Cassazione penale, Sez. II, sentenza 21 gennaio 2022, n. 2484
Principio di diritto
La condizione ostativa prevista dall’art. 131 bis c.p. della non abitualità del comportamento, consistente nella commissione di più reati della stessa indole, sussiste anche quando nei confronti dell’autore del reato siano state pronunciate sentenze di patteggiamento, che contengono un implicito accertamento sulla commissione del fatto”. Una volta accertata l’abitualità del comportamento, non possono essere prese in considerazione le censure relative alla particolare tenuità dell’offesa, dovendo sussistere entrambi i requisiti, ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Testo rilevante della decisione
L’art. 131-bis c.p. – prevede, quale condizione per l’esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento; si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento: solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.