Cass. civ., II, ord., 07.02.2022, n. 3696
Principio di diritto
In tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione della L. n. 689 del 1981, ex art. 7 ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale ex art. 6 della stessa Legge e l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso.
Testo rilevante della decisione
La morte del trasgressore implica anche l’estinzione dell’obbligazione a carico del responsabile solidale e, dall’altro lato, l’autonomia delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale per il pagamento della sanzione amministrativa, precisando che quando l’obbligazione del primo viene meno ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, per mancata tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, l’autonoma obbligazione del secondo permane, con l’ulteriore conseguenza che costui, ove abbia pagato la sanzione, conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione.