TAR PUGLIA – LECCE, Sez. II, sentenza del 03.10.2022, n. 1519
Guida alla lettura. Con la sentenza oggetto di sintesi il T.a.r. Puglia – Lecce è chiamato a pronunciarsi su un ricorso avverso il silenzio-inadempimento proposto da una società nei confronti del Comune di Nardò: la materia del contendere è la (eventuale) sussistenza dell’obbligo in capo all’Amministrazione di attivare il procedimento di revisione prezzi a valle di contratto di servizio (stipulato tra la P.A. e l’operatore economico); tra le questioni sottoposte al giudice amministrativo affiorano in particolare l’applicabilità dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e la distinzione tra proroga e rinnovo.
Testo rilevante della decisione
1) Premesso che:
– in data 29 aprile 2021, la ricorrente società avanzava formale richiesta di revisione prezzi in riferimento al contratto Rep. n. 6019 del 08/07/2013 avente ad oggetto i servizi cimiteriali (v. doc. 1 ricorso), recante prot. n. 21501/2021 del 30 aprile 2021 (doc. 10 ricorso);
– nessun riscontro, nemmeno negativo, perveniva da parte dell’Amministrazione Comunale;
– di tale silenzio-inadempimento si duole la ricorrente col gravame in esame, notificato al Comune di Nardò via pec in data 26 maggio 2022;
– la ricorrente chiede che, ai sensi dell’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 (vigente all’epoca del contratto del 2013 e a mente del quale “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”), venga accertato il silenzio-inadempimento del Comune di Nardò a fronte della richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla società ricorrente datata 29 aprile 2021 e che, per l’effetto, il Comune venga condannato ad avviare il relativo procedimento (con relativa istruttoria) e a concluderlo con provvedimento espresso;
2) Rilevato che, nella materia de qua, la giurisprudenza ha rilevato quanto segue:
– a) l’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 “… (che riprende la formulazione già contenuta nell’art. 6 della l. n. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2009 n. 4079; T.A.R. Campania, Napoli, 19 agosto 2019, n. 4362; T.A.R. Lazio, Roma, 4 settembre 2017, n. 9531)…” (T.A.R. Lazio, Roma, 9 novembre 2020, n. 11577);
– b) “… la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha, invece, come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20/01/2015, n. 159)” (T.A.R. Lazio, Latina, 24 dicembre 2021, n. 698).
3) Rilevato, con riferimento al caso di specie, che:
– a) dalla determinazione dirigenziale n. 283 del 17 aprile 2018 (doc. 5 ricorso) risulta che la gestione dei servizi cimiteriali è stata affidata alla ricorrente per 5 anni con contratto rep. n. 6019 dell’8 luglio 2013 (con scadenza naturale al 15 aprile 2018), con l’aggiunta (giusta delibera G.M. n. 287 dell’8.9.2014) del servizio di custodia, oltre alla presa d’atto (delibera di G.M. n. 83 del 9.3.2015) dell’accordo tra i lavoratori della società ricorrente e il Comune in ordine all’incremento dei servizi straordinari di estumulazione e bonifica dei campi di inumazione;
– b) con la stessa determinazione dirigenziale n. 283 del 17 aprile 2018, preso atto delle relative delibere di Giunta, si affidava, fino al 30.9.2018, la prosecuzione dei servizi cimiteriali alla ricorrente “agli stessi patti e condizioni del precedente contratto di appalto Rep. n. 6019 del 08.07.2013 (…) nonché alle condizioni di cui alla Deliberazione di G.C. n. 287 del 08.09.2014, con la quale sono stati affidati i servizi aggiuntivi di custodia, ed alla Delibera di G.C. n. 83 del 09.03.2015 con la quale è stato affidato un incremento dei servizi straordinari di estumulazione e bonifica”;
– c) i suddetti servizi venivano prorogati fino al 31 luglio 2019 (v. delibera G.M. n. 447 del 28.9.2018, v. determinazione dirigenziale n. 10 del 10.1.2019, v. verbale di riconsegna del 31 luglio 2019, docc. 6,7, 8 ricorso).
4) Ritenuto quindi che:
– a) alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, vada applicato, nel caso di specie, l’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006;
– b) il ricorso vada accolto e, per l’effetto, vada dichiarato l’obbligo del Comune di Nardò di attivare il procedimento di revisione prezzi a fronte dell’istanza della ricorrente datata 29 aprile 2021, con adozione del relativo provvedimento espresso;
– c) le spese di lite possano essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.