Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, sentenza 3 ottobre 2022, n. 37342
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
L’art. 131 bis, comma 1, c.p. prevede che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., con una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590; conforme, ex plurimis: Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466).
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna non ha fatto, tuttavia, buon governo di questo principio di diritto, ritenendo sussistente la particolare tenuità del fatto, solo in ragione del “ristretto lasso di tempo (di pochissime ore)” per il quale si sono protratte “le indagini per la fantomatica rapina da parte dei due uomini dell’Est””.
[…] Dunque, il giudice ha posto a fondamento del proprio apprezzamento non già tutte le peculiarità della fattispecie concreta, bensì solo quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, violando l’art. 131 bis c.p..
Il Giudice dell’udienza preliminare ha, dunque, instaurato in via interpretativa un automatismo illegittimo tra l’asserita modesta durata delle indagini e la particolare tenuità del fatto, senza considerare le modalità complessive della condotta dell’imputata […].
D’altra parte, secondo il costante orientamento Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, sia ritenuta di particolare tenuità (Sez. 3 n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674).