TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – sentenza 18.07.2023 n. 394
Ne consegue che non risulta provato, con certezza, il nesso di causalità fra l’illegittimo annullamento dell’iscrizione anagrafica e la necessità per il ricorrente – in quanto sprovvisto del domicilio sanitario – di recarsi a -OMISSIS-per le prescrizioni mediche, avendo egli ha omesso di chiedere l’assegnazione di detto domicilio che gli avrebbe consentito di ottenere le prescrizioni da un medico di base nel comune di dimora.
L’omessa richiesta del domicilio integra pertanto la violazione del dovere di diligenza che, ai sensi dell’art. 1227 c.c., impone di escludere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare, così come non può escludersi che il ricorrente avrebbe potuto ottenere, stante il citato accordo Stato Regioni e la presa in cura, nel periodo considerato, presso un centro specialistico del Comune di -OMISSIS- limitrofo a quello di Roccaraso, il domicilio sanitario nel Comune di Roccaraso.
Non costituisce poi danno risarcibile l’impossibilità di votare alle elezioni per il rinnovo degli organi politici della Regione Abruzzo per effetto dell’annullamento dell’iscrizione anagrafica.
Occorre premettere che la lesione di un diritto soggettivo, anche di rilevo costituzionale come il diritto di partecipare con il voto alla vita politica delle istituzioni, non è risarcibile ex se ma solo se ne consegue un danno.
Ebbene il ricorrente, che lamenta un danno per ansie e disturbi psico-fisici e relazionali perché privato del diritto di voto alle elezioni per il rinnovo degli organi politici della Regione Abruzzo, non ha dedotto, né provato, con certificazione medica i disturbi psicofisici, né, con allegazione di circostanze di fatto per i disturbi relazionali, quali sarebbero state le conseguenze concretamente lesive patite.
Non sono dovute a titolo di risarcimento, perché non provate, neppure le maggiori spese per i premi assicurativi pagati dal ricorrente perché ancora residente a -OMISSIS-nel periodo durante il quale ha prodotto effetti l’illegittimo annullamento della sua iscrizione anagrafica nel Comune di Roccaraso.
È invece dovuto il rimborso delle imposte che ha dovuto versare per l’acquisto il diritto d’uso e abitazione della casa ubicata nel Comune di Roccaraso – in quanto nei diciotto mesi successivi all’acquisto non risultava residente nel Comune – e l’IMU versata in seguito all’annullamento illegittimo della sua iscrizione anagrafica che gli ha precluso l’esenzione prevista per la “prima casa”.