Massima
“In linea di principio si ricorda che, nel processo amministrativo, la legittimazione al ricorso deve essere correlata ad una situazione oggettivamente e soggettivamente differenziata per cui è, dunque, meritevole di tutela solo chi ha partecipato alla stessa procedura oggetto di contestazione”.
Testo rilevante della decisione
1.§. In primo luogo si ritiene necessario scrutinare l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione sollevata dal Comune e dalla controinteressata.
L’eccezione è fondata.
In linea di principio si ricorda che, nel processo amministrativo, la legittimazione al ricorso deve essere correlata ad una situazione oggettivamente e soggettivamente differenziata per cui è, dunque, meritevole di tutela solo chi ha partecipato alla stessa procedura oggetto di contestazione.
Di conseguenza, chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione, non è legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione – per lui res inter alios acta – venga paralizzata (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. III, 05/12/2016, n. 5113, Consiglio di Stato, sez. III, 15/02/2019, n. 1074; Consiglio di Stato, sez. IV, 06/04/2016, n. 1352 Consiglio di Stato, sez. V, 03/02/2016, n. 424).
Ciò posto, nel caso è decisivo il fatto che la Tercoop non ha partecipato alla procedura di gara di cui comunque impugna l’aggiudicazione.
Infatti la proposta che la Tercoop ha presentato il 14.09.2020, al di là del suo contenuto, interveniva quando già l’Amministrazione Comunale si era pronunciata in senso positivo sulla fattibilità della finanza di progetto presentata dalla Easy Help, con la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 22.06.2020 e di ciò aveva pure contezza l’attuale ricorrente che a seguito di sua richiesta formulata con nota acquisita al prot. com.le il 21.07.2020, n. 38788, riceveva i verbali della Commissione per la valutazione del progetto della contro interessata.
La produzione di un documento progettuale al di fuori della procedura di project financing già iniziata con la deliberazione di Giunta comunale non è sufficiente a differenziare la posizione giuridica soggettiva della ricorrente che, successivamente, non ha neppure partecipato alla procedura di gara.
La circostanza che la ricorrente gestisca da molti anni in regime di prorogatio il servizio oggetto della concessione non vale a differenziare la sua posizione giuridica soggettiva in quanto interesse di mero fatto.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
In ogni caso lo stesso è comunque infondato nel merito.
2.§. La Tercoop sostiene che vi sia stata la violazione del principio di libera concorrenza per il fatto che alcuni dei suoi progetti siano stati respinti.
Gli studi di fattibilità cui la Tercoop fa riferimento nel ricorso, presentati nel 2015 e nel 2017, furono a suo tempo considerati non accoglibili dall’Amministrazione Comunale e le pretese in ordine alle stesse avanzate dalla Tercoop contro il Comune di Teramo, sono già state valutate infondate con la sentenza n. 442/2018, e con la sentenza n. 598/2019.
La proposta che la Tercoop ha presentato il 14.09.2020, al di là del suo contenuto, è intervenuta quando già l’Amministrazione Comunale si era pronunciata in senso positivo sulla fattibilità della finanza di progetto presentata dalla Easy Help, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 22.06.2020 e di ciò aveva contezza l’attuale ricorrente che a seguito di sua richiesta formulata con nota acquisita al prot. com.le il 21.07.2020, n. 38788, riceveva i verbali della Commissione per la valutazione del progetto della controinteressata, in allegato alla nota dell’Area 6, del 16.09.2020, prot.n. 49022.
Nessuna comunicazione competeva pertanto alla Tercoop ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d.lgs. 50/2016, non potendosi qualificare come candidata o offerente relativamente al procedimento di finanza di progetto di iniziativa privata promosso dalla Easy Help, né può ritenersi che sia stata discriminata, poiché non ha mai rivestito una posizione giuridica equivalente a quella della Easy Help, tale da poter essere considerata con essa in competizione.
La Tercoop ha impugnato solo l’aggiudicazione del project alla Easy Help a seguito della gara aperta a tutti i soggetti interessati.
Non sono stati previamente impugnati né la decisione del Comune di accettare il project, né la individuazione della Easy Help come soggetto promotore, nè la decisione di indire una gara sul citato project.
3.§. Infondata è anche la censura relativa alla violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c- ter del codice dei contratti pubblici e di eccesso di potere.
In primo luogo il collegio osserva l’assoluta genericità del motivo di impugnazione che non contiene l’esplicitazione dei motivi della ritenuta illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in relazione a detta disposizione di legge, pur avendo avuto, la ricorrente, accesso al parere reso dall’Avvocatura Comunale alla Commissione giudicatrice.
Si osserva, comunque, che l’esistenza di una, o anche di più risoluzioni contrattuali disposte in danno dall’operatore economico, non sono di per sé sufficienti a giustificare l’esclusione dalla gara, occorrendo invece l’autonoma valutazione della stazione appaltante circa la sussistenza delle significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto, che in considerazione della gravità delle stesse e del tempo trascorso possano giustificare un giudizio d’inaffidabilità in ordine alla onestà o comunque in merito alle capacità professionali del concorrente ad assolvere puntualmente le condizioni contrattuali previste.
4.§. Per le motivazioni predette il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la ricorrente è priva della legittimazione al ricorso.
TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 18.02.2022 n. 64