3, trattandosi di una specifica causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Con riferimento al secondo e al quarto motivo di ricorso, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica e immune dai vizi denunciati.
La corte territoriale, infatti, ha fornito puntuale risposta ai rilievi difensivi, evidenziando come il giudizio positivo sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, che inevitabilmente si estende anche al profilo della credibilità personale di quest’ultima, oltre che sulla coerenza della narrazione proveniente dalla D.B. , trovi fondamento su di una serie di riscontri, pur non necessari a stretto rigore, “costituiti dagli interventi delle forze dell’ordine in flagranza di reato, dalle certificazioni mediche, dalla deposizione della figlia Evelyn e dalle stesse dichiarazioni spontanee e memorie provenienti da parte dell’imputato”.
In questo contesto motivazionale particolare attenzione è stata riservata dalla corte territoriale alla confutazione della tesi difensiva secondo cui gli episodi di pedinamento denunciati dalla vittima in proprio danno sarebbero stati solo cinque, riferibili al periodo compreso tra il 6 e il 13 aprile del 2019, laddove, dalle concordi dichiarazioni rese dalla D.B. , sia nel corso della deposizione resa all’udienza dibattimentale del 3.12.2019, che nella querela acquisita anche ai fini decisori sull’accordo delle parti, si evince, invece, che gli episodi di pedinamento non furono limitati a una sola settimana, ma si protrassero per un periodo di circa trentacinque/quaranta giorni, a partire dall’inizio del mese di marzo del 2019, quando fu revocata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposta nei confronti dell’imputato.
Puntuale appare la motivazione del giudice di appello anche con riferimento alle ulteriori molestie, che, nel periodo temporale preso in considerazione (1.3.2019-13.4.2019), si erano aggiunte ai pedinamenti, poste in essere attraverso i numerosi messaggi “Whatsapp” inviati dal ricorrente alla persona offesa, rappresentate da continue “minacce, insulti, promesse di ritorsione, richieste intimidatorie di conoscere informazioni sulla sua vita personale e lavorativa”.
Non può non condividersi, al riguardo, la valutazione operata dal giudice di appello sulla fallacia della tesi difensiva, secondo cui, attraverso i suddetti pedinamenti e messaggi, l’imputato voleva solo scoprire se la ex moglie lavorava percependo un reddito, al fine di ottenere la restituzione del denaro che le aveva prestato, nonché una riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento posto a suo carico.
Ed invero, come già rimarcato dal giudice di primo grado, la cui sentenza si salda con quella di secondo grado, essendo stati utilizzati in entrambe le decisioni gli stessi criteri di valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), appare evidente come le pretese finalità di difesa nel giudizio civile di separazione tra i due ex coniugi rappresentate dal prevenuto, non possono giustificare in alcun modo atti intimidatori gravemente invasivi della sfera personale della parte civile, come quelli posti in essere in danno della D.B. , del tutto estranei all’esercizio del diritto di difesa.
In relazione, poi, al profilo riguardante l’evento del reato di cui si discute si osserva che, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che trova fondamento in una semplice lettura ricognitiva della norma, tra gli eventi, alternativamente previsti dall’art. 612 bis c.p., comma 1, il cui verificarsi è indispensabile per l’integrazione della fattispecie delittuosa di “atti persecutori”, si colloca sia “un perdurante e grave stato di ansia” (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 19.5.2011, n. 29872, rv. 250399; Cass., sez. V, 11.4.2017, n. 26891, rv. 270867; Cass., sez. V, 24.10.2016, n. 1826, rv. 268992), sia l’alterazione delle proprie abitudini di vita, integrata da ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui, finalizzato ad evitare l’ingerenza nella propria vita privata del molestatore (cfr. Cass., sez. V, 27.11.2012, n. 20993, rv. 255436).
Sul punto la corte territoriale ha reso una specifica motivazione, evidenziando, con un argomentare logicamente ineccepibile, dunque non censurabile in questa sede, come, in conseguenza delle condotte poste in essere in suo danno, nella D.B. fosse insorto uno stato di “prostrazione psico-fisico”, rilevato de visu dai Carabinieri della stazione di (omissis) avevano proceduto all’arresto in flagranza del ricorrente e confermato dalla documentazione sanitaria prodotta dalla parte civile, che ne testimoniava il perdura a distanza di qualche mese dal verificarsi dei fatti per i quali è processo.
Una condizione, dunque, sintomatica di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, che nè la pubblicazione sul profilo “facebook” della D.B. di immagini felici della propria persona, nè la dedotta, ma indimostrata frequentazione tra i due ex coniugi, erano in grado di far venir meno.
Tale conclusione appare del tutto il linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261535; Cass., Sez. 5, n. 17795, del 02/03/2017, Rv. 269621), essendosi, inoltre, precisato come ai fini della configurabilità del reato di cui di discute, non sia necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 57704, del 14/09/2017, Rv. 272086, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il grave stato d’ansia provocato alla vittima dall’imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa).
- Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.
Va, infine, disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5.