Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte – in primo luogo – dichiarando inammissibile la prima doglianza del ricorso, ha affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell’atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente – perché non in forma di atto pubblico – attribuitogli da quest’ultimo, determina l’insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell’obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta».
In secondo luogo, dichiarando parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso, la medesima Corte ha analizzato i criteri alla stregua dei quali apprezzare la donazione di modico valore. Più in particolare, rispetto al criterio soggettivo delle condizioni economiche del donante, l’ordinanza ha precisato che «si tratta, in ogni modo, di indagine rimessa all’apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, ed imponendo un contemperamento di dati analitici, è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 3858 del 2020; Cass. n. 7913 del 2011; Cass. n. 11304 del 1994; Cass. n. 1873 del 1989; Cass. n. 1134 del 1982; Cass. n. 1400 del 980; Cass. n. 967 del 1976) Quest’ultimo, peraltro, nella formulazione come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (…), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Parimenti, non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio predetto gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 3.3.1. (…). 3.3.2. Se, dunque, l’art. 783 c.c., nel disciplinare le donazioni di modico valore, prevede, in primis, che la modicità dell’oggetto della donazione sia valutata obbiettivamente, soggiungendo che essa va riguardata “anche” in rapporto alle condizioni economiche del donante, ne consegue che ove, già sotto il profilo obbiettivo in sé considerato, tale modicità vada esclusa, ne resta evidentemente svalutata la ulteriore indagine “soggettiva” circa la sua effettiva incidenza sul patrimonio del donante medesimo. Da ciò la sostanziale non decisività del fatto del cui asserito omesso esame oggi si duole il (…)».
Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 5488/2022