MASSIMA
Il legislatore ha individuato casi eccezionali che possono derogare al principio del pubblico concorso all’esito di una scelta legislativa conforme ai principi di ragionevolezza, allorchè ha limitato la partecipazione al piano straordinario di assunzione ai soggetti che hanno superato nel 2012 un pubblico concorso e che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Non sussiste, pertanto, violazione del principio di eguaglianza nei riguardi di coloro che hanno ottenuto l’abilitazione mediante frequenza del tirocinio formativo attivo (TFA) ovvero percorso abilitante speciale (PAS), dal momento che il concorso pubblico resta la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell’azione amministrativa.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Questo Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato su ricorsi analoghi a quello in esame, con decisioni le cui argomentazioni e conclusioni – da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a – non consentono di poter apprezzare favorevolmente le censure attoree (cfr. sentenze n. 1524\2018; 3305/2020; 4913/2021).
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il decreto direttoriale 17 luglio 2015, n. 767, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha indetto per l’anno scolastico 2015/2016 una procedura straordinaria di assunzioni, escludendo determinate categorie di docenti dalla possibilità di parteciparvi; in particolare sono stati esclusi gli insegnanti abilitati mediante frequenza del tirocinio formativo attivo (TFA) ovvero percorso abilitante speciale (PAS) i quali, nella specie tramite le loro organizzazioni sindacali rappresentative, hanno impugnato detto decreto direttoriale nella parte in cui li escludeva dalla procedura. In relazione ai TFA, essi sono percorsi formativi preordinati al conseguimento dell’abilitazione, attivati con decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; in relazione ai PAS, essi sono corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione attivati con decreto ministeriale 25 luglio 2013, n. 58. Dalla normativa sin qui riportata, emerge come il legislatore abbia individuato taluni casi eccezionali che possono derogare al principio del pubblico concorso (cfr. Corte Cost. n. 89 del 2003; v. anche Corte n. 293 del 2009). Tale individuazione, nella specie, è avvenuta all’esito di una scelta legislativa conforme ai principi di ragionevolezza in quanto è stata limitata la partecipazione al piano straordinario di assunzione, da un lato, ai soggetti che hanno superato, nel 2012, un pubblico concorso, dall’altro, ai soggetti che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Questi ultimi non possono essere assimilati alle posizioni degli odierni appellanti, che hanno ottenuto, mediante percorsi diversi, un titolo abilitante, in quanto il legislatore ha voluto salvaguardare le «sole più antiche posizioni di “precariato storico” per evidenti ragioni sociali» (così, sia pure con riferimento ad una questione diversa da quella in esame, Cons. Stato, Ad. Plen., 20 dicembre 2017, n. 11). La diversità delle posizioni poste a confronto rende non fondate le censure prospettate: il principio di eguaglianza «non esclude l’introduzione nel corso del tempo di fattori di differenziazione, secondo un modulo dinamico che non può escludere discipline diverse in situazioni differenti (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 364, che richiama Corte Cost. n. 241 del 2014 e n. 89 del 1996).
In particolare, non può ritenersi leso l’affidamento degli appellanti, in mancanza di una situazione di fatto che potesse giustificare tale affidamento, attesa, si ribadisce, la diversità delle situazioni poste a confronto. Per pervenire ad una conclusione differente, non rileva il richiamo alla possibilità, prevista per gli appellanti, di essere inseriti nelle graduatorie di istituto ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione scolastica, cosi come previsto, con modalità analoga, per coloro che sono inseriti nelle GAE.
Non sussiste la presunta violazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero e vogliano esercitare la propria attività in Italia. La normativa europea evocata è inconferente rispetto alla disciplina che viene in rilievo in questa sede: tenuto conto delle deduzioni formulate, le previsioni legislative e regolamentari di regolazione della materia non risultano collidere con le indicate regole europee (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 364 del 2016, cit.). In relazione ai vizi del procedimento, una volta accertato che parte appellante non è legittimata a partecipare alla procedura in esame, non vi è interesse a contestare le modalità procedimentali. La normativa in esame, cosi come interpretata e ricostruita, non solleva i dubbi di illegittimità costituzionale, in base alla consolidata lettura del principio di eguaglianza, che non esclude discipline diverse in situazioni differenti (cfr. Corte Cost. 28 marzo 1996, n. 89 e 24 ottobre 2014, n. 241). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell’azione amministrativa (ex plurimis, sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013).
L’area delle eccezioni al principio del concorso è stata delimitata in modo assai rigoroso. Sono ritenute legittime le sole deroghe giustificate dall’esigenza di garantire alla pubblica amministrazione specifiche competenze consolidatesi all’interno dell’amministrazione stessa e non acquisibili dall’esterno. Tale evenienza non ricorre in presenza di indiscriminate procedure di stabilizzazione del personale precario, prive cioè di riferimenti alla peculiarità delle competenze e funzioni di cui l’amministrazione abbisogna e che quindi si risolvono in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenze n. 3 del 2013, n. 310 del 2011 n. 189 del 2011, n. 195 del 2010). La stabilizzazione di contratti di lavoro precario è peraltro ammissibile solo entro limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 del 2010). Nella situazione in esame appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di “precariato storico”, per evidenti ragioni sociali.