Testo più rilevante della decisione:
«La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (sentenza 30 settembre 2016, n. 19604); ed ha anche affermato che tale perdita implica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (sentenza 29 novembre 2016, n. 24295). Nella materia specifica dei concorsi, è stato parimenti affermato che l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole (sentenza 9 maggio 2018, n. 11165; in argomento v. pure l’ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25727)».
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 5231/2022