Considerato:
– che l’offerta dell’impresa partecipante può dirsi condizionata << … quando il concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee all’oggetto del procedimento ovvero ad elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato o comunque non sia univoca … In tal senso, va ribadito il principio generale in materia di gare pubbliche cui sopra è stato fatto cenno secondo cui le offerte tecniche devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all’Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara, e che qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per l’Amministrazione, vale a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l’esclusione dalla gara, e ciò a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili”>> (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I – 14/8/2019 n. 925, che richiama il precedente 1/2/2019 n. 128; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 12/7/2021 n. 1691);
– che non sussiste la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato (regola posta a presidio della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici, funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto) allorquando il concorrente subordini la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all’oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato (Consiglio di Stato, sez. V – 21/9/2022 n. 8119; sez. V – 21/5/2020 n. 3226);
[…]secondo la stazione appaltante, l’offerta sarebbe condizionata in quanto prevede, in caso di disdetta di servizi fino a 48 ore prima della data dell’evento, il pagamento di un corrispettivo per prestazioni non rese, mentre negli schemi contrattuali (art. 6 dell’accordo quadro e art. 5 del contratto applicativo) viene stabilito che la stazione appaltante corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo dovuto “per le prestazioni effettivamente svolte al prezzo offerto in sede di gara”, tenendo conto delle diverse tipologie dei servizi;
TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, II – sentenza 10.11.2022 n. 900