Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30964
PRINCIPI DI DIRITTO
La controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione di alloggio disposta dal Comune per essere l’assegnataria risultata proprietaria di altro alloggio nell’ambito territoriale di riferimento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché rispetto al provvedimento di decadenza per tal motivo la posizione dell’assegnatario è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall’assegnazione.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la proposizione del conflitto negativo di giurisdizione deve ritenersi tempestiva ai sensi dell’art. 11 c.p.c., comma 3, in quanto il giudice amministrativo ad quem ha adottato la relativa decisione all’esito della prima udienza di trattazione (Cass. S.U. n. 17329 del 2021).
2. Quanto alla individuazione del giudice avente giurisdizione, dando seguito alla già consolidata posizione della giurisprudenza di legittimità sul punto, deve affermarsi che la controversia avente ad oggetto la verifica del venir meno dei presupposti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e l’impugnativa del provvedimento di decadenza emesso a seguito dell’esito sfavorevole della verifica per l’assegnatario appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il provvedimento di decadenza si colloca non nella prima fase, pubblicistica, di assegnazione dell’alloggio, ma nella seconda fase, di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate e alla conservazione dell’alloggio.
3. Già Cass. S.U. n. 29095 del 2011, precisa la Corte, ha avuto modo di affermare che in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a), è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto.
4. Principio del tutto analogo è stato di recente espresso da Cass. S.U. n. 4366. del 2021, in riferimento al venir meno del requisito reddituale, la cui verifica a posteriori del permanere dei requisiti di legge per l’assegnazione, afferisce, come la verifica dell’impossidenza di altro immobile ad uso abitativo in proprietà, all’accertamento della sussistenza o meno di una causa sopravvenuta di estinzione di una posizione soggettiva controversa che ha la consistenza di diritto soggettivo: “In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, lett. a), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell’assegnazione di alloggio per avere il nucleo familiare dell’assegnatario superato i limiti reddituali, ai sensi della L.R. Campania n. 18 del 1997, atteso che la posizione dell’assegnatario stesso, rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo, è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall’assegnazione”).
5. Pertanto, conclude la Corte, deve affermarsi che la controversia avente, come nella specie, ad oggetto la decadenza dall’assegnazione di alloggio disposta dal Comune per essere l’assegnataria risultata proprietaria di altro alloggio nell’ambito territoriale di riferimento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché rispetto al provvedimento di decadenza per tal motivo la posizione dell’assegnatario è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall’assegnazione.
Deve quindi cassarsi la sentenza del Tribunale di Livorno, che ha ritenuto, erroneamente, insussistente la propria giurisdizione, e dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia, dinanzi al quale si rimettono le parti per la prosecuzione del giudizio.