* Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12 aprile 2023, n. 3664
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MASSIMA
“In sede di risarcimento del danno derivante da procedimento amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento.”
oppure
“La presunzione di colpa dell’amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto, ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto.”
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Nel caso in esame il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine al ricorso proposto avverso la sentenza del TAR del Lazio, che ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni patiti dall’appellante in conseguenza della ritardata assunzione alle dipendenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ritenendo non provata l’esistenza di una specifica colpa in capo alla P.A.
Nello specifico il ricorrente aveva preso parte al concorso pubblico, per esami, a 184 posti per il profilo professionale di vigile del fuoco – quinta qualifica funzionale, risultando idoneo alle prove preselettive, per poi essere escluso in quanto ritenuto in possesso di un brevetto di sommozzatore di terzo grado rilasciato dall’ANIS – Associazione Nazionale Istruttori Subacquei affiliata alla FIN – (Federazione italiana nuoto), non rispondente alla tipologia di certificazione richiesta nel richiamato bando di concorso (brevetto di sommozzatore di terzo grado o superiore rilasciato dal CONI-FIPSAS o dalla Marina Militare, dall’Arma dei Carabinieri o dalla Polizia di Stato).
Il ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione reso dalla PA presso il Tar del Lazio, che accoglieva il ricorso sulla base della equivalenza delle certificazioni in esame, con conseguente inserimento dell’interessato nella graduatoria degli idonei con D.M. del 31 gennaio 2011, n. 19, a fronte della nomina, per i partecipanti al medesimo concorso, avvenuta nel 2002.
Avverso la sentenza pronunciata dal TAR del Lazio il ricorrente proponeva ricorso al Consiglio di Stato per ottenere il risarcimento dei danni (mancato godimento del trattamento economico) patiti in conseguenza della ritardata assunzione (2011 invece che 2002) alle dipendenze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a causa dell’azione amministrativa giudicata illegittima.
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato rammenta che ai fini del riconoscimento della responsabilità civile della pubblica amministrazione devono ricorrere tutti i requisiti delineati nell’art. 2043 c.c. e, quindi:
– l’elemento oggettivo del fatto illecito;
– il danno ingiusto;
– il nesso di causalità materiale o strutturale tra il fatto illecito e il danno subito;
– l’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’apparato amministrativo.
In ordine all’elemento soggettivo, la Corte, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, afferma che “ in sede di risarcimento del danno derivante da procedimento amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 maggio 2022, n. 3658; T.A.R. Basilicata, sez. I, 19 giugno 2017, n. 451; T.A.R. Napoli, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 387; Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1347; Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4195), ed ancora “in caso di accertata illegittimità di un atto amministrativo cui conseguono danni al privato, questi può limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell’elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c., mentre spetta alla pubblica amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1810; Cons. Stato, sez. VI, 19/03/2019, n. 1813; T.A.R. Umbria, sez. I, 26 agosto 2019, n. 482).
La presunzione di colpa dell’amministrazione può essere, tuttavia, riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, ovvero l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto.
Il Consiglio di Stato ritiene che, nel caso in esame, il privato non possa ottenere il risarcimento richiesto in quanto solo in un momento successivo all’adozione del provvedimento di esclusione dell’interessato dalla procedura selettiva la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3336; Consiglio di Stato, 29 luglio 2008, n. 3779) ha chiarito l’equipollenza del brevetto ANIS con quello CONI-FIPSAS.
Pertanto, l’amministrazione, all’epoca dei fatti, non disponeva di elementi utili e sufficienti per interpretare in maniera chiara e cristallina la situazione sottoposta alla sua attenzione.
Il contrasto interpretativo esistente al momento della valutazione da parte della pubblica amministrazione in ordine all’equipollenza delle certificazioni rappresenta un elemento tale da far ritenere sussistente l’errore scusabile, ed escludere l’esistenza in capo alla stessa dell’elemento soggettivo.
Ne consegue che non può essere riconosciuto alcun risarcimento del danno in favore dell’appellante a causa dell’assenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana.