Cass. civ., VI – 3, ord., 17.02.2022, n. 5230
MASSIMA
In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 115e 116 c.p.c., e dell’art. 2700 c.c., oltre a difetto di motivazione.
Osserva il ricorrente, dopo aver riportato il contenuto delle censure proposte con l’atto di appello, che la sentenza impugnata avrebbe letto in modo arbitrario le risultanze di causa. In particolare, non avrebbe tenuto presente quanto riportato dal rapporto della Polizia stradale, dal quale risultava che il manto stradale era usurato nella misura di quattro quinti, essendo liscio e non drenante. La pronuncia, senza aver fatto eseguire una c.t.u., avrebbe arbitrariamente affermato che il conducente dell’auto procedeva a velocità eccessiva, non considerando che le tracce di frenata non erano rivelatrici di una velocità particolarmente elevata.
- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova.
Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata si connoterebbe per la sua motivazione apparente, avendo sopravvalutato elementi di scarso rilievo senza considerare in modo adeguato la particolare situazione del manto stradale.
- Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per la stretta connessione tra loro esistente, sono entrambi inammissibili.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l’ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).
Nella specie la Corte d’appello ha rilevato che dall’istruttoria svolta, e in particolare dai rilievi della Polizia stradale, era emerso che l’incidente era da ascrivere a responsabilità esclusiva del conducente il quale aveva tenuto una velocità elevatissima, incompatibile con l’ora notturna e con la pioggia che insisteva sul manto stradale; tale conclusione è stata supportata dalle considerazioni svolte sulla dinamica del sinistro, nel quale la vettura, dopo aver subito una rotazione pari a 90 gradi, aveva proseguito nella sua corsa, superando il ciglio stradale e continuando a scarrocciare fino ad impattare con un ostacolo di cemento, “prendendo letteralmente il volo ed atterrando a distanza di dodici metri”.
Simile comportamento, assumendo il carattere di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento, rendeva inapplicabile la fattispecie dell’art. 2051 c.c., risultando priva di pregio anche la diversa ricostruzione fondata sull’art. 2043 c.c.; tanto più che la natura pianeggiante dei luoghi non rendeva necessaria alcuna segnalazione di un pericolo inesistente.
A fronte di tale ricostruzione il ricorrente, mentre ribadisce una serie di considerazioni in punto di fatto già ritenute non credibili dai due giudici di merito, insiste nel sostenere che la velocità tenuta dalla vettura non era elevata e che la natura scivolosa del manto stradale era stata l’unica causa del sinistro.
Si tratta, in definitiva, di censure che tendono a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e che, dietro l’apparenza della violazione di legge, sollecitano in effetti questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.
- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel condannare l’appellante alle spese senza tenere in considerazione le novità introdotte dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
4.1. Il motivo non è fondato.
La Corte d’appello ha doverosamente fatto applicazione del criterio della soccombenza, per cui non è chiaro di cosa possa dolersi il ricorrente, anche perché la censura non pone in luce quale potrebbe essere la grave ed eccezionale ragione idonea a consentire la compensazione delle spese.
- Il ricorso, pertanto, è rigettato.
- A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
- Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.