Con l’ordinanza interlocutoria in esame, la seconda Sezione della Corte di Cassazione rimette gli atti al Primo Presidente della medesima Corte per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite Civili, per la soluzione di due questioni di massima di particolare importanza.
In particolare, si chiede di stabilire:
«Se l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 – là dove prevede (nel secondo periodo) che “la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017” – vada interpretato nel senso che con tale disposizione il legislatore ha imposto un nuovo periodo di sospensione – dal 1° Marzo al 31 dicembre del 2017 – dell’efficacia delle disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008; o se invece esso vada inteso nel senso che con tale disposizione il legislatore ha voluto estendere retroattivamente, coprendo l’intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell’efficacia dell’articolo 29, comma 1 quater, del decreto-legge 30 dicembre 2007 n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall’articolo 7- bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 Marzo 2010; così creando un continuum di sospensione dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5/2009, al 31 dicembre 2017»;
«Se, durante il periodo di sospensione dell’efficacia delle disposizioni recate dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11) nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato articolo 29 del decreto-legge n. 207/2008 o se, al contrario, tali disposizioni non possano ritenersi tornate in vigore durante la sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008, in quanto abrogate e non reviviscenti, con conseguente deregolazione della materia dalle stesse disciplinata».
Quest’ultima questione, accessoria alla prima, è stata ritenuta opportuna specialmente alla luce dell’ordinanza 25.6.2017 del Tribunale di Roma, il quale ha richiamato Corte cost. n. 13/2014 e Cass. SSUU. n. 25551/2007.
Il Collegio conclude precisando come «la soluzione delle due “questioni di massima di particolare importanza” consentirà di dare certezza di regime giuridico ad un settore – quello del trasporto privato a mezzo veicoli noleggiati con conducente – di notevole impatto economico-sociale e fornirà ai giudici di merito un sicuro indirizzo nella decisione delle numerose controversie sub iudice».
Cassazione civile, sez. II, ordinanza interlocutoria n. 6781/2022