Lamenta la ricorrente che nel ricorso introduttivo aveva indicato a pagina 2 la circostanza di trascorrere molto tempo con la figlia D. per sfuggire alle continue persecuzioni e pedinamenti del marito, detentore di più armi; aggiunge di avere indicato a pagina 3 del ricorso che il marito la seguiva e fino al bar ove si trovava la figlia D. umiliandola e maltrattandola inscenando grida ed assumendo atteggiamenti poco urbani; a pagina 4 del ricorso ella aveva poi spiegato la ragione per cui non aveva inteso sporgere denuncia querela per le aggressioni subite.
Costituisce principio consolidato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse.
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 3925/2018).
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantesi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017).
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che riesaminerà il gravame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Cass. civ., I, ord., 24.10.2022, n. 31351