Cassazione civile, Sez. VI – 5, ordinanza 25 agosto 2022, n. 25327
Va esaminato prioritariamente, per ragioni logiche, il secondo motivo dei ricorso, col quale si lamenta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e n.5 c.p.c. in violazione dell’art.132, comma 4, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la costituzione in giudizio del trustee avesse sanato la nullità dell’atto impugnato emesso contro il trust Riccardo, pur ritenendo che il trust non sia ente dotato di personalità giuridica. 2. 11 motivo è infondato in quanto, sebbene il trust sia un ente non dotato di personalità giuridica, in quanto costituito da un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, che rappresenta l’unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 18/12/2015, Rv. 638197 – 01), il difetto strutturale della notifica dell’atto tributario allo stesso è sanato dalla costituzione del “trustee”, che nella fattispecie ha impugnato l’atto (Cass. n. 2894 del 7 febbraio 2020). La sentenza è pertanto immune dal vizio denunciato. 3. Con il primo motivo del ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma 47 D.L. 262/2006 convertito in I. 296/2006, violazione dell’art.53 della Costituzione e violazione della L. 346/1989, per avere la CTR erroneamente deciso (senza esaminare Vado istitutivo del trust, non prodotto in giudizio), ritenendo legittimo l’atto impugnato emesso in violazione del TU. n. 346/90, essendo rilevanti i vincoli di destinazione che determinano effetti traslativi che realizzano un incremento patrimoniale, non sussistente nella fattispecie. 2. Premesso che non rileva la mancata produzione in giudizio dell’atto istitJtivo del trust – peraltro addebitabile ai contribuenti – avendo la CU esaminato il suo contenuto come risultante dall’avviso impugnato, il motivo è fondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4. La giurisprudenza di questa Corte ha analizzato l’istituto del trust sotto il profilo fiscale pervenendo ai seguenti risultati: a) la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv.in I. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imp3sta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; b) – per l’a )plicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; c) nel trust di cui alla I. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.
- Il principio secondo cui con l’istituzione di un trust non si verificano di regola effetti traslativi è stato confermato di recente da questa Corte con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla I. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, precisando che tale imposta è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitJtivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario (Cass 19167/19; Cass 1131/19).
Ciò anche con riferimento al trust autodichiarato (come statuito da Cass. n. 8082 del 23/04/2020), in quanto la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attr buzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, Corte di Cassazione – copia non ufficiale realizzandosi il presupposto del reale arricchimento solo con l’effettivo trasferimento di beni e diritti, a seguito all’eventuale trasferimento fina e dei beni al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. Sez 5 -, n. 19167 del 17/07/2019 cit.; conf. sez. 6 – 5, n, 13 del 04/01/2021).
- Può pertanto ritenersi consolidato il principio secondo cui il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili (e partecipazioni sociali) per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo (come verificatosi nel caso di specie, dati i rapporti di parentela fra Riccardo Squeglia e Valentina Piepoli), avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva al trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai ben eficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecarie e catastali (Cass 975/18; Cass 21614/16, Cass 25478/15). 7. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità