Corte di Giustizia UE, Sez. II, sentenza 12 gennaio 2023 (causa C-396/21), KT e NS
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: un viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza di quest’ultimo e in altri paesi a causa del carattere pandemico di tale malattia. Per essere adeguata, tale riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi rispetto ai quali il difetto di conformità sia stato accertato.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Sulla questione pregiudiziale
18 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che un viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici compresi nel suo pacchetto è dovuto a restrizioni imposte nel luogo di destinazione di tale viaggiatore per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni sono state imposte anche nel luogo di residenza di quest’ultimo nonché in altri paesi a causa della diffusione su scala mondiale di tale malattia.
19 Al riguardo, secondo costante giurisprudenza, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi (sentenza del 18 ottobre 2022, IG Metall e ver.di, C‑677/20, EU:C:2022:800, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
20 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, tale disposizione stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore abbia diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.
21 Risulta quindi dalla formulazione di tale disposizione che il diritto di detto viaggiatore a una riduzione del prezzo del suo pacchetto è soggetto all’unica condizione che vi sia un difetto di conformità dei servizi turistici forniti. Conformemente all’articolo 3, punto 13, della direttiva 2015/2302, la nozione di «difetto di conformità» è definita come l’inadempimento o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
22 Ne consegue che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici è sufficiente a conferire al viaggiatore di cui trattasi il diritto di ottenere una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico presso l’organizzatore che glielo ha venduto. La causa di tale difetto di conformità, in particolare, la sua imputabilità a tale organizzatore è irrilevante al riguardo. Infatti, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, la constatazione di un difetto di conformità è oggettiva nel senso che implica soltanto un confronto tra i servizi inclusi nel pacchetto del viaggiatore interessato e quelli effettivamente forniti a quest’ultimo.
23 I termini della medesima disposizione prevedono una sola eccezione a tale diritto del viaggiatore acquirente di un pacchetto turistico, vale a dire quando il difetto di conformità è imputabile a quest’ultimo. Tenuto conto del significato chiaro di tale eccezione e dell’interpretazione restrittiva che deve essere fatta di qualsiasi eccezione, detta eccezione non può riguardare situazioni diverse da quelle in cui il difetto di conformità è imputabile a tale viaggiatore.
24 Pertanto, dall’interpretazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 risulta che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto conferisce al viaggiatore interessato il diritto ad una riduzione di prezzo in ogni caso, salvo quando tale inadempimento o inesatta esecuzione siano imputabili allo stesso viaggiatore. Il fatto che il difetto di conformità di tali servizi turistici sia imputabile all’organizzatore o a persone diverse da detto viaggiatore o il fatto che esso sia dovuto a circostanze che sfuggono al controllo di tale organizzatore quali «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 3, punto 12, della direttiva 2015/2302, non incidono pertanto sull’esistenza del diritto dello stesso viaggiatore ad una riduzione di prezzo.
25 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si inserisce l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, si deve osservare che tale disposizione fa parte del regime armonizzato di responsabilità contrattuale degli organizzatori di pacchetti turistici istituito agli articoli 13 e 14 di tale direttiva, che rientrano nel capo IV della stessa, intitolato «Esecuzione del pacchetto». Tale regime di responsabilità è caratterizzato da una responsabilità oggettiva dell’organizzatore interessato e da una definizione limitativa delle fattispecie in cui quest’ultimo può esserne esonerato.
26 Infatti, l’articolo 13 di detta direttiva, intitolato «Responsabilità dell’esecuzione del pacchetto», prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri provvedono affinché tale organizzatore sia ritenuto responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall’organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici. Il paragrafo 3 di tale articolo dispone che, ove uno di tali servizi non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, detto organizzatore deve, in linea di principio, porre rimedio al difetto di conformità e, nelle situazioni in cui non possa porvi rimedio, si applica l’articolo 14 della medesima direttiva.
27 L’articolo 14 della direttiva 2015/2302, intitolato «Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni», prevede, oltre al diritto del viaggiatore di cui trattasi ad una riduzione di prezzo, previsto al paragrafo 1 di tale articolo, il diritto distinto di quest’ultimo ad un risarcimento, definito ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo. Tale diritto al risarcimento da parte dell’organizzatore interessato riguarda qualsiasi danno tale viaggiatore subisca a causa del difetto di conformità dei servizi turistici forniti, salvo quando tale difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore stesso o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici di cui trattasi e sia imprevedibile ed inevitabile, oppure sia dovuto a «circostanze inevitabili e straordinarie». Come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, dall’impianto sistematico dell’articolo 14 della direttiva 2015/2302 risulta che le eccezioni al diritto al risarcimento dei danni sono tipiche di tale diritto e non possono essere applicate al diritto a una riduzione di prezzo.
28 L’interpretazione contestuale dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 avvalora quindi l’interpretazione letterale di tale disposizione, in quanto da essa risulta che quest’ultima si inserisce in un regime di responsabilità che concentra la responsabilità contrattuale sull’organizzatore.
29 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2015/2302, dall’articolo 1 di quest’ultima risulta che tale obiettivo consiste, in particolare, nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. L’interpretazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva è, pertanto, parimenti corroborata dall’interpretazione teleologica di quest’ultima. Infatti, un livello elevato di protezione dei consumatori è garantito conferendo ai viaggiatori il diritto a una riduzione di prezzo in tutti i casi di difetto di conformità dei servizi turistici forniti, indipendentemente dalla causa e dall’imputabilità di tale difetto di conformità e prevedendo come unica eccezione a tale diritto la fattispecie in cui detto difetto di conformità è imputabile al viaggiatore interessato.
30 Infine, in quarto luogo, anche la genesi della direttiva 2015/2302 avvalora l’interpretazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, di quest’ultima. Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, la proposta iniziale di tale direttiva prevedeva le stesse eccezioni per quanto riguarda il diritto a una riduzione del prezzo del pacchetto e il diritto al risarcimento del viaggiatore interessato. Tuttavia, nel corso del procedimento legislativo, le eccezioni a tale diritto ad una riduzione di prezzo sono state distinte da quelle al diritto al risarcimento.
31 Discende quindi dal tenore letterale e dal contesto dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 nonché dall’obiettivo e dalla genesi di tale direttiva che il viaggiatore interessato beneficia di un diritto ad una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico in tutte le ipotesi in cui i servizi turistici abbiano presentato un difetto di conformità, fatta salva un’unica fattispecie, ossia quella in cui tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore. Detto viaggiatore beneficia quindi di tale diritto ad una riduzione di prezzo indipendentemente dalla questione se detto difetto di conformità sia dovuto a «circostanze inevitabili e straordinarie» che sfuggono al controllo dell’organizzatore interessato.
32 Nel caso di specie, e fatta salva una verifica che spetterà al giudice del rinvio effettuare, i difetti di conformità dei servizi turistici di cui trattasi nel procedimento principale sono dovuti a misure sanitarie adottate nel luogo di destinazione dei ricorrenti nel procedimento principale per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19.
33 Tali misure sanitarie, così come il fatto che misure simili sono state adottate nel luogo di residenza dei ricorrenti nel procedimento principale e in altri paesi, non possono ostacolare il diritto di questi ultimi di beneficiare di una riduzione di prezzo, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302. In particolare, la questione se, come indica il giudice del rinvio, in primo luogo, misure adottate per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19 possano essere considerate non circostanze eccezionali, bensì circostanze normali in quanto adottate in molti altri paesi e se, in secondo luogo, tali misure e le loro conseguenze rientrino nel «rischio generico della vita» che un viaggiatore deve sopportare, non è pertinente per valutare il diritto di quest’ultimo a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302.
34 Infatti, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, la constatazione di un difetto di conformità dei servizi forniti richiede solo un confronto tra i servizi inclusi nel pacchetto turistico del viaggiatore interessato e quelli effettivamente forniti a quest’ultimo, di modo che la natura straordinaria o normale delle circostanze che accompagnano tale difetto di conformità non incide sul riconoscimento di tale diritto. Inoltre, sebbene le restrizioni che le autorità pubbliche impongono a tale viaggiatore a causa della pandemia di COVID-19 costituiscano un rischio per quest’ultimo, l’inadempimento o l’inesatta esecuzione di servizi relativi a pacchetti turistici causati da tali restrizioni non è tuttavia imputabile a detto viaggiatore. Orbene, come esposto al punto 23 della presente sentenza, solo una siffatta imputabilità può esonerare l’organizzatore interessato dal suo obbligo di concedere allo stesso viaggiatore una riduzione di prezzo del suo pacchetto turistico in caso di difetto di conformità dei servizi forniti.
35 L’argomento del governo ceco secondo cui il rispetto della normativa applicabile nel luogo di destinazione del viaggio è una clausola implicita di qualsiasi contratto di pacchetto turistico, cosicché il rispetto delle misure restrittive adottate dalle autorità nel luogo di destinazione del viaggio non può essere considerato un difetto di conformità dei servizi forniti, non mette in discussione la conclusione di cui al punto 31 della presente sentenza. Infatti, se è vero che il rispetto di una siffatta normativa si impone alle parti di un contratto di pacchetto turistico indipendentemente dal suo richiamo in tale contratto e che detto rispetto da parte dell’organizzatore può comportare un difetto di conformità dei servizi turistici forniti, ciò non toglie che tale difetto di conformità non è comunque imputabile al viaggiatore interessato, di modo che quest’ultimo ha diritto ad una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico. Neppure è pertinente il fatto che detto difetto di conformità non sia imputabile neanche all’organizzatore interessato, dal momento che tale diritto ad una riduzione di prezzo si fonda su una responsabilità oggettiva di quest’ultimo, come rilevato al punto 25 della presente sentenza.
36 Nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un diritto a una riduzione di prezzo, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, spetterà ancora al giudice del rinvio prendere in considerazione i seguenti elementi.
37 In primo luogo, come risulta dal combinato disposto di tale disposizione e dell’articolo 3, punto 13, della direttiva 2015/2302, l’obbligo dell’organizzatore di concedere una siffatta riduzione di prezzo si valuta solo con riferimento ai servizi turistici compresi nel contratto di pacchetto turistico oggetto di inadempimento o di inesatta esecuzione. L’organizzatore non è tenuto a compensare servizi che non si è impegnato a fornire. Il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi limita quindi tale obbligo dell’organizzatore.
38 Tenuto conto dell’obiettivo della direttiva 2015/2302, volto a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, gli obblighi dell’organizzatore derivanti da un contratto siffatto non possono tuttavia essere interpretati restrittivamente. Pertanto, tali obblighi comprendono non solo quelli espressamente stipulati nel contratto di pacchetto turistico, ma anche quelli ad esso collegati risultanti dallo scopo di tale contratto (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Kuoni Travel, C‑578/19, EU:C:2021:213, punto 45). Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio valutare, sulla base dei servizi che l’organizzatore interessato doveva fornire, conformemente al contratto di pacchetto turistico stipulato con i ricorrenti nel procedimento principale, se, in particolare, la chiusura delle piscine dell’albergo interessato, l’assenza di un programma di animazione in tale albergo nonché l’impossibilità di accedere alle spiagge della Gran Canaria e di visitare tale isola a seguito dell’adozione delle misure adottate dalle autorità spagnole per contrastare la diffusione della pandemia COVID-19 potevano costituire inadempimenti o inesatta esecuzione di tale contratto da parte dell’organizzatore in questione.
39 In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, la riduzione di prezzo del pacchetto di cui trattasi deve essere adeguata per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità. La valutazione di tale adeguatezza, al pari della constatazione di un difetto di conformità, deve avvenire in modo obiettivo tenendo conto degli obblighi dell’organizzatore in forza del contratto di pacchetto turistico stipulato. Pertanto, tale valutazione deve basarsi su una stima del valore dei servizi turistici compresi nel pacchetto considerato inadempiuti o eseguiti in maniera inesatta, tenendo conto della durata di tale inadempimento o inesatta esecuzione e del valore di detto pacchetto. La riduzione del prezzo di tale pacchetto deve corrispondere al valore dei servizi turistici non conformi.
40 In terzo luogo, come risulta dal considerando 34 e dall’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, il viaggiatore interessato è tenuto a informare l’organizzatore, senza indebito ritardo e tenuto conto delle circostanze del caso di specie, dei casi di difetto di conformità rilevati nell’ambito dell’esecuzione di un servizio turistico incluso nel contratto di pacchetto turistico. La mancata segnalazione può essere presa in considerazione nell’ambito della fissazione della riduzione di prezzo di tale pacchetto qualora tale segnalazione avesse potuto avere l’effetto di limitare la durata del difetto di conformità constatato.
41 Nel caso di specie, anche se tali casi di difetto di conformità sono dovuti alle misure adottate dalle autorità spagnole per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19, l’avviso da parte dei ricorrenti nel procedimento principale di detti casi di difetto di conformità non poteva avere l’effetto di limitarne la durata. La mancata segnalazione non può pertanto essere presa in considerazione nell’ambito della fissazione di tale riduzione di prezzo.
42 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che un viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza di quest’ultimo e in altri paesi a causa del carattere pandemico di tale malattia. Per essere adeguata, tale riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi rispetto ai quali il difetto di conformità sia stato accertato.
Sulle spese
43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.