Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 23 giugno 2022 n. 20278
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- – Con il terzo motivo del ricorso incidentale, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, dell’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, 11 I. n. 370 del 1999, 112 cod. proc. civ., nonché il vizio di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», ai sensi dell’art. 360 comma 1, non. 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto la corte territoriale ha negato la retribuzione per gli anni della specializzazione ai sanitari iscritti prima all’anno 1983.
Sostengono che lo Stato avrebbe dovuto adeguarsi alle disposizioni della predetta normativa comunitaria anche nei confronti di chi, alla data del 31 dicembre 1982, stava frequentando il corso di specializzazione o si era comunque iscritto ad una delle scuole, pur senza avere ancora iniziato la relativa attività didattica, atteso che la normativa europea di riferimento non prevede in alcun modo l’inapplicabilità della disposizione sugli emolumenti degli specializzandi ai corsi già in essere.
- – Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
La Corte di giustizia con la sentenza del 3 marzo 2022, C-590/20, richiamata la disciplina del settore ed il proprio precedente del 24 gennaio 2018, C-616/16, 617/16, e rilevato come i medici ancora in causa abbiano iniziato la loro specializzazione anteriormente all’anno 1982 e prima della entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE, norma nuova che si applica solo dall’entrata in vigore dell’atto che la introduce alle situazioni giuridiche già in corso, ha statuito che:
– la formazione medica specialistica, a tempo pieno o ridotto, iniziata prima del 29 gennaio 1982 (con iscrizione al corso prima di tale data) e proseguita oltre, deve ricevere una remunerazione adeguata;
– la remunerazione deve essere corrisposta solo a decorrere dal 1° gennaio 1983, tempo di scadenza dell’obbligo di adeguamento;
– il principio, peraltro, attiene unicamente alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, e menzionate agli artt. 5 o 7 della dir. 75/362/CEE.
In tal modo, coerentemente con i su esposti enunciati, va dunque risolta la questione posta, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto:
«Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
- – Va rilevata, nel contempo, l’inammissibilità della deduzione del vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché del vizio di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione».
Come è chiaro dall’enunciato normativo ex art. 112 cod. proc. civ., il vizio di ultrapetizione in violazione della norma ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (e multis, Cass. 15 gennaio 2020, n. 608, non mass.; Cass. 10 maggio 2018, n. 11304; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25140).
Ma i ricorrenti non individuano nessun vizio della sentenza impugnata, che sia iscrivibile in detto vizio di ultrapetizione.
Sotto il secondo profilo, il motivo è radicalmente inammissibile, in quanto invoca una norma non più in vigore da un decennio, essendo stato il n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. sostituito dall’art. 54.1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012, n. 134.
- – In tal modo decisa la questione rimessa alle S.U., la causa va rinviata alla sezione di provenienza per la decisione degli altri ricorsi e motivi.