*Famiglia – Partner costretto ad un tatuaggio del nome sul viso e maltrattamenti in famiglia – Fattispecie
PRINCIPIO DI DIRITTO
È configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
- – Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. – Il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa notifica al difensore di fiducia dell’ordinanza di ammissione dell’incidente probatorio, è infondato.
Dagli atti (che possono essere analizzati, essendo stata dedotta l’inosservanza di norme processuali), emerge che il L. , in data 3 gennaio 2020, presso la matricola del carcere, ha nominato l’avvocato V.C. del foro di Roma, senza fornire alcun altro dato. In assenza di ulteriori indicazioni, osserva la Corte, la notifica del provvedimento relativo all’incidente probatorio, effettuata il 13 gennaio 2020 all’avv. V.C. (e non all’avv. V.A.C.), appare correttamente eseguita.
Solo l’8 aprile 2020, con la procura speciale per l’istanza di giudizio abbreviato, l’indagato ha fatto specifico riferimento all’avv. V.A.C.. Tale atto, però, era successivo alla notifica in questione e, addirittura, all’udienza dell’incidente probatorio.
Analogo discorso, prosegue la Corte, vale per le istanze indirizzate al Giudice per le indagini preliminari, presentate solo il 18 e il 25 gennaio 2020, e, dunque, ininfluenti rispetto alla precedente notifica. Va, peraltro, evidenziato che si tratta di istanze che non contengono alcuna nomina e nelle quali il difensore viene ancora una volta indicato con le generalità di V.C.. Esse, per il solo fatto di indicare l’indirizzo e il numero di telefono dell’avv. V.A.C., non erano certo idonee a superare la nomina fatta in carcere.
Va, peraltro, evidenziato che le sentenze di merito, nel ricostruire il fatto, utilizzano, essenzialmente, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali – i cui verbali erano pienamente utilizzabili, in ragione del rito scelto dall’imputato – e non quelle rese nel corso dell’incidente probatorio.
1.2. – Anche il secondo motivo, relativo alla breve durata del rapporto tra l’imputato e la persona offesa, è infondato.
Il collegio osserva che, dalla sentenza impugnata, emerge che il rapporto tra i due, pur non essendo durato a lungo, è stato intenso e stabile e che la coppia progettava di prolungare la vita in comune. La Corte di appello, pertanto, ha fondatamente ritenuto integrato un rapporto di convivenza giuridicamente rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 572 c.p..
Al riguardo, va rilevato che “È configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà” (Sez. 6, n. 17888 dell’11/02/2021, O., Rv. 281092).
1.3. – È infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo all’aggravante del nesso teleologico.
Infatti, osserva la Corte, essendo infondato il secondo motivo di ricorso, rimangono ferme la contestata aggravante del nesso teleologico e la procedibilità d’ufficio.
1.4. – Il quarto motivo di ricorso è infondato relativamente alla questione della presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e inammissibile in ordine alle altre censure.
Quanto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio si è già evidenziato che esse sono pienamente utilizzabili, poiché rese nell’ambito di un incidente probatorio, nel quale il contraddittorio era stato regolarmente costituito.
Va, peraltro, ribadito che le sentenze di merito si basano, essenzialmente, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali e non su quelle rese nel corso dell’incidente probatorio.
Inammissibili sono le restanti censure mosse con il quarto motivo di ricorso.
Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e dell’inosservanza della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Egli, in realtà, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).
Le sentenze di merito sono motivate in maniera adeguata e coerente e risultano prive di vizi logici desumibili dal testo del provvedimento.
- – Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in Euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
- – La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.