Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, sentenza 07 luglio 2022 n. 26252
PRINCIPIO DI DIRITTO
I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Ciò posto, il primo motivo di ricorso, incentrato essenzialmente sulla lamentata mancata risposta in ordine alla doglianza posta con l’atto di appello cautelare, è infondato.
Come già evidenziato sopra, il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta con cui gli indagati Cinaglia avevano sollecitato la restituzione della somma di denaro asserita come impignorabile perché rientrante, per sua natura, nei limiti di cui all’art. 545 cod. proc. civ., ha osservato preliminarmente che: a) era generica la deduzione della provenienza delle somme, depositate sui conti, da utili distribuiti dalle compagini societarie; b) gli emolumenti corrisposti dalla Petrol Picena s.r.l. erano stati integralmente generati dall’azione delittuosa; c) non vi era alcuna prova che le somme depositate sul conto corrente di Giovanni Cinaglia fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro o di impiego con la società PerTe s.r.l.
Ha poi sottolineato, con riguardo al solo Vincenzo Cinaglia, che gli emolumenti erogati dalla PerTe S.r.l. erano stati corrisposti al medesimo quale amministratore della società, così esulandosi dai rapporti contemplati dall’art. 409, comma 3, cod. proc. civ. per i soli quali possono operare i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ.
Conseguentemente, con l’appello cautelare, da un lato, si denunciava che l’esclusione, dal campo di operatività dell’art.545 cod. proc. civ., degli emolumenti corrisposti agli amministratori sarebbe stato tale da creare gravi pregiudizi in capo a questi e ingiustificabili differenziazioni rispetto ai lavoratori subordinati o parasubordinati, tali da contravvenire ai principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost., e, dall’altro, si contestava la ritenuta natura illecita dei proventi, presenti sui conti, derivati dalla Petrol Picena.
In terzo luogo, si assumeva l’estraneità della società PerTe S.r.l. alla fattispecie di reato contestata. A fronte di ciò, il tribunale del riesame, adottando una diversa e, evidentemente, pregiudiziale prospettiva, ha individuato la ragione della legittimità del sequestro operato e, dunque, simmetricamente, della infondatezza della richiesta di restituzione delle somme, nella inapplicabilità tout court al sequestro preventivo della disciplina di cui all’art. 545 cod. proc. civ. con conseguente assenza di qualsivoglia limite, derivante da tale norma, nella operazione di ablazione delle somme per effetto della misura cautelare in oggetto.
E se, dunque, è ben vero che non è dato riscontrare, nel provvedimento impugnato, una specifica considerazione, sul piano delle ragioni esposte, delle doglianze mosse con l’appello cautelare, ciò appare manifesta conseguenza proprio della autonoma prospettiva da cui i giudici del Tribunale di Ascoli Piceno muovono, atteso che la ritenuta radicale impermeabilità del sequestro penale di natura preventiva alla trasposizione, in esso, dei limiti di pignorabilità processualcivilistici, vale a rendere superflua, nel ragionamento del Tribunale, la stessa analisi richiesta con l’atto di appello.
Sicché, preso atto che l’impostazione logica, esplicativa della mancanza di motivazione addebitata dai ricorrenti all’ordinanza impugnata, non risulta censurata in ricorso, nessun rimprovero potrebbe muoversi alla scelta – essendo rimasta ferma la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro – di un percorso argomentativo “autonomo” rispetto a quello in precedenza scelto dal giudice per le indagini preliminari: vale sul punto ricordare gli enunciati della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la cognizione del giudice d’appello cautelare è limitata sì ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, ma non è condizionata, oltre che dalle deduzioni in fatto, anche, per quel che qui soprattutto interessa, dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (sulla scia di Sez. U, n.8 del 25/06/1997, dep.1998, Gibilras, Rv. 208313, da ultimo, tra le altre, Sez.2, n. 18057 del 01/04/2014, Campana, Rv.259712; Sez.3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135).
Ne consegue che, immutato il punto sollevato con i motivi dell’appello cautelare, ovvero quello dell’applicabilità al sequestro, nella specie operato, dei limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ., legittima è stata, sul piano processuale, la scelta del Tribunale di Ascoli Piceno di individuare come dirimente, ai fini del rigetto, rispetto ad ogni altra considerazione, l’adesione all’indirizzo giurisprudenziale enunciativo della radicale inapplicabilità, sul piano penale, della norma processualcivilistica in questione.
D’altra parte l’adozione, da parte del tribunale, di un indirizzo esegetico che, essendo radicalmente avverso alla trasposizione, sul terreno del sequestro preventivo, dei limiti alla pignorabilità dei beni stabiliti dal codice di rito civile, giunge ad approdi di segno opposto rispetto alla opzione in precedenza adottata dal giudice per le indagini preliminari, non determina una violazione, peraltro neppure sollevata, del principio del divieto di reformatio in peius: è infatti principio consolidato, nella giurisprudenza della Corte, quello per cui un tale divieto debba riguardare esclusivamente il dispositivo della decisione ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che ben può quindi, anche nel caso di gravame del solo imputato, contenere una più grave valutazione, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, Bona e altro, Rv. 268893; Sez.4, n. 3447 del 03/10/2007, dep.2008, P., Rv.238738).
- Ravvisata dunque, quanto al primo motivo, la inesistenza di una omessa motivazione come denunciata dai ricorrenti, va esaminata la seconda doglianza, con la quale, invece, viene posto in discussione esattamente il merito della esegesi dei rapporti tra limiti alla pignorabilità dei beni e sequestro preventivo per equivalente prescelta dal provvedimento impugnato.
- Appare necessario rammentare preliminarmente, quanto al versante civilistico della questione rimessa, che l’art. 545 cod. proc. civ., collocato nell’ambito della disciplina dell’espropriazione presso terzi (Libro III, Titolo II, Capo III, cod. proc. civ.), contempla limiti di diversa intensità alla pignorabilità dei crediti in considerazione della natura sia di questi ultimi che dei crediti “antagonisti”.
In particolare, il secondo comma dell’art. 545 cod. proc. civ. prevede un regime di assoluta impignorabilità per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell’esecutato (si tratta dei crediti aventi ad oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano, invece, i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità relativa nell’ambito del quale sono contemplati differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare.
Segnatamente, per quanto qui rileva, il terzo e il quarto comma prevedono un differente limite alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cause di licenziamento, contemplandosi una diversa soglia di pignorabilità correlata alla natura del credito azionato.
Ove si tratti di crediti alimentari, tali somme sono, infatti, pignorabili nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; ove, invece, il credito azionato riguardi “tributi dovuti allo Stato” o ogni altro credito, tali somme sono pignorabili nei limiti di un quinto.
La norma prevede, inoltre, al quinto comma, un innalzamento della quota pignorabile fino alla metà del complessivo ammontare del credito retributivo, in caso di concorso delle cause di credito.
Va inoltre, da subito, aggiunto che la Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all’art. 545 cod. proc. civ. è quella di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa (tra le tante, Corte cost., sentenze nn. 20 del 1968 e 248 del 2015).
Si è, infatti, affermato che la facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito.
Pertanto, con l’art. 545 cod. proc. civ. il legislatore si sarebbe dato carico di contemperare i contrapposti interessi, contenendo in limiti angusti la somma pignorabile “e graduando il sacrificio in misura proporzionale all’entità della retribuzione”: chi ha una retribuzione più bassa, infatti, sarebbe colpito in misura proporzionalmente minore (Corte cost., sentenze nn.20 del 1968; 102 del 1974, 209 del 1975).
Anche con riferimento agli emolumenti pensionistici, il settimo comma dell’art. 545, introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, persegue un analogo scopo di bilanciamento tra l’interesse del creditore e quello del debitore a preservare dall’azione esecutiva un minimo del trattamento pensionistico necessario alle sue esigenze di vita.
La norma prevede, infatti, un regime “misto” per le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza: assoluto fino alla concorrenza della misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà; e relativo, secondo la disciplina prevista dai commi 3, 4 e 5, per la parte eccedente tale ammontare.
Con riguardo a tali trattamenti, la giurisprudenza di legittimità civile ha affermato che la impignorabilità parziale è posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.), essendo tale finalità ancora più marcata dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, efficace dal 10 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all’art. 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.
Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d’ufficio senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore esecutato (Cass. civ., Sez. 3, n. 6548 del 22/3/2011, Rv. 617581).
- Ciò posto, in ordine alla questione in oggetto, da circoscrivere, in ragione del quesito posto, strettamente collegato alla fattispecie in esame – riguardante un sequestro qualificato, sia dal pubblico ministero richiedente, sia dal giudice per le indagini preliminari, sia, infine, dal tribunale del riesame, come finalizzato alla confisca per equivalente – ai rapporti dei limiti di pignorabilità già indicati con la confisca “per equivalente” ed il sequestro ad essa mirato, appaiono individuabili, come già anticipato sopra, due linee esegetiche nella giurisprudenza di questa Corte.
Ad esse se ne è aggiunta una terza, apparentemente intermedia tra le due, ma, a ben vedere, collocata, come si dirà oltre, su un piano preliminare rispetto a quello dell’applicabilità della norma processualcivilistica in campo penale.
Un primo orientamento, affermato da Sez. 6, n. 25168 del 16/4/2008, Puliga, Rv. 240572, e da numerose altre pronunce, è giunto a sostenere l’applicabilità tout court, al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, dei limiti predetti sulla base, fondamentalmente, della natura dell’art. 545 cod. proc. civ. quale regola di carattere generale espressione dei diritti inalienabili della persona consacrati, in particolare, negli artt. 2 e 38 Cost., appartenendo a tale categoria gli emolumenti retributivi o pensionistici e gli assegni di carattere alimentare nella misura impignorabile prevista dalla norma.
Si è sottolineata, in particolare, la necessità di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di sequestro preventivo finalizzate alla confisca volta ad assicurare l’operatività, anche in tali casi, dei medesimi limiti di sequestrabilità e pignorabilità di cui all’art. 545 cit., sebbene (a differenza dell’art. 316 cod. proc. pen. in tema di sequestro conservativo) non richiamati espressamente (Sez. 1, n. 41905 del 23/9/2009, Cardilli, Rv. 245049), in quanto idonei a garantire al lavoratore un minimo vitale per le sue esigenze primarie (Sez. 3, n. 17386 del 7/12/2018, dep. 2019, Calandrini, non mass., e Sez. 3, n. 15099 del 22/3/2016, Moreschi, non mass.).
Negli stessi termini, più recentemente, hanno concluso anche Sez. 3, n. 14606 del 14/3/2019, Di Franco, Rv. 275836, Sez. 6, n. 13422 del 13/3/2019, Feriozzi e Sez. 6, n. 8822 dell’8/1/2020, Iannuzzo, Rv. 278560.
Tali decisioni hanno escluso che la confusione delle somme, corrisposte a titolo di emolumenti retributivi o pensionistici, con il restante patrimonio immobiliare possa avere una valenza ostativa all’applicazione dei limiti, a condizione, però, che risulti attestata la causale dei versamenti, ovvero, in altri termini, sia certo che tali somme sono riconducibili ad emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro o d’impiego.
Analoga irrilevanza dell’elemento della confusione monetaria è stata affermata da quelle decisioni che hanno considerato comunque dirimente la rapida individuabilità e tracciabilità delle somme ascrivibili a stipendi ed assegni alimentari (in termini esattamente conformi, Sez. 2, n. 9767 del 18/11/2014, dep.2015, Allotta, Rv. 263290; si veda, inoltre, Sez. 2, n. 15795 del 10/2/2015, Intelisano, Rv. 263234).
5.1. Un secondo indirizzo, fondamentalmente espresso dalla sola pronuncia di Sez. 2, n. 10655 del 2/10/2019, P.M. e Savona, Rv. 279461 (la sentenza di Sez. 4, n. 3981 del 21/1/2021, Urso, Rv. 280481, menzionata dall’ordinanza di rimessione, appare infatti riguardare, in realtà, il sequestro “impeditivo”), ha invece concluso per l’inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 545 e 546 cod. proc. civ.
La sentenza ha valorizzato, in primo luogo, la stretta attinenza delle norme processualcivilistiche in oggetto ai rapporti tra privati, sì che le stesse costituirebbero, a fronte dell’esigenza di considerare il contemperamento tra l’interesse del creditore e quello del debitore, una eccezione al principio generale della responsabilità patrimoniale.
Le disposizioni riguardanti la confisca o il sequestro per equivalente, troverebbero, invece, fondamento nell’interesse pubblicistico volto a sanzionare una condotta illecita; e la particolare valenza di tale interesse, già emergente, nel quadro delle fonti sovranazionali, e anteriormente al varo del Trattato di Lisbona, dalla Decisione quadro 2001/500 GAI – contenente la previsione di un obbligo degli Stati membri di consentire la confisca di beni strumentali e dei proventi da reato, nonché la confisca di beni di un corrispondente valore – sarebbe ulteriormente dimostrata, successivamente al Trattato, dalla valenza generale rappresentata dalla Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, da attuarsi anche per equivalente, nell’Unione europea.
La stessa sentenza non ha infine mancato di individuare, comunque, la possibilità del ricorso ad una forma di tutela per le situazioni di “privazione eccessiva” determinate dal sequestro penale da affidare, tuttavia, non alle norme processualcivilistiche ricordate, ma alla valutazione del caso concreto e di specifiche allegazioni difensive, sottolineando poi la rilevanza delle sole situazioni critiche di sussistenza, quale criterio selettivo analogo a quello contemplato dal considerando 18 della Direttiva sopra citata.
5.2. Infine, un terzo orientamento, inaugurato da Sez. 3, n. 12902 del 20/11/2015, dep.2016, Merli, Rv.266761, e sostanzialmente ribadito da Sez. 3, n. 44912 del 7/4/2016, Bernasconi, Rv. 268771, ha differenziato l’esito sulla base del criterio temporale della anteriorità o meno della corresponsione delle somme qualificate rispetto al momento di adozione del sequestro.
Poiché, infatti, i limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ. attengono solo ai crediti vantati nei confronti del datore di lavoro, si è ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle intere somme percepite dal lavoratore a titolo di credito di lavoro o di pensione solo allorché queste siano già confluite nella sua disponibilità e siano ormai confuse con il patrimonio mobiliare dello stesso, diversamente dovendo prevalere i limiti predetti per essere ancora le somme riconducibili alla nozione di crediti lavorativi.
- Così configurate, dunque, le divergenze interpretative in ordine ai rapporti tra normativa processualcivilistica sull’impignorabilità dei crediti e “latitudine di apprensione” del sequestro preventivo per equivalente, questa Corte ritiene che debba essere privilegiato il primo, maggioritario, indirizzo.
6.1. Deve anzitutto sottolinearsi come la linea interpretativa cosiddetta “intermedia” non appaia utilmente valorizzabile.
Va infatti chiarito, per esigenze di ordine sistematico, che i postulati da cui muove detto orientamento appaiono attenere ad un piano diverso rispetto a quello comune ai due indirizzi contrapposti: mentre questi ultimi riguardano, come già detto, il profilo della applicabilità dei limiti processualcivilistici più volte ricordati al sequestro penale, ponendo a confronto i principi e i connotati identitari delle due discipline – sì che deve, evidentemente, ritenersi già implicitamente risolto, in senso affermativo, il punto relativo alla riconducibilità dei crediti oggetto di esecuzione nell’ambito di quelli espressamente considerati dall’art. 545 cod. proc. civ. – il primo resta, su un piano preliminare, “interno” alla stessa interpretazione della norma processualcivilistica che si ritiene, sulla base di principi già enunciati dalla Corte civile, non operante laddove le somme di denaro, accreditate sul conto corrente, finiscano per perdere la loro identità perché confuse nel patrimonio del lavoratore o pensionato.
Viene dunque in rilievo, a ben vedere, non un problema di rapporti tra norme esecutive civili e norme cautelari penali, bensì, piuttosto, un problema di non operatività “in radice” dello stesso art. 545 cit. tale da rendere, quindi, superfluo interrogarsi sull’applicabilità di limiti, già, evidentemente, giudicati insussistenti, al sequestro e alla confisca.
Così inquadrato l’ambito della prospettiva da cui muove il citato indirizzo, le conclusioni espresse appaiono dissonanti rispetto al complessivo assetto normativo dell’art. 545 cod. proc. civ., come definito all’esito della entrata in vigore della legge 6 agosto 2015, n.132 di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, che ha inserito, nella norma, il comma ottavo, specificamente dedicato proprio alle somme accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al lavoratore.
Nel precedente regime si era, infatti, affermato che le somme accreditate fossero sottoposte all’ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del contratto di deposito irregolare ex art. 1782 cod. civ., in virtù del quale le somme versate perdono appunto la loro identità di crediti lavorativi o pensionistici, sì da farne derivare, anche a fronte del principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore di cui all’art. 2740 cod. civ., l’inapplicabilità dei limiti di pignorabilità dipendenti dal titolo degli accrediti (si veda, tra le altre, Cass. civ., Sez. L., n. 26042 del 17/10/2018, Rv. 651193 – 01).
E tale indiscriminata pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente a titolo di emolumenti retributivi o di trattamenti pensionistici era stata successivamente oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2015, fondamentalmente risoltasi, pur a fronte di una formale pronuncia di inammissibilità, in una sollecitazione al legislatore ad intervenire a tutela delle esigenze di vita del debitore esecutato.
Di qui, dunque, la successiva introduzione, nell’art. 545 cit., del comma ottavo che, evidentemente superando, con riferimento a tali specifici crediti qualificati, il principio di “confusione” conseguente all’accredito in conto corrente bancario o postale delle somme corrisposte dal datore di lavoro o dall’istituto previdenziale, ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell’accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo della pensione sociale; se, invece, l’accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, sopra esaminati, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili.
Ne consegue, dunque, che è la stessa regolazione normativa a considerare, dal 2015, non dirimente, ai fini dell’applicabilità dei limiti di pignorabilità, il momento dell’accredito delle somme, idoneo invece solo a differenziare l’entità delle predette limitazioni.
Di qui, allora, la non praticabilità della soluzione proposta dalle pronunce primigenie sul punto (Sez. 3, n. 12902 del 20/11/2015, Merli, Rv. 266761 e Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. 268771) cui si sono accodate le successive, già ricordate sopra, tanto più se si consideri che la sentenza Merli riguardava una fattispecie antecedente le modifiche introdotte nel 2015 e la sentenza Bernasconi, invece, una fattispecie in cui le somme di denaro erano state accreditate da tempo imprecisato e rispetto alle quali l’indagato non aveva allegato alcunché in ricorso al fine di consentirne il tracciamento.
6.2. Affrontata dunque, dallo stesso legislatore, su un piano di mera gradazione della pignorabilità, la rilevanza dell’avvenuto accreditamento delle somme, merita condivisione il primo e maggioritario indirizzo volto a ritenere operativi i limiti di pignorabilità anche in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Una significativa rilevanza assume, in particolare, l’individuazione del disposto dell’art. 545 cod. proc. civ. come espressione di una regola generale che deve trovare applicazione anche con riferimento all’esecuzione derivante dal sequestro preventivo in ragione della sua diretta discendenza da principi di ordine costituzionale, più volte correttamente posta in evidenza da questa stessa Corte nonché dalla Corte costituzionale.
Già a partire dalla citata decisione Puliga, la Corte in sede penale ha, infatti, prospettato la necessità di una ricostruzione interpretativa costituzionalmente dall’art. 2 Cost., in virtù della “riconducibilità degli emolumenti retributivi…sottesi ad un rapporto di lavoro pubblico e degli assegni di carattere alimentare a detto rapporto collegati nell’area dei diritti inalienabili della persona, tutelati appunto dall’art. 2 Cost.” (si vedano anche le già ricordate pronunce Cardilli, Moreschi e Di Franco); di qui l’ulteriore affermazione secondo cui i valori costituzionalmente garantiti della dignità della persona, della solidarietà sociale ed economica, e del diritto del lavoratore ai mezzi indispensabili ad assicurare a sé stesso e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, a presidio dei quali è posto il divieto di pignoramento dei crediti indicati dall’art. 545 cod. proc. cív., sono inviolabili e non possono essere pregiudicati nemmeno dalla possibilità della loro confisca in sede penale.
Quanto alle affermazioni in sede di legittimità civile, già si è ricordato sopra come, con riguardo ai trattamenti pensionistici, assimilabili, per quel che qui rileva, ai redditi da lavoro, la loro impignorabilità parziale sia stata qualificata come posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.), essendo tale finalità ancora più marcata dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, efficace dall’i dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che, all’art 34, terzo comma, garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, tanto che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è stato ritenuto radicalmente nullo per violazione di norme imperative (Cass. civ., Sez. 3, n. 6548 del 22/3/2011, Rv. 617581).
Con riferimento, poi, alle pronunce della Corte costituzionale succedutesi con riguardo alla pignorabilità delle retribuzioni nonché delle pensioni (con stretto riferimento alla norma dell’art. 545 cod. proc. civ., si vedano, in particolare, le ordinanze nn. 315/1999; 91/2017; 202/2018 e la sentenza n. 248/2015), vale la pena rammentare che l’elemento di equilibrio rinvenuto dalla Corte tra esigenze di tutela delle pretese dei creditori ed esigenze di salvaguardia delle posizioni retributive e pensionistiche è stato ravvisato non nella sottrazione alle pretese dei primi dell’intera somma spettante, ma solo di quella parte necessaria ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei pensionati, in conformità, appunto, al precetto dell’art. 38, secondo comma, Cost.
Si è detto cioè, espressamente, che “la necessità di garantire questo minimum vitale può giustificare la compressione del diritto di rivalsa dei creditori sulla pensione, ma il sacrificio non può essere assoluto, bensì proporzionato all’entità funzionale ad assicurare il rispetto del disposto costituzionale”.
Sicché, anche nell’operato di limitazione del grado di impignorabilità delle somme così titolate, da assoluto a parziale, si coglie sempre in nuce il rilievo dirimente che la Corte ha assegnato ai principi costituzionali capaci di sostenere la stessa ragione fondante della salvaguardia, sia pure in termini contenuti, del minimo vitale.
Non sembra secondario, poi, ricordare come l’esigenza di un bilanciamento tra la finalità di pubblico interesse perseguita con il provvedimento di sequestro o di confisca per equivalente e l’interesse del privato connesso ai citati valori costituzionalmente rilevanti, tale da consentire che nessuna delle due componenti prevalga sull’altra sì da renderla del tutto recessiva, trovi una legittimazione sia nella giurisprudenza della Corte EDU sia nelle fonti sovranazionali.
Sotto il primo profilo sovvengono le pronunce del 13/5/2014, Paulet c. Regno Unito e del 5/3/2019, Uzan e altri c. Turchia con cui, rispettivamente, si è censurata l’omessa valutazione della sussistenza della proporzionalità della misura con riferimento al giusto equilibrio tra il diritto di proprietà e la pubblica utilità perseguita con la misura, e si è ritenuta non proporzionata una misura incidente sul diritto di proprietà ove questa comporti per il destinatario un “peso eccessivo”.
Sotto il secondo aspetto, concorrono, nel senso della soluzione qui affermata, l’art. 52 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea in ordine alla necessità che, nel rispetto del principio di proporzionalità, possano essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Carta (ivi inclusi, oltre il diritto di proprietà, il diritto alla sicurezza e all’assistenza sociale a norma dell’art. 34) solo laddove necessarie e rispondenti all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, e i considerando nn. 17, 18 e 41 (sempre relativi alla necessità di proporzionalità della misura e alla esigenza di evitare una privazione eccessiva per l’interessato) della Direttiva 2014/42/UE in tema di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (pur valorizzata, come si è detto, dall’indirizzo che predica l’assenza di limiti alla piena espansione del sequestro preventivo), nonché il n. 21 del relativo Regolamento 2018/1805, sempre in ordine al rispetto, in sede di emissione del provvedimento di confisca, dei principi di necessità e proporzionalità.
E’, infine, superfluo rammentare come il principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità sia ormai stato assunto, nella giurisprudenza, anche di queste Sezioni Unite, a canone ermeneutico delle disposizioni in tema di sequestro, in particolare rilevante sotto il profilo dell’onere motivazionale del giudice, tenuto a dare adeguatamente conto della impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, secondo, dunque, un “protocollo” applicabile anche al sequestro preventivo (da ultimo, con riferimento al sequestro preventivo a fini di confisca, ai sensi degli artt. 19, 25 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, Sez.6, n.13936 dell’11/01/2022, Sunsky S.r.l., non massim.; con riferimento al sequestro “impeditivo”, Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Rv. 281104, Onorati; Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 -01; inoltre, sia pure in tema di sequestro probatorio, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-226713, nonché Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, secondo cui «ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco»).
D’altra parte, come già affermato proprio con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il canone di proporzionalità non può esaurire il suo rilievo nel mero divieto di attingere beni di valore superiore al profitto confiscabile stimato (ex plurimis, Sez. 3, n. 25448 del 23/07/2020, Carelli, Rv. 279867 – 01; Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263656 – 01).
- Se tutto ciò, dunque, è vero, e se l’esigenza di assicurare il minimo vitale è la “chiave di volta” delle disposizioni in tema di disciplina della pignorabilità dei crediti da lavoro e dei trattamenti pensionistici (indubbiamente equiparabili tra loro sotto tale profilo), la conclusione per cui tale disciplina deve valere anche in caso di ablazione da sequestro per equivalente rappresenta il fisiologico e necessitato epilogo delle premesse di cui si è detto.
Del resto, anche il fondamentale argomento, di tipo “sistematico”, prospettato dalla tesi che afferma la piena espansione del sequestro, insito nel valore “pubblicistico” degli interessi tutelati dalle norme penali, non appare a ben vedere conciliabile con quanto prevede, al quarto comma, lo stesso art. 545 cod. proc. civ. che contempla il limite di pignorabilità nella misura di un quinto con riferimento ai “tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni”, quali crediti certo non assimilabili a rapporti di carattere privatistico ma aventi, invece, indubbia valenza di carattere pubblico.
Sicché, in un tale saliente ed esaustivo contesto, non può certo condurre a diverse conclusioni il mero mancato richiamo, nella disposizione dell’art. 321 cod. proc. pen., ai “limiti” entro i quali la legge consente il pignoramento dei beni, testualmente presente, invece, nel comma 1 dell’art. 316 cod. proc. pen. in tema di sequestro conservativo e valorizzato ai fini della propugnata impermeabilità del sequestro preventivo per equivalente alle disposizioni dell’art. 545 cod. proc. civ.
Ciò, tanto più in quanto un tale mancato richiamo appare invece del tutto spiegabile ove si abbia riguardo all’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. che, nel regolare l’esecuzione del sequestro preventivo, dispone che la stessa abbia luogo, con riferimento ai beni mobili e ai crediti, nelle “forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili”.
Infatti, tra le forme che vanno seguite in proposito rientrano, a ben vedere, quanto al pignoramento presso terzi, anche quelle prescritte dall’art. 546 cod. proc. civ. che, con riguardo agli obblighi del terzo pignorato, operano un testuale riferimento proprio alla necessaria osservanza dei “limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge”: di qui, dunque, per effetto del combinato disposto rappresentato dalla sequenza degli artt. 104 disp. att. cod. proc. pen., 546 cod. proc. civ. e 545 cod. proc. civ., la superfluità, all’interno dell’art.321 cod. proc. pen., di un richiamo analogo a quello contenuto nell’art. 316 cit.
7.1. Del resto e, a ben vedere, il substrato razionale che essenzialmente sorregge l’affermazione ammissiva dell’operatività, sul piano cautelare reale, dei limiti civilistici, ovvero la necessità di consentire che le esigenze minime vitali di mantenimento siano comunque sempre garantite, pena l’insorgenza di possibili attriti con principi costituzionali e sovranazionali, appare, nella sua essenza, condiviso anche dall’indirizzo classificato come di segno opposto laddove lo stesso ha cura di precisare come debbano essere tutelate quelle situazioni che, per effetto di un indiscriminato assoggettamento a sequestro, determinerebbero una “privazione eccessiva” per l’interessato, in qualche modo sempre attingendo ad una canone di necessaria proporzionalità.
Sicché, in realtà, la divergenza tra le due linee di esegesi finisce per attenere non già alla sequestrabilità delle somme di cui si tratta, in toto secondo la prima prospettiva, ovvero solo parzialmente alla stregua della seconda, bensì, più semplicemente, ai criteri di individuazione dei limiti, affidati, da un lato, a quanto fissato dallo stesso legislatore con riguardo alla pignorabilità civilistica e, dall’altro, invece, alla “valutazione del caso concreto” e a specifiche allegazioni difensive.
Senonché, non può dubitarsi che, mentre il primo criterio trova un solido aggancio in una generale valutazione del legislatore la cui compressione al solo aspetto esecutivo civilistico sarebbe, su un piano sistematico-razionale, assai difficilmente giustificabile se non a prezzo di evidenti dissimmetrie con i principi costituzionali, il secondo pare affidarsi a valutazioni di carattere discrezionale, tanto più opinabili a fronte di scelte già effettuate dallo stesso legislatore e ad una necessaria tendenziale ricerca di soluzioni omogenee, salvo che la regolamentazione normativa sia già di per sé indicativa di una opzione voluta mente settoriale.
Nulla osta, in particolare, dunque, a far rientrare, nella nozione di “ogni altro credito” (art. 545 cod. proc. civ.) pignorabile nella misura di un quinto – contemplata dalla norma quale clausola di chiusura – anche i crediti dello Stato derivanti dal “recupero” del profitto conseguente a violazione della legge penale ed esercitati tramite la confisca per equivalente e la misura del sequestro preventivo ad essa preordinata.
- Ciò posto, va allo stesso tempo ribadito che proprio la stretta correlazione tra natura dei crediti tutelati e limiti di pignorabilità stabiliti per legge comporta, evidentemente, quale necessario presupposto dell’applicabilità degli stessi anche nel campo cautelare penale, che risulti attestata la causale dei versamenti e che gli importi da sequestrare siano imputabili con certezza a detti titoli, sul punto dovendo ribadirsi le affermazioni già espresse dalla Corte (Sez. 6, n. 13422 del 13/3/2019, Feriozzi e Sez. 6, n. 8822 del 08/01/2020, Iannuzzo, Rv.278560).
Tale aspetto inevitabilmente si riflette anche sul piano degli oneri di allegazione e probatori incombenti sul soggetto interessato.
Sicché, in altri termini, la mancata emersione della natura qualificata dei crediti oggetto del sequestro implica la inoperatività delle norme processualcivilistiche.
- Devono inoltre restare fermi, sul piano strettamente interno alla stessa interpretazione dell’art. 545 cod. proc. civ., gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza di questa Corte in sede di giurisdizione civile.
Ciò, in particolare, con riguardo alla non assimilabilità ai crediti da lavoro o pensionistici degli emolumenti derivanti da incarico di amministratore di persone giuridiche.
Va, infatti, ribadito quanto in particolare affermato dalle Sezioni Unite civili, e successivamente ribadito anche dalla Corte penale (da ultimo, Sez.3, n. 14250 del 18/01/2021, Marconi, Rv. 282020) secondo cui, appunto, i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. I), del d.I.27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, non si applicano agli emolumenti percepiti dall’amministratore di una società di capitali.
A tale conclusione si è infatti giunti sottolineando che l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non può essere compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 cod. proc. civ., sicché i compensi ad essi spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili appunto senza i limiti previsti dall’art. 545, comma 4, cod. proc. civ. (Sez. U civ., n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004).
Se pure, poi, sempre le Sezioni Unite civili hanno puntualizzato non potersi escludere che tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce s’instauri un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera, è altrettanto vero che di tale evenienza, di natura chiaramente derogatoria rispetto alla regola ordinaria enunciata dalla Corte, da riferirsi ai compensi per le funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell’ente, deve risultare ed essere data adeguata, quanto meno, allegazione.
Questa Corte penale ha anche escluso, con la poco sopra citata decisione, che la norma così interpretata, con conseguente estraneità, dalla sua sfera di applicazione, dei compensi di amministratore, possa generare dubbi di legittimità costituzionale, giacché proprio la diversa natura dei crediti da rapporto di lavoro rispetto ai crediti discendenti da rapporto organico tra persona fisica ed ente appare giustificare il diverso trattamento operato, in maniera non irragionevole, dal legislatore, invocandosi, a conferma, la giurisprudenza costituzionale già richiamata sopra; segnatamente, si è precisato che, con la sentenza n. 248 del 2015, la Corte costituzionale, chiamata a giudicare, con riferimento ad un diverso profilo, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, quarto comma, cit., sollevata in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione, ha ribadito, in generale, che la scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l’entità di detta limitazione rientrano, per costante orientamento della stessa, nel potere costituzionalmente insindacabile del legislatore.
In definitiva, la ratio della limitazione posta all’espropriabilità dei crediti da lavoro dipendente prevista nell’art. 545 cod. proc. civ. – che, come tale, costituisce un limite legislativo alla generale responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente prevista dall’art. 2740 cod. civ. e che giustifica un peculiare regime, non esportabile nel campo, invece, degli emolumenti, trova il suo fondamento nel fatto che nella generalità dei casi il lavoratore dipendente trae i mezzi ordinari di sostentamento per le necessità della vita da un’unica fonte, come tale facilmente aggredibile.
- In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto: “I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato”.
- Alla luce dell’inquadramento svolto, il secondo motivo di ricorso è, allora, infondato.
Il principio di diritto, infatti, non può trovare applicazione nella specie: il secondo motivo dei ricorsi, pur prospettando la questione di diritto in oggetto invocandone una soluzione in termini conformi all’indirizzo qui espresso, si è limitato a confutare la diversa esegesi del provvedimento impugnato, senza tuttavia riproporre, come necessario, proprio per effetto della radicale decisione del tribunale dell’appello cautelare, anche gli elementi indicativi della natura “qualificata” delle somme oggetto di sequestro indispensabili, come sopra precisato sub § 9., al fine di potere valutare la ricorrenza dell’applicabilità dell’art.545 cod. proc. civ.
Né tale proposizione appare surrogabile dall’inciso relativo alla mancanza, in capo agli indagati, di cespiti diversi da quelli “derivanti dalle attività svolte nell’azienda oggetto del sequestro preventivo”, tanto più ben potendo tali attività essere appunto identificabili nell’attività svolta nella veste di amministratori, del resto richiamata nello stesso addebito provvisorio e i cui proventi, come detto, sono estranei ai limiti di pignorabilità.
- Sono, infine, inammissibili i motivi aggiunti presentati da entrambi i ricorrenti, essendo, con gli stessi, state mosse censure, rispettivamente afferenti al fumus commissi delicti e alla capienza economica della società, preclusiva del sequestro per equivalente, mai poste in precedenza con l’atto di appello cautelare, incentrato unicamente sulla sequestrabilità delle somme giacenti sul conto, e del tutto estranee ai motivi originari dei ricorsi.
- In definitiva i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.