Cass. civ., sez. V, sent., 31 gennaio 2023, n. 3991
In generale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sinora integrare il delitto di violenza privata qualsiasi comportamento violento o minaccioso idoneo a privare coattivamente l’offeso dalla libertà di determinazione e di azione, ancorché costituito dal frapporsi, da parte dell’agente, quale ostacolo alla fruizione o all’esercizio di un diritto o di una prerogativa personale, lavorativa o attinente alla sfera privata individuale della vittima.
Deve affermarsi, conclusivamente, che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui il quale si barrichi in casa, impedendo l’accesso alla persona offesa, titolare anch’ella del diritto abitativo sull’immobile, minacciandola, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.