Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 giugno 2023, n. 6386
MASSIMA
14.2. La censura è inammissibile, in quanto in realtà afferisce alla sanatoria, sulla quale si è formato – contrariamente a quanto crede l’appellante – il silenzio rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, silenzio-rigetto che non risulta essere stato impugnato: sul punto la giurisprudenza è assolutamente consolidata (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2980 del 12 maggio 2020 e n. 3556 dell’11 giugno 2018), tanto da precisare che il silenzio-rigetto si forma anche e nonostante l’attivazione di una istruttoria da parte dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 61 del 7 gennaio 2022). Ne consegue che la sanatoria non è mai stata approvata e che lo stato legittimo dell’immobile continua ad essere quello desumibile dal progetto licenziato con il permesso di costruire n. 71/2005, che appunto prevedeva la copertura dell’edificio a quattro falde. 14.3. Ciò precisato, è evidente che risulta del tutto irrilevante, ai fini del decidere, la circostanza che le norme edilizie e urbanistiche consentissero la realizzazione di un tetto a tre falde o un innalzamento della facciata sud: si tratta di rilievi che – si ribadisce – avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di impugnazione del silenziorigetto formatosi sulla istanza di sanatoria presentata il 15 settembre 2006