Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, sentenza 09 marzo 2022 n. 8193
Premettendo che il riparto tra giudice ordinario e giudice militare – quest’ultimo designato giudice speciale – è questione che attiene alla giurisdizione e non alla competenza, poiché concerne la ripartizione di affari non tra giudici appartenenti ad un singolo ordinamento bensì tra giudici operanti in diversi ordinamenti (rispettivamente nell’ordinamento giudiziario di cui all’art. 102, comma 1, Cost. e nell’ordinamento militare regolato dal D.lgs. n. 66/2010), le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8193 del 9 marzo 2022, hanno affermato che, nei casi di connessione tra procedimenti di cognizione del giudice ordinario e procedimenti di pertinenza del giudice militare, deve trovare applicazione, oltre all’art. 13, comma 2, c.p.p., l’art. 20 c.p.p. in ordine al difetto di giurisdizione, e non, al contrario, il successivo art. 21, commi 2 e 3, c.p.p. che disciplina il differente caso dell’incompetenza derivante da connessione.
Ne consegue che il difetto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare potrà essere rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, rimanendo preclusa l’applicazione del termine, stabilito a pena di decadenza, previsto per la conclusione dell’udienza preliminare ovvero dall’art. 491, comma 1, c.p.p..