Testo rilevante della decisione:
- «(…) Correttamente, infatti, il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui l’obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto, tra un certo soggetto e un animale, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (Sez. 4, n. 51448 del 17-10- 2017 Rv. 271329). Non ha dunque alcun rilievo stabilire chi fosse il proprietario dei cani perché è pacifico, sulla base di quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, che gli imputati avessero la materiale disponibilità degli animali. Ne deriva che il trovarsi ad una certa distanza dall’animale del quale si ha la gestione, lungi dal costituire un motivo di esonero dalla responsabilità, integra un profilo di colpa, poiché il porsi nell’impossibilità di controllare un cane, dopo averlo lasciato senza museruola, costituisce senz’altro negligenza e imprudenza».
- «(…) In presenza di altre persone occorre sempre adottare cautele idonee a evitare il pericolo che il cane possa assalire i terzi e quindi portare l’animale al guinzaglio e munirlo di museruola, senza che abbia rilievo alcuno che ci si trovi in aperta campagna e che non si tratti di zona abitualmente frequentata da persone, poiché è proprio la presenza di terzi nella specifica occasione in cui ci si trova a transitare con il cane, e non in generale, a determinare la necessità di cautela. Né ha rilievo che la vittima possa aver tenuto un atteggiamento che possa in qualche modo aver scatenato l’aggressività degli animali perché l’obbligo di protezione e controllo si estende ai comportamenti imprudenti altrui in quanto la colpa della vittima che tenga un comportamento imprudente può, al più, concorrere con quella del garante ma non eliderla (Sez. 4, n. 50562 del 10-9-2019). Nemmeno può affermarsi che un’improvvisa aggressione da parte di un cane, anche se normalmente inoffensivo, è un fatto che esuli dalle ordinarie prospettazioni dell’homo eiusdem condicionis et professionis, sì da potersi connotare in termini di imprevedibilità».
Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 37183/2022