Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza 21 febbraio 2022, n. 5877
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
- In via preliminare va ricordato che alla questione “se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie”, le Sezioni Unite hanno dato risposta positiva all’esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019 (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 cc. – dep. 17/07/2020, Rv. 279349 – 01).
- Il ricorso è fondato.
- La Consulta, con la sentenza n. 88 del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019, ha dichiarato incostituzionale l’art. 222 C.d.S., nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Più precisamente nella sentenza citata si legge che “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal comma 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo dell’art. 222 C.d.S., comma 2″. La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell’art. 136 Cost., u.c., che l’art. 222 C.d.S., comma 2, nella sua originaria versione, ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicato.
- Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, precisa la Corte, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2, (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 – 01), mentre il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2, essendo sufficiente anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta” (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 – 01). Tale orientamento si collega, del resto, a quello secondo cui, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado Eduardo Wladimir, Rv. 279635 – 02).
In definitiva, osserva la Corte, la scelta della sanzione amministrativa accessoria, che resta estranea all’accordo intervenuto tra le parti, deve essere giustificata in base ai parametri previsti dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 218, comma 2, laddove si allontani dal minimo edittale e, quindi, sempre laddove cada sulla più grave revoca della patente.
- Nel caso di specie, la motivazione in ordine alla scelta della sanzione amministrativa accessoria consiste in un mero rinvio alla gravità del fatto, senza uno specifico riferimento al tipo ed alla gravità della colpa e dei pericoli connessi, sicché risulta lacunosa. Né può desumersi da altre parti della sentenza, diverse da quella dedicata alla scelta della sanzione amministrativa – neppure dal capo di imputazione e dalla descrizione della condotta tenuta una motivazione implicita sul punto. Solo per completezza va sottolineato che l’evento morte caratterizza sempre l’omicidio colposo, ma che all’omicidio colposo non consegue sempre ed automaticamente la revoca della patente, per cui il rinvio alla gravità di tale evento lesivo non può integrare una motivazione sufficiente.
- In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa