CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 26.09.2022 n. 8302
PRINCIPIO DI DIRITTO
Ad avviso del Consiglio di Stato il principio di contestualità delle prove concorsuali costituisce un corollario del principio di par condicio dei candidati, secondo il quale per questi ultimi devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e di valutazione delle prove, nonché di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione.
Pertanto, il Consiglio ritiene che nel caso, invece, di svolgimento di prove suppletive, dovute all’impossibilità di partecipare alle prove concorsuali nelle date stabilite a causa della contrazione del virus Covid -19 non solo non ci sarebbe identità delle relative tracce, ma neppure potrebbe essere garantito l’anonimato nella correzione delle prove in modo assolutamente corrispondente a quanto deve avvenire per le prove originariamente fissate.
Ne consegue che la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di non essere conforme ai principi di tempestività, economicità, celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al “buon andamento” di cui all’art. 97 della Costituzione, avrebbe comportato nella specie una insanabile lesione del principio costituzionale d’imparzialità, cui è ampiamente e puntualmente informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento e di organizzazione del pubblico impiego.
Inoltre, il Consiglio conclude affermando che la contestualità della competizione – oltre a rappresentare un requisito irrinunciabile delle procedure concorsuali pubbliche – risponde, nella specie, esattamente alla ragione giustificatrice del bando ossia di concludere in tempi rapidi la procedura di reclutamento dei Tecnici della prevenzione, quali figure professionali indispensabili per contribuire ad arginare la vista emergenza epidemiologica.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
1.1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia – Sede di Bari, l’odierna appellata ha impugnato il bando di concorso pubblico, unitamente agli atti consequenziali ad esso, per titoli ed esami per n. 9 posti di “C.P.S. – tecnico della prevenzione – categ. “D”, pubblicato sul BURP n. 144, del 12 settembre 2021, dalla A.S.L. di Foggia, nella parte in cui esso non prevedeva la possibilità di effettuare prove suppletive delle prove concorsuali, in modalità da remoto -o altra modalità idonea – per quei candidati impossibilitati a parteciparvi, perché colpiti da infezione al Covid e- 19, e precisava che “la mancata partecipazione ad esse, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore equivale a rinuncia e comporti l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale”.
- In punto di fatto, la ricorrente in primo grado, ha premesso che:
– ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico ed è stata ammessa alla prova preselettiva, prevista per l’11 giugno 2021;
– benché sottoposta al ciclo vaccinale completo, in quanto dipendente della A.S.L. di Ferrara, a seguito del tampone previsto per partecipare alla procedura concorsuale, è risultata positiva al Covid – 19;
– con nota 8 giugno 2021, ella ha comunicato la propria impossibilità a partecipare a detta prova, a causa dell’infezione da Sarcov 19, contratta sul luogo di lavoro.
2.1. L’appellante, nel contestare la irragionevole mancata previsione nel bando di concorso di prove suppletive, nonché il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla istanza presentata l’8 giugno 2021, a mezzo della quale trasmetteva anche l’esito positivo del tampone dalla stessa effettuato, ha impugnato tali atti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento.
2.2. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Azienda sanitaria locale di Foggia per chiedere la reiezione del ricorso.
2.3. A seguito di appello cautelare avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Tribunale ha respinto la domanda cautelare la Sezione, in accoglimento del gravame, ammetteva la candidata a sostenere con riserva le prove orali.
2.4. Infine, con la sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Sede di Bari ha respinto il ricorso.
- Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originaria ricorrente, articolando due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.
3.1. Si è costituita in giudizio l’azienda sanitaria locale di Foggia per chiedere la reiezione del ricorso.
3.2. Nell’udienza del 15 settembre 2022 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
- L’oggetto della controversia riguarda la legittimità o meno della scelta della Amministrazione appellata di non prevedere lo svolgimento di prove suppletive per la partecipazione al concorso in relazione alla emergenza epidemiologica da Covid -19.
Oggetto del contendere è, in particolare, la possibilità di deroga alle modalità prestabilite dalla lex specialis e dalla disciplina generale in materia di svolgimento di pubblici concorsi in presenza della emergenza epidemiologica, che ha impedito alla ricorrente che ha contratto il virus, benché vaccinata ed operatrice nel settore sanitario, di presentarsi alla prova concorsuale.
Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
- Con il primo articolato motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza gravata, per travisamento dei fatti e genericità della motivazione, sul rilievo che le misure di contenimento della pandemia sono tese oltre a tutelare un interesse del soggetto infetto da Covid-19, anche ad impedire la diffusione della pandemia nella collettività, sicché la posizione assunta dall’Asl sarebbe ingiustamente pregiudizievole e discriminante per il candidato infetto.
5.1. Il primo giudice ha respinto la censura, facendo leva su quanto stabilito nella lex specialis e ritenendo, dunque, l’esclusione della candidata conforme ai principi generali applicabili per i concorsi pubblici, secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato, così escluso dal concorso.
- Secondo il Consiglio, il motivo è privo di fondamento, perché, come ha ben rilevato il primo giudice, si tratta di non violare i principi generali applicabili per le procedure concorsuali e selettive, tra cui, quello di contestualità nello svolgimento delle prove di esame, quale corollario della par condicio tra candidati.
6.1. Il rispetto di detto corollario, che opera sul piano del corretto svolgimento delle prove, impone la non discriminazione di tutti i candidati e richiede per essi l’osservanza delle medesime condizioni … «temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove, sicché essi si pongono presidio dei diversi -ed ugualmente fondamentali- principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, atteso che qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l’anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli » (Cons. Stato sez. III, sent. 21 dicembre 2002, n. 2155).
6.2. Il principio di contestualità, ribadisce il Consiglio, delle prove concorsuali costituisce un corollario del principio di par condicio dei candidati, secondo il quale per questi ultimi devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e di valutazione delle prove, nonché di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione.
Nel caso, invece, di svolgimento di prove suppletive, dovute all’impossibilità di partecipare alle prove concorsuali nelle date stabilite a causa della contrazione del virus Covid -19 non solo non ci sarebbe identità delle relative tracce, ma neppure potrebbe essere garantito l’anonimato nella correzione delle prove in modo assolutamente corrispondente a quanto deve avvenire per le prove originariamente fissate.
6.3. La giurisprudenza di questo Consiglio è costante nell’affermare che la disciplina del concorso pubblico si uniforma al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall’espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e contestualità, in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento.
6.4. Di contro, ribadisce il Consiglio, la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di non essere conforme ai principi di tempestività, economicità, celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al “buon andamento” di cui all’art. 97 della Costituzione, avrebbe comportato nella specie una insanabile lesione del principio costituzionale d’imparzialità, cui è ampiamente e puntualmente informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento e di organizzazione del pubblico impiego.
6.5. Ad avviso del Consiglio, non solo dunque la pretesa dell’appellante si pone in aperto contrasto con la normativa generale ed i suesposti principi applicabili per i concorsi pubblici, ma la circostanza che il bando avesse espressamente previsto che “i candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti” trova, nel caso all’esame, una ulteriore specifica esigenza di reclutare tempestivamente il personale con la qualifica di tecnico della prevenzione, proprio per affrontare senza indugi l’emergenza sanitaria in atto.
L’invocata deroga – comunque non consentita dalla legge – avrebbe certamente contravvenuto alla stessa ratio essendi del bando di concorso, teso per di più ad imprimere una spiccata accelerazione nello svolgimento della procedura concorsuale di reclutamento dei tecnici della prevenzione, per la improcrastinabile necessità di impiegare tali figure professionali nell’attività di contrasto alla emergenza sanitaria.
6.6. Tutto ciò, secondo il Consiglio, fornisce dimostrazione del fatto che la contestualità della competizione – oltre a rappresentare un requisito irrinunciabile delle procedure concorsuali pubbliche – risponde, nella specie, esattamente alla ragione giustificatrice del bando ossia di concludere in tempi rapidi la procedura di reclutamento dei Tecnici della prevenzione, quali figure professionali indispensabili per contribuire ad arginare la vista emergenza epidemiologica.
- I due motivi riprodotti in appello ex art. 101, comma 2, c.p.a., sono peraltro infondati per le ragioni esplicitate nel punto precedente, ai quali si rinvia alla luce del principio di sinteticità, ai quali doverosamente devono attenersi il Collegio giudicante e le parti.
- In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza qui impugnata.
- Le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti.