CGUE, sentenza 15 marzo 2022 (C‑302/20), Autorité des marchés financiers (AMF)
PRINCIPI DI DIRITTO
1) L’articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che, ai fini della qualificazione come informazione privilegiata, può costituire un’informazione avente «carattere preciso», ai sensi di tale disposizione e dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, un’informazione riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti finanziari e che, ai fini della valutazione di detto carattere preciso, e sempreché siano stati comunicati prima della pubblicazione in questione, sono rilevanti il fatto che l’articolo di stampa in parola indicherà il prezzo al quale i titoli di tale emittente verrebbero acquistati nel contesto di un’eventuale offerta pubblica di acquisto nonché l’identità del giornalista che ha firmato tale articolo e dell’organo di stampa che ne ha garantito la pubblicazione. Quanto all’influenza effettiva della pubblicazione considerata sul prezzo dei titoli ai quali essa si riferisce, anche se può costituire una prova ex post del carattere preciso di detta informazione, essa non può essere sufficiente, di per sé, in assenza di un esame di altri elementi noti o comunicati prima di detta pubblicazione, a dimostrare un siffatto carattere preciso.
2) L’articolo 21 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione da parte di un giornalista, ad una delle sue fonti d’informazione abituali, di un’informazione riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa a sua firma che riporta una voce di mercato avviene «ai fini dell’attività giornalistica», ai sensi di detto articolo, qualora detta comunicazione sia necessaria per permettere lo svolgimento di un’attività giornalistica, la quale include i lavori d’inchiesta preparatori alla pubblicazione.
3) Gli articoli 10 e 21 del regolamento n. 596/2014 devono essere interpretati nel senso che la comunicazione di un’informazione privilegiata da parte di un giornalista è lecita qualora essa debba considerarsi necessaria all’esercizio della sua professione e conforme al principio di proporzionalità.