Cass. pen., sez. I, ud. 10 novembre 2021 (dep. 11 marzo 2022), n. 8370
MASSIMA
La contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., anche per l’espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi “per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene” legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l’inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l’omissione è sanzionata in via amministrativa.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto ai successivi.
3.1. Va preliminarmente considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n.19 del 25 marzo 2020, in applicazione del combinato disposto dai commi 1 e 8 dell’art.4, la condotta attribuita alla ricorrente è divenuta illecito amministrativo, anche con riguardo alle condotte antecedenti l’entrata in vigore del decreto medesimo, ossia il 26 marzo 2020. La disposizione dell’art. 3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.6 – che qualificava reato punibile ai sensi dell’art.650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita dall’art. 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.
Ciò premesso l’ora citato art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n.19, prevede che, in caso di violazione delle misure di contenimento anti Covid, la sanzione pecuniaria, irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione, possa essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo temporale tra i 5 e i 30 giorni, stabilendo al comma 5, che, in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione amministrativa accessoria applicata nella misura massima.
E’ peraltro consolidato l’orientamento di questa Corte, al di là dell’esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., anche per l’espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi “per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene” legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l’inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l’omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa (Sez.3, n. 20417 del 21/02/2018, Delicato; Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Napoli).
3.2. Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.