Corte Costituzionale, ordinanza 08 novembre 2022 n. 226
Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Piacenza.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Considerato che con la sentenza n. 28 del 2022, sopravvenuta all’odierna ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato, in senso conforme al petitum del rimettente, l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale»;
che, peraltro, il testo dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981 è stato ora integralmente sostituito dall’art. 71, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), la cui entrata in vigore è prevista per il 30 dicembre 2022 (come previsto dall’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali»);
che l’art. 71, comma 1, lettera d), del menzionato d.lgs. n. 150 del 2022 ha altresì introdotto nella legge n. 689 del 1981 un nuovo art. 56-quater, che prevede una ancor più favorevole disciplina del tasso di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva;
che, pertanto, le questioni ora in scrutinio debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili perché ormai prive di oggetto (ex plurimis, ordinanze n. 206, n. 204, n. 172, n. 116 e n. 102 del 2022, n. 206, n. 192, n. 184 e n. 93 del 2021).