MASSIMA
La mera “vicinitas”, pur necessaria per dimostrare la legittimazione ad agire, non basta da sola a far ritenere ammissibile il ricorso di un soggetto avverso il titolo edilizio rilasciato per un’area nei confronti della quale egli vanta un rapporto di stabile collegamento, dovendosi altresì verificare se esiste un vantaggio concreto ed attuale che il ricorrente potrebbe effettivamente trarre dalla caducazione del titolo edilizio contestato, interesse che va valutato non genericamente, ma tenuto conto delle specifiche censure articolate in atti, come precisate e comprovate nel corso del processo. Il pregiudizio lamentato dal ricorrente deve essere dotato di un sufficiente grado di attualità e potersi causalmente ricondurre in via diretta, e non solo indirettamente, al titolo edilizio e relativo manufatto, attraverso un giudizio probabilistico basato su elementi oggettivi, effettuato tenendo anche conto delle specifiche allegazioni e doglianze articolate in ricorso.
La Ironcastings s.p.a. ha agito in giudizio per l’annullamento del permesso di costruire P.G. n. 38758/2021, rilasciato in data 6/5/2021 dal Comune di Reggio Emilia alla Società Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., per la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso logistica, sull’area posta a Reggio Emilia in Via Napoli, identificata nel catasto terreni al foglio 49 mappale 413 ed ubicata all’interno del PUA 6, nell’unità attuativa UA1.1.
In fatto ha allegato di essere proprietaria di un’area dell’estensione di mq 5.000 circa, ricompresa all’interno della unità attuativa UA1.1 del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata PUA 6, approvato dal Comune di Reggio Emilia con Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 22/12/2015, alla quale ha fatto seguito la stipulazione tra il Comune ed i soggetti attuatori della relativa convenzione urbanistica.
Allega ancora la ricorrente, che l’ambito in esame è stato classificato dal successivo PSC del Comune di Reggio Emilia, quale ASP-Ambito specializzato per attività produttive secondarie o terziarie in corso di attuazione ed inserito all’interno dell’Ambito di Riqualificazione complesso dell’Area produttiva di Mancasale, con articolazione in 11 Unità Attuative, tra le quali la UA1.1 nella quale è ricompresa l’area di proprietà della ricorrente, identificata nel NCT di Reggio Emilia al foglio 49 mappali 440 e 439, mentre la restante porzione della UA1.1 è oggi di proprietà della Dea Capital Real Estate SGR S.p.A, odierna controinteressata.
La ricorrente lamenta di avere appreso, a seguito di istanza di accesso al Comune di Reggio Emilia, che quest’ultimo ha rilasciato alla Dea Capital Real Estate il permesso di costruire n. 38758 del 6/5/2021 per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso logistica sull’area identificata nel catasto terreni al foglio 49 mappale 413, ubicata all’interno del PUA 6 nell’unità attuativa UA1.1.
La Società dichiara di avere appreso dalla relazione tecnica presentata a corredo della pratica edilizia, che il progetto approvato prevede l’edificazione di un magazzino di grandi dimensioni, suddiviso in un unico comparto ad unico piano fuori terra destinato allo stoccaggio di merce di varia tipologia, con piccola porzione soppalcata dove sono collocati gli uffici, avente forma rettangolare di dimensione m.190,36 x m.108,09, con altezza di m.13,21 5 e superficie utile di mq 22.714,55.
Ad avviso della Ironcastings S.p.A. i titoli autorizzativi rilasciati alla controinteressata ed impugnati in questa sede sarebbero illegittimi per violazione delle norme tecniche di attuazione del PUA 6, atteso che sulla base di tali disposizioni il rilascio del permesso di costruire in favore della Dea Capital Real Estate avrebbe richiesto la previa approvazione del preprogetto unitario di coordinamento degli interventi edilizi corredato dall’assenso di tutti i proprietari proponenti ogni U.A., previsto dall’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUA ed avente le finalità e i contenuti stabiliti nei successivi artt. 8.7 e 8.8.
Il Comune di Reggio Emilia si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per insufficienza di un concreto, differenziato ed attuale interesse sostanziale a ricorrere, sia alla luce dei principi espressi sul punto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021, e sia tenuto conto che la ricorrente ha formulato censure di tipo solo procedimentale, senza elencare in ricorso vizi sostanziali derivanti da specifiche violazioni urbanistiche o edilizie in relazione alla costruzione contestata, sicché sarebbe applicabile in ogni caso l’art. 21 octies della Legge n. 241 del 1990, secondo cui non si potrebbe in ogni caso addivenire alla caducazione degli atti autorizzativi, atteso che gli stessi non avrebbero potuto essere diversi, anche una volta rispettati i passaggi procedimentali pretesi da Ironcastings, quali in particolare la previa redazione del citato pre-progetto unitario di coordinamento, con la partecipazione della ricorrente.
Nel merito, l’Amministrazione ha comunque contestato la fondatezza dell’unico motivo di impugnazione ex adverso articolato, chiedendo quindi il rigetto dell’impugnazione.
Anche la controinteressata si è costituita replicando alle avverse doglianze e chiedendone il rigetto oltre che la declaratoria di inammissibilità per insussistenza dell’interesse ad agire.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero, come eccepito dalle controparti in giudizio, in materia di impugnazione dei titoli edilizi, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 22 del 2021, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sulle condizioni dell’azione impugnatoria da parte di chi si ritenga leso da un titolo rilasciato a terzi, ha precisato che la mera c.d. vicinitas, intesa come vicinanza fisica del proprio terreno rispetto a quello oggetto dell’intervento edilizio contestato, non basta a dimostrare l’esistenza di un concreto ed attuale interesse a ricorrere, dovendosi affermare la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, con la conseguenza che il Giudice è tenuto ad accertare anche d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione, non potendosi affermare che la vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, sia da sola sufficiente a dimostrare automaticamente la sussistenza anche dell’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
In altri termini, secondo l’Adunanza Plenaria, la mera “vicinitas”, pur necessaria per dimostrare la legittimazione ad agire, non basta da sola a far ritenere ammissibile il ricorso di un soggetto avverso il titolo edilizio rilasciato per un’area nei confronti della quale egli vanta un rapporto di stabile collegamento, dovendosi altresì verificare se esiste un vantaggio concreto ed attuale che il ricorrente potrebbe effettivamente trarre dalla caducazione del titolo edilizio contestato, interesse che va valutato non genericamente, ma tenuto conto delle specifiche censure articolate in atti, come precisate e comprovate nel corso del processo, in modo da evitare il compimento di attività giurisdizionali inutili, in contrasto con l’interesse pubblico all’efficienza ed efficacia del processo ex artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 47 Carta UE (tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez, I, 20 maggio 2022 n. 3465).
Nel caso in esame, applicandosi i principi esposti dall’Adunanza Plenaria, se certamente può affermarsi l’esistenza in capo alla Ironcastings della c.d. “vicinitas”, essendo la ricorrente proprietaria dei mappali 439 e 440, ricompresi nel PUA6 approvato dal Comune e posti all’interno del perimetro dell’unità attuativa UA.1.1, nella quale risulta compreso anche il mappale 413 di proprietà della controinteressata ed oggetto dell’intervento contestato nell’odierno giudizio, tuttavia non si ravvisa ad avviso del Collegio, l’ulteriore elemento della concreta lesione derivante dall’atto impugnato, evitabile attraverso la caducazione dell’atto impugnato, alla luce delle specifiche doglianze articolate dall’interessata (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1011 del 2020).
Invero, nel ricorso introduttivo la Ironcastings si è limitata a richiamare, a dimostrazione del proprio interesse ad agire, il fatto di essere proprietaria dei mappali n. 439 e 440 posti all’interno del perimetro della UA1.1 oggetto dell’intervento contestato, ma tale aspetto attiene alla c.d. vicinitas e non dimostra in sé l’esistenza anche dell’interesse ad agire, da intendersi quale utilità concreta che la Società trarrebbe dalla caducazione del titolo impugnato, elemento anch’esso necessario come visto ai fini dell’ammissibilità del ricorso.
Con la successiva memoria depositata il 20.07.2022, in replica all’eccezione di inammissibilità sollevata al riguardo dalle controparti, la Ironcastings ha allegato altresì che dalla relazione tecnica del 31/5/2022 (e successivo aggiornamento del 24.8.2022) a firma del proprio tecnico Ing. Stefano Curli, emergerebbe che il livello del fabbricato oggetto di causa, le scelte costruttive degli invasi di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche e il posizionamento della riserva di acqua destinata all’impianto antincendio, sarebbero tali da comportare il rischio di un allagamento delle aree circostanti poste ad un livello inferiore, come quella di Ironcastings, e ciò dimostrerebbe il proprio interesse ad agire avverso i titoli autorizzativi rilasciati alla controinteressata, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 22 del 2021.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, il danno prospettato dalla Società ricorrente a dimostrazione del presupposto in discussione, non appare riconducibile con sufficiente probabilità ai manufatti contestati, tenuto anche conto che la Ironcastings non ha eccepito in relazione agli stessi specifiche violazioni edilizie o profili tali da dimostrarne la non assentibilità nei termini riconosciuti, ovvero la loro pericolosità intrinseca.
Peraltro, se è vero come sostiene Ironcastings, che per l’Adunanza Plenaria citata, la verifica dell’interesse a ricorrere va effettuata prescindendo dall’accertamento effettivo della lesione che il ricorrente afferma di aver subito, stante tuttavia la ratio del ragionamento posto dal Consiglio di Stato a fondamento della propria conclusione, e cioè la necessità di evitare il compimento di attività giurisdizionali inutili, va del pari ritenuto che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente deve essere dotato di un sufficiente grado di attualità e potersi causalmente ricondurre in via diretta, e non solo indirettamente, al titolo edilizio e relativo manufatto, attraverso un giudizio probabilistico basato su elementi oggettivi, effettuato tenendo anche conto delle specifiche allegazioni e doglianze articolate in ricorso.
Infatti, lo stesso Consiglio di Stato (vedi sentenza n. 756 del 2022) – nel confermare una sentenza di questo Tribunale che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di un concreto ed attuale interesse ad agire, non bastando secondo il Tribunale la mera vicinitas ma risultando necessario altresì uno specifico interesse al ricorso – ha ritenuto insufficiente, a dimostrazione di tale interesse, la stessa articolazione di puntuali contestazioni in relazione all’edificio contestato, laddove non accompagnata, oltre che dall’allegazione del pregiudizio connesso all’intervento autorizzato, anche dalla dimostrazione della concreta possibilità da parte del ricorrente di ottenere il risultato sperato attraverso l’annullamento del titolo impugnato, per la sussistenza di violazioni non sanabili o specifici profili di non assentibilità del manufatto.
Nel caso in esame, quindi, ad avviso del Collegio, avendo la ricorrente allegato un pregiudizio non riconducibile direttamente, con un sufficiente grado di probabilità, ai manufatti della controinteressata, né articolato specifiche censure sostanziali sull’illegittimità intrinseca dell’intervento, in forza dei principi sopra esposti, l’interesse ad agire, quale ulteriore presupposto dell’azione impugnatoria, non può dirsi dimostrato e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate per la novità e peculiarità, anche in fatto, della specifica fattispecie esaminata.
TAR EMILIA ROMAGNA – PARMA, I – sentenza 06.10.2022 n. 280