T.A.R. Sicilia, Palermo, II Sez., sentenza 3 ottobre 2022, n. 2725
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
1.- Il TAR premette come l’azione di condanna proposta dalla parte ricorrente sia volta ad ottenere la prestazione risarcitoria per equivalente e indennitaria a carico di E-Distribuzione s.p.a. in ragione dell’asserita illiceità della condotta da quest’ultima perpetrata, la quale, nel differire (in tesi, illegittimamente e arbitrariamente) la data di attivazione degli impianti, avrebbe cagionato l’impossibilità della parte ricorrente di fruire delle tariffe incentivanti correlati a tre impianti di generazione di energia elettrica da fonte eolica ubicati nel territorio di Calatafimi –Segesta (TP). 2.- Premesso altresì come in una vicenda quale quella per cui è causa sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o) c.p.a. e premessa la (ritenuta, da parte ricorrente) qualificazione di E-Distribuzione s.p.a. quale «organismo di diritto pubblico», essa ha evidenziato gli – asseritamente sussistenti – elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. ed ha chiesto la condanna della parte resistente al risarcimento per responsabilità da provvedimento illegittimo, per danno da ritardo e al pagamento degli «indennizzi automatici». 3.- Come si sia costituita in giudizio E-Distribuzione s.p.a. la quale, non senza sottolineare la carenza, a suo avviso, di giurisdizione del giudice amministrativo, ha concluso per l’infondatezza del ricorso nel merito. 4.- Come all’udienza pubblica del 23 settembre 2022, presenti i procuratori delle parti, dopo la rituale discussione il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato posto in decisione. 5.- Ebbene, premesso e considerato tutto ciò, il Tribunale afferma come il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di potestas iudicandi del giudice amministrativo. 6.- Il Collegio non ravvisa, difatti, sul punto, ragioni per discostarsi dall’approdo cui è giunto il giudice d’appello con sentenza Cons. Stato, sez. IV, n. 5961 del 2021 (qui richiamata ex art. 88, comma 2. lett. d c.p.a.) con la quale è stato evidenziato che: – « i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità non esercitano nei confronti degli utenti poteri amministrativi bensì eseguono prestazioni, ancorché secondo i criteri fissati dalle Autorità regolatorie e nel rispetto dei principi generali che, originariamente elaborati dalla giurisprudenza, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso hanno trovato progressivamente riconoscimento nel diritto positivo sulla spinta dell’ordinamento europeo. Tra di essi figura in particolare, il principio di parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza sia fra le diverse categorie o fasce di utenti»; – «In tal senso […] la normativa primaria di disciplina della connessione alle reti è dettata dall’art. 9 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”), e dall’art. 14 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”). In particolare, l’art. 9 del d.lgs. n. 79/1999 dispone che “Le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri”. Secondo l’art. 14 del d.lgs. n. 387 del 2003 “I gestori di rete hanno l’obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l’accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1” (comma 3), ovvero in conformità delle direttive relative alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione adottate dalla competente Autorità. Al riguardo, l’Autorità per l’Energia ha adottato le direttive di cui alla Deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, Allegato A, in cui sono precisate dettagliatamente tutte le condizioni che devono sussistere per realizzare la connessione (tecniche, economiche e di svolgimento delle attività propedeutiche). Tali disposizioni, conformemente ai principi generali che regolano l’erogazione di servizi pubblici, configurano obblighi a carico dei gestori pubblici e non già parametri legali per l’esercizio di potestà amministrative»; – «Come già evidenziato ([Cons. Stato], sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4091) “i gestori di rete, al fine dell’operazione di connessione, non eseguono la valutazione di interessi pubblici o la ponderazione di questi con interessi privati […] ovvero esercitano un potere amministrativo, ma svolgono un’attività di riconduzione alla singola operazione di connessione di prescrizioni generali a contenuto tecnico, dettagliatamente definite dall’Autorità, riscontrando l’oggettiva sussistenza o meno delle condizioni così preordinate, con l’obbligo della connessione in caso positivo e con il corrispondente titolo del produttore a che sia perciò eseguita”»; – «per quanto concerne le due ipotesi di giurisdizione esclusiva […], quella di cui all’art. 133, comma 1, lett. c) – relativa alle “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”) – riguarda il rapporto intercorrente tra il gestore e l’Autorità concedente, ovvero l’eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte del gestore, e non già i rapporti negoziali con l’utenza finale che si pongono a valle del rapporto di concessione. In tal senso, la giurisprudenza della Corte regolatrice, ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici – siano essi dati, o meno, in concessione – distingue costantemente tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente ai rapporti individuali di utenza (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2013, n. 24467; id., 21 marzo 2013, n.7043). […] L’esistenza di un rapporto concessorio tra lo Stato e la società […] non comporta ex se la riconduzione alla giurisdizione amministrativa delle questioni afferenti al diverso piano dei rapporti tra il concessionario e i soggetti interessati ad accedere alla rete». Quanto «[…] alla materia di giurisdizione esclusiva di cui alla lett. o) del cit. art. 133, comma 1, del c.p.a. (“le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”)», «le controversie ivi richiamate sono infatti anch’esse caratterizzate dall’esercizio, diretto o in via mediata, di potestà amministrative, essendo questo il presupposto indefettibile per l’ammissibilità costituzionale della giurisdizione esclusiva amministrativa». 7.- Alla luce delle suesposte considerazioni, in mancanza di esercizio di potere, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, presso il quale il ricorso potrà essere riproposto nel termine di legge, salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute. 8.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio.