Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, I Sezione, sentenza 31 agosto 2023, causa 47196/2021
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE 30. La ricorrente lamenta di non poter ottenere il riconoscimento in Italia della sua filiazione legalmente stabilita all’estero a seguito di maternità surrogata. Ha denunciato una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, come segue:
«1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (…).
2. Un’autorità pubblica non può interferire nell’esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza non sia conforme alla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria ai fini della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, del benessere economico del paese, della prevenzione dell’ordine e della criminalità, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
A. Sulla ricevibilità del ricorso
31. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo di cui all’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.
B. Sul merito del ricorso
1. Argomenti delle parti
32. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, la ricorrente chiede alla Corte di constatare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare in quanto non è in grado di determinare il rapporto di filiazione tra lei e il padre biologico e la madre affidataria.
33. Essa afferma che il rifiuto delle autorità nazionali di riconoscere il padre biologico e la madre affidataria come genitori, da un lato, e il fatto che essa non abbia la cittadinanza, dall’altro, la pongono in una situazione di incertezza giuridica molto elevata. Essa aggiunge che, in assenza di un documento che attesti la sua relazione genitore-figlio con L.B. e E.A.M., la sua vita sociale è estremamente limitata. Sottolinea in particolare le difficoltà incontrate dai suoi genitori in situazioni legate all’asilo nido e alla scuola, nonché con il servizio sanitario nazionale che hanno chiesto di avere accesso a un pediatra.
34. La ricorrente sottolinea che, ai sensi dell’articolo 254 del codice civile, L.B. ha chiesto all’ufficiale di stato civile di trascrivere l’atto di nascita con la menzione del padre biologico, che l’aveva già riconosciuta come figlia in base al certificato di nascita ucraino.
35. Il governo, dal canto suo, ha sostenuto che non vi era stata violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione, in quanto il divieto di trascrivere certificati di nascita rilasciati all’estero per bambini concepiti mediante maternità surrogata rientrava nella competenza esclusiva dello Stato. Essa spiega inoltre che il rapporto tra il minore e, eventualmente, il genitore biologico o il genitore di fatto, beneficia in ogni caso del riconoscimento e della tutela offerti dall’adozione in casi particolari, il che è in gran parte analogo all’adozione ordinaria.
36. Esso precisa che il diritto italiano disciplina i casi in cui è consentita la procreazione medicalmente assistita, escludendo le coppie dello stesso sesso da tali procedure e vietando, senza eccezioni, il ricorso alla maternità surrogata.
37. Esso sostiene inoltre che il divieto di maternità surrogata è giustificato dalla necessità di proteggere la donna e di salvaguardare gli interessi del minore. Persegue così due degli scopi legittimi elencati nell’articolo 8 § 2 della Convenzione: la “protezione della salute” e “la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
38. Esso sostiene che la ricorrente potrebbe essere riconosciuta dal padre biologico ai sensi dell’articolo 250 del codice civile, che le consentirebbe di ottenere la cittadinanza italiana. Ricorda che il rifiuto di trascrivere l’atto di nascita straniero non osta al riconoscimento del legame tra il bambino e il genitore biologico. Il governo ha inoltre dichiarato che L.B. avrebbe potuto richiedere la trascrizione parziale del certificato di nascita.
39. Per quanto riguarda la madre affidataria, il governo ha sottolineato che essa poteva intraprendere la via dell’adozione in casi particolari.
2. Giudizio della Corte
a) Ingerenza, base giuridica e finalità legittima
40. La Corte ritiene che non vi sia dubbio che vi sia stata un’ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata.
41. Essa ricorda che siffatta ingerenza viola l’articolo 8, a meno che, «come previsto dalla legge», essa persegua uno o più degli obiettivi legittimi enunciati al secondo comma di tale disposizione e sia «necessaria in una società democratica» per raggiungerli, la nozione di «necessità» implichi un’ingerenza fondata su un’esigenza sociale impellente e sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito (v. Mennesson c. Francia, n. 65192/11 65192/11 , § 50, CEDU 2014 (estratti)).
42. La Corte rileva che il rigetto della domanda di iscrizione nei registri ufficiali dello stato civile del certificato di nascita straniero del richiedente era previsto dalla legge, ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, essendo vietata la maternità surrogata.
43. Essa sottolinea di aver già constatato che il rifiuto di riconoscere un rapporto di filiazione tra un figlio nato all’estero a seguito di maternità surrogata e i genitori affidatari deriva dalla volontà di un determinato Stato di dissuadere i propri cittadini dal ricorrere al di fuori del territorio nazionale ad un metodo di procreazione che esso vieta sul suo territorio al fine di tutelare i figli e la madre surrogata (Menesson, sopra citato, § 62).
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ammette quindi che l’ingerenza contestata perseguiva due degli obiettivi legittimi elencati nell’articolo 8, secondo comma, della Convenzione: “la protezione della salute” e “la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
b) Necessità in una società democratica
i. Principi generali pertinenti
44. Resta da stabilire se tale ingerenza fosse «necessaria in una società democratica» per raggiungere tali obiettivi.
45. Nella sentenza Mennesson (sopra citata, §§ 96 e 99) (v. anche Labassee c. Francia, n. 65941/11 65941/11 , 26 giugno 2014), la Corte ha esaminato, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, l’impossibilità per due figlie nate in California di maternità surrogata di ottenere in Francia il riconoscimento della filiazione legalmente stabilita negli Stati Uniti tra loro e il loro padre biologico.
46. La Corte ha constatato che il diritto dei minori al rispetto della vita privata era stato violato. Nel giungere a questa conclusione, ha anzitutto sottolineato che “il rispetto della vita privata esige che ognuno sia in grado di stabilire i dettagli della sua identità di essere umano, che include la sua filiazione“, e che “un aspetto essenziale dell’identità degli individui è in gioco quando si tocca la filiazione” (§ 96 della sentenza). Ha aggiunto che “il diritto al rispetto della vita privata [dei bambini nati all’estero a seguito della maternità surrogata], che implica che ognuno può stabilire la sostanza della sua identità, compresa la sua filiazione, è [stato] significativamente influenzato [dal mancato riconoscimento nel diritto francese del rapporto genitore-figlio tra questi bambini e il loro padre biologico]”. Ha concluso che sussisteva “una seria questione circa la compatibilità di questa situazione con l’interesse superiore dei bambini, il cui rispetto deve guidare qualsiasi decisione che li riguarda”).
47. Essa si è poi pronunciata sulla questione del riconoscimento del rapporto di filiazione tra i due figli e il loro padre destinato, che era il loro padre biologico. Essa ha dichiarato quanto segue (ibid., § 100): “Non solo il legame tra i ricorrenti [vale a dire i figli] e il loro padre biologico era ammesso al momento della domanda di trascrizione dei certificati di nascita, ma anche la sua consacrazione mediante riconoscimento della paternità o dell’adozione o per effetto del possesso dello status sarebbe in contrasto con la giurisprudenza proibitiva stabilita su questi punti anche dalla Corte di cassazione (…) La Corte ritiene, tenuto conto delle conseguenze di tale grave restrizione sull’identità e sul diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata, che in tal modo precludendo sia il riconoscimento sia l’introduzione nel diritto interno del loro rapporto di filiazione con il padre biologico, lo Stato convenuto abbia oltrepassato il suo margine di discrezionalità.»
48. Il 10 aprile 2019 la Corte ha emesso un parere consultivo sul riconoscimento nel diritto interno di una relazione di filiazione tra un figlio nato a seguito di maternità surrogata praticata all’estero e la madre affidataria [GC] (ricorso n. P16-2018-001, Corte di cassazione francese, 10 aprile 2019), il cui dispositivo è così formulato: “Nella situazione in cui, come nell’ipotesi formulata nei quesiti della Corte di Cassazione, un bambino nasce all’estero per maternità surrogata e deriva dai gameti del padre previsto e di un terzo donatore, e dove il rapporto genitore-figlio tra il bambino e il padre previsto è stato riconosciuto nel diritto interno: 1. il diritto del minore al rispetto della sua vita privata, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, esige che il diritto interno preveda la possibilità di riconoscere un legame di filiazione tra tale figlio e la madre affidataria, designata nell’atto di nascita legalmente redatto all’estero come “madre legale”; 2. il diritto del fanciullo al rispetto della sua vita privata, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, non esige che tale riconoscimento avvenga mediante la trascrizione nei registri civili dell’atto di nascita legalmente redatto all’estero; esso può avvenire con altri mezzi, quali l’adozione del minore da parte della madre affidataria, purché le disposizioni previste dal diritto interno garantiscano l’efficacia e la rapidità della sua attuazione, conformemente all’interesse superiore del minore.»
49. Più in generale, la Corte ha sottolineato in tale parere che la scelta dei mezzi da attuare per consentire il riconoscimento del legame tra un minore e un genitore affidatario rientra nel margine di discrezionalità degli Stati. A questo proposito ha osservato che non esiste un consenso europeo in materia (quando è possibile stabilire o riconoscere il legame tra il figlio e il genitore affidatario, le modalità variano da uno Stato all’altro) e che l’identità dell’individuo è meno direttamente in gioco quando si tratta del principio stesso dell’istituzione o del riconoscimento della sua filiazione, ma dei mezzi da attuare a tal fine (§ 51).
50. La Corte ha aggiunto nello stesso parere che la necessità di offrire una possibilità di riconoscimento del legame tra il minore e la madre affidataria si applica a fortiori quando il bambino è stato concepito con i gameti del padre affidatario e i gameti della madre affidataria e il rapporto di filiazione tra il figlio e il padre affidatario è stato riconosciuto nel diritto interno (§ 47).
51. Nella causa D c. Francia (n. 11288/18, 16 11288/18, 16 11288/18, 16 11288/18, 16 luglio 2020) luglio 2020) luglio 2020), che riguardava il rifiuto di stabilire un rapporto di filiazione tra un figlio nato all’estero a seguito di maternità surrogata e la sua madre affidataria, la Corte ha applicato i principi elaborati nel summenzionato parere consultivo. Essa ha così precisato che, quando un bambino nasce all’estero a seguito di maternità surrogata e nasce dai gameti del padre affidatario, il diritto al rispetto della vita privata del figlio esige che il diritto interno offra la possibilità di riconoscimento di un rapporto di filiazione tra il figlio e il padre affidatario e tra il figlio e la madre affidataria, sia o meno la sua madre genetica (§ 54). Ha precisato che tale riconoscimento della relazione genitore-figlio tra il bambino e il padre previsto, il padre biologico, e tra il bambino e la madre affidataria, che non è la madre genetica, può essere debitamente effettuato con mezzi diversi dalla trascrizione del certificato di nascita straniero del bambino (ibid.).
52. In tale causa, la Corte ha concluso che l’adozione del figlio del coniuge costituiva nel caso di specie un meccanismo efficace e sufficientemente rapido per riconoscere il rapporto di filiazione tra il figlio e la madre affidataria (§ 70). Esso ha ritenuto che, di conseguenza, lo Stato convenuto, rifiutando di iscrivere il certificato di nascita straniero nei registri civili nazionali nella parte in cui ha designato come madre del bambino la madre affidataria, non avesse superato il suo margine di discrezionalità nelle circostanze del caso di specie (§ 71), e ha quindi ritenuto che non vi fosse stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione (§ 72).
53. Infine, nella causa D.B. e a. c. Svizzera (nn. 58817/15 e 58252/15 , 22 novembre 2022), la Corte ha constatato una violazione dell’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata) per quanto riguarda il minore e la non violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita familiare) nei confronti del padre affidatario e del padre genetico. Per quanto riguarda il minore, esso ha rilevato, in particolare, che, al momento della sua nascita, il diritto interno non offriva alcuna possibilità di ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione tra il genitore previsto e il figlio. Di conseguenza, gli interessati sarebbero stati privati per quasi sette anni e otto mesi di qualsiasi possibilità di veder definitivamente riconosciuto tale rapporto di filiazione. La Corte ha quindi ritenuto che, rifiutando di riconoscere il rapporto di filiazione debitamente stabilito da un certificato di nascita straniero tra il padre previsto e il bambino nato negli Stati Uniti di maternità surrogata senza offrire alcun altro mezzo per far riconoscere la relazione in questione, le autorità svizzere avevano ignorato l’interesse superiore del bambino. In altri termini, l’impossibilità generale e assoluta, per un periodo di tempo significativo, di ottenere il riconoscimento del legame tra il minore e il padre affidatario costituisce un’ingerenza sproporzionata nel diritto del minore al rispetto della sua vita privata.
ii. Applicazione di tali principi al caso di specie
54. La Corte ribadisce che il rispetto della vita privata esige che ognuno possa stabilire i dettagli della propria identità di essere umano, compresa la filiazione. A tal riguardo, la ricorrente si trovava in una situazione di incertezza giuridica derivante dal fatto che, da un lato, i giudici nazionali non riconoscevano il suo rapporto di filiazione con L.B. (suo padre biologico) e E.A.M. (sua madre affidataria) con il suo certificato di nascita ucraino) e, dall’altro, non aveva la cittadinanza italiana.
55. Al fine di stabilire se tale situazione costituisca una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, la Corte esaminerà se sia impossibile per la ricorrente far riconoscere la propria filiazione prima nei confronti del padre biologico e poi nei confronti della madre affidataria.
α) Accertamento del rapporto di filiazione tra la ricorrente e il suo padre biologico
56. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’articolo 8 della Convenzione richiede che il diritto interno offra la possibilità di riconoscere il legame tra un figlio nato da maternità surrogata praticata all’estero e il padre affidatario quando è il padre biologico. Essa ha affermato, nella sentenza Mennesson, che l’assenza di tale possibilità violava il diritto del minore al rispetto della sua vita privata, come garantito da tale disposizione (v. Mennesson, sopra citata, §§ 100-101; v. anche Labassee, sopra citata, nonché Foulon e Bouvet c. Francia, nn. 9063/14 e 10410/14, 21 luglio 2016,e Laborie c. Francia , n. 44024/13 del 19 gennaio 2017).
57. La Corte ricorda di aver concluso nel parere consultivo (n. P162018001, sopra citato, § 40) che la scelta dei mezzi da utilizzare per consentire il riconoscimento del legame tra un minore e un genitore affidatario rientra nel margine di discrezionalità degli Stati. A questo proposito ha osservato che non esiste un consenso europeo in materia e che l’identità dell’individuo è meno direttamente in gioco quando non si tratta del principio stesso di stabilire o riconoscere la sua filiazione, ma dei mezzi da attuare a tal fine (ibid., § 51).
Inoltre, ha rilevato che il mancato riconoscimento di una relazione di filiazione tra un figlio nato a seguito di maternità surrogata praticata all’estero e il genitore affidatario ha conseguenze negative su diversi aspetti del diritto del minore al rispetto della vita privata e pone il minore in una posizione di svantaggio, in quanto lo pone in una forma di incertezza giuridica quanto alla sua identità nella società (ibid., §§ 96 e 75 rispettivamente). È nell’interesse del minore in questa situazione che la durata dell’incertezza in cui si trova circa l’instaurazione della sua filiazione sia la più breve possibile.
58. A tal riguardo, la Corte ricorda che è necessario un obbligo eccezionale di diligenza quando è in gioco il rapporto di una persona con suo figlio, poiché il passare del tempo può portare a risolvere la questione per fatto compiuto (v., ad esempio, per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata, Ahrens c. Germania, n. 45071/09, §§ 76 e 78, 22 marzo 2012, e, per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita familiare, v. Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 212, 10 settembre 2019).
59. Spetta a ciascuno Stato contraente dotarsi di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire il rispetto degli obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione, compreso l’obbligo di diligenza eccezionale quando è in gioco il rapporto di una persona con il proprio figlio (v., ad esempio, sentenza Soares de Melo c. Portogallo, n. 72850/14, § 92, 16 febbraio 2016).
60. La Corte rileva che, secondo la sua giurisprudenza (parere consultivo n. P16-2018-001, sopra citata, e D c. Francia, sopra citata), essa non riguarda le procedure di accertamento o di riconoscimento di un rapporto di filiazione di un figlio nato da maternità surrogata praticata all’estero (trascrizione del certificato di nascita estero parziale o completo, adozione completa o semplice, stabilimento ex novo del legame nel paese di residenza del minore), ma deve invece verificare se il processo decisionale dello Stato di residenza del minore, considerato nel suo insieme, garantisse un’adeguata tutela degli interessi in gioco. In effetti, è essenziale che le procedure di accertamento della filiazione previste dal diritto interno garantiscano l’efficacia e la rapidità della sua attuazione (parere consultivo n. P16-2018-001, sopra citato, § 55), conformemente all’interesse superiore del minore, in modo da evitare che tale minore sia tenuto a lungo nell’incertezza giuridica.
61. La Corte rileva che, nel caso di specie, a seguito del rifiuto di trascrivere l’atto di nascita, nel 2019 L.B. e E.A.M. hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale de V., chiedendo la trascrizione completa dell’atto di nascita o, in subordine, la trascrizione parziale nei confronti del padre biologico. Il tribunale, nonostante il parere favorevole del pubblico ministero che chiedeva di concedere la trascrizione parziale, ha respinto il ricorso sulla base del fatto che la presa in considerazione dell’interesse superiore del minore non poteva comportare una violazione del principio di incompatibilità della maternità surrogata con l’ordine pubblico. Non è stata fornita alcuna risposta specifica in merito alla domanda alternativa.
62. L.B. e E.A.M. hanno impugnato tale decisione e, con domanda di provvedimento provvisorio, hanno chiesto la trascrizione parziale dell’atto di nascita relativo a L.B. La Corte rileva inoltre che il pubblico ministero ha nuovamente espresso parere favorevole.
63. Con sentenza del 14 giugno 2021, la Corte d’appello ha respinto il ricorso, dichiarando irricevibile la domanda di trascrizione parziale per motivi formali, in quanto la domanda iniziale riguardava esclusivamente la trascrizione integrale del certificato di nascita di C, il che era contrario all’ordine pubblico.
64. L.B. ha successivamente chiesto al cancelliere una trascrizione parziale, anch’essa respinta (v. punti 11 e 12 supra).
65. È evidente che i giudici nazionali hanno respinto le domande impugnate senza ponderare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, senza prendere in considerazione le esigenze di rapidità e di efficienza richieste in procedimenti come quello in esame (v. punto 48 supra). In particolare, per quanto riguarda l’”efficacia”, la Corte può solo constatare che:
– il rifiuto dei pareri del pubblico ministero non è stato motivato se non per motivi di conflitto con l’ordine pubblico;
– quanto alla domanda di trascrizione parziale, essa è stata respinta per solo per eccessivo formalismo, vale a dire che non era oggetto del ricorso, questione che non può essere rilevante in un procedimento relativo all’interesse superiore del minore; e
– non è stata fornita alcuna indicazione in tutte le fasi del procedimento circa un possibile mezzo alternativo per ottenere l’instaurazione del rapporto di filiazione tra la ricorrente e il suo padre biologico, anteponendo la ricorrente al mero rifiuto non fondato sull’assenza di presupposti.
66. Per quanto riguarda il requisito della «velocità», la Corte rileva che:
– nonostante siano trascorsi circa quattro anni dalla richiesta di trascrizione del certificato di nascita straniero del richiedente, di fronte al parere favorevole del pubblico ministero, i tribunali nazionali hanno negato la trascrizione completa e, per motivi procedurali, non hanno esaminato la richiesta di trascrizione parziale; e
– dopo il rigetto delle domande di trascrizione, nessuna passerella processuale è stata prevista dal giudice per trasformare la procedura in una più idonea a consentire l’instaurazione del rapporto di filiazione, cosicché, in mancanza di tale passerella, L.B. ha dovuto ricominciare il procedimento, rivolgendosi al cancelliere, che, essendogli stata presentata una richiesta di trascrizione parziale, l’ha rifiutata nonostante il fatto che la trascrizione parziale sia normalmente consentita al genitore biologico.
67. La Corte non può fare previsioni circa l’esito di un nuovo procedimento dinanzi ai giudici nazionali diretto al riconoscimento del rapporto di filiazione tra la ricorrente e il suo padre biologico. Tuttavia, si deve concludere che, nel caso di specie, i giudici nazionali non sono stati in grado di adottare una decisione tempestiva al fine di tutelare l’interesse della ricorrente a che la sua filiazione biologica sia accertata e non sembra essere stata prevista nessun’altra soluzione alternativa. La ricorrente di quattro anni è stata tenuta in un prolungato stato di incertezza sulla sua identità personale sin dalla nascita. In particolare, non ha una filiazione stabilita, con conseguenze significative per il suo stato civile, ed è considerata apolide in Italia.
Conclusione
68. Alla luce delle considerazioni che precedono (v. punti 56-67 supra), la Corte ricorda in particolare che, al fine di garantire un risultato “rapido” ed “efficace”, conforme all’interesse superiore del minore, nell’instaurare il rapporto di filiazione tra il genitore biologico e il figlio nato a seguito di maternità surrogata all’estero: a) il processo decisionale deve essere sufficientemente incentrato sull’interesse superiore del minore; in tal senso, libero da eccessivi formalismi e capace di realizzare tale interesse indipendentemente da eventuali vizi procedurali; b) i giudici nazionali devono cooperare con le parti indicando le soluzioni scelte dal sistema, indipendentemente dalle richieste delle parti interessate.
Pertanto, il Tribunale constata che, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, nonostante il margine di discrezionalità riconosciuto allo Stato, le autorità italiane sono venute meno al loro obbligo positivo di garantire alla ricorrente il diritto al rispetto della sua vita privata cui ha diritto in forza della Convenzione. Di conseguenza, c’è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione su questo punto.
β) Instaurazione del rapporto di filiazione tra la ricorrente e la madre affidataria
69. Per quanto riguarda l’impossibilità della ricorrente di far riconoscere la sua relazione con la madre affidataria, la Corte rileva che E.A.M. può chiedere l’adozione della ricorrente sulla base dell’articolo 44 della legge n. 184 del 1983.
70. A tale riguardo, la Corte ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni relative all’adozione “in casi speciali” nella parte in cui ostano alla creazione tra l’adottato e i genitori dell’adottante dello stesso vincolo familiare stabilito da altri tipi di adozione (v. punto 28 supra).
71. Essa rileva altresì che nel novembre 2022, la Corte di cassazione sezioni unite, pur ricordando che la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato da maternità surrogata praticata all’estero è stata, nella parte in cui riguardava il genitore affidatario, vietata in quanto contraria all’ordine pubblico, ha stabilito, con riferimento alle sentenze D.B. e a. c. Svizzera e D c. Francia, “L’adozione è il mezzo attraverso il quale è possibile ottenere il riconoscimento legale di tale figlio, conferendo al genitore adottivo lo status di figlio o figlia, il legame di fatto tra il bambino in questione e la persona che ha condiviso con il genitore biologico il piano di procreazione e ha contribuito al mantenimento del bambino dalla nascita” (v. paragrafi 23-25 supra).
72. Ciò premesso, la Corte deve ora stabilire se il rifiuto di riconoscere il rapporto di filiazione stabilito dall’atto di nascita ucraino tra la ricorrente e la madre affidataria sia compatibile con il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
73. A tal riguardo, la Corte ritiene che i principi sviluppati, da un lato, nella citata sentenza Mennesson e Labassee, dall’altro nelle summenzionate conclusioni consultive e, infine, nella citata sentenza D c. Francia, siano applicabili alla presente causa.
74. Esso sottolinea, tra l’altro, che, sebbene il margine di discrezionalità degli Stati sia limitato per quanto riguarda il principio stesso dell’accertamento o del riconoscimento della filiazione (v. parere consultivo n. P16-2018-001, sopra citato, §§ 44-46), tale margine è maggiore per quanto riguarda i mezzi da utilizzare a tal fine (ibid., § 51).
75. È vero che il diritto italiano non consente la trascrizione dell’atto di nascita della madre affidataria, ma garantisce a quest’ultima la possibilità di riconoscere legalmente il minore mediante adozione.
76. A tale riguardo, la Corte rileva che, secondo il plenum della Corte di cassazione, l’adozione consente ai giudici aditi di valutare i requisiti di cui all’articolo 8 della Convenzione e l’interesse superiore del minore. Tale esame viene effettuato sulla base delle condizioni preliminari che ciascuno Stato stabilisce in funzione del proprio margine di discrezionalità, ad esempio mediante un legame tra i due genitori e la partecipazione del genitore affidatario, mediante atti concreti, al progetto genitoriale (mutatis mutandis D c. Francia, sopra citata).
77. La Corte rileva pertanto che il desiderio di riconoscere un legame tra la ricorrente e la madre affidataria non è di un’impossibilità generale e assoluta.
78. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che, rifiutando di trascrivere l’atto di nascita ucraino della ricorrente nei registri civili italiani nella parte in cui indica E.A.M. come sua madre, lo Stato convenuto non abbia ecceduto, nelle circostanze del caso di specie, il suo margine di discrezionalità.
79. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 8 della Convenzione su questo punto.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
80. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione:
“Se la Corte constata che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente consente solo la cancellazione imperfetta delle conseguenze di tale violazione, la Corte, se del caso, concede alla parte lesa la giusta soddisfazione.”
A. Danni
81. La ricorrente chiedeva EUR 12.207 a titolo di danno patrimoniale che sosteneva di aver subito a titolo delle spese sostenute da L.B. e E.A.M. per iscriverla ad una scuola privata perché non era in grado di iscriverla ad una scuola pubblica. Ha inoltre chiesto almeno EUR 5.000 per danni non patrimoniali.
82. Il governo si è opposto a tali affermazioni.
83. La Corte non distingue alcun nesso di causalità tra l’infrazione constatata e il danno materiale asserito. Esso respinge pertanto la domanda formulata su tale base. Tuttavia, concede EUR 15.000 a titolo di danno morale, oltre all’eventuale importo che può essere dovuto a titolo di imposta.
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B. Costi e spese
84. La ricorrente chiede EUR 9 536 a titolo di spese sostenute da L.B. e E.A.M. nel procedimento dinanzi alla Corte.
85. Il governo ha ritenuto tali affermazioni eccessive.
86. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle sue spese solo nella misura in cui siano dimostrate, la loro necessità e la ragionevolezza della loro tariffa. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri summenzionati, il Tribunale ritiene ragionevole attribuire alla ricorrente la somma richiesta, vale a dire EUR 9.536.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Il ricorso è dichiarato ricevibile all’unanimità.
2. Sostiene con sei voti contro uno che vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione nel suo aspetto procedurale nel contesto dell’accertamento della filiazione tra il ricorrente e L.B.;
3. ritiene all’unanimità che non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione a causa del rifiuto di trascrivere il certificato di nascita della ricorrente nei confronti della madre designata;
4. Con sei voti favorevoli e uno contrario,
a) che lo Stato convenuto deve pagare al richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
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i. Euro 15.000 (quindicimila euro), oltre l’eventuale importo che dovesse essere dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danni non patrimoniali;
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ii. Euro 9.536 (novemilacinquecentotrentasei euro), oltre a qualsiasi importo che possa essere dovuto da tale somma dal richiedente a titolo di imposte, spese e spese;
b) dalla scadenza di tale periodo fino al pagamento, tali importi sono maggiorati di interessi semplici a un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabili durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
5) La domanda di giusta soddisfazione per il resto è respinta.
Ai sensi dell’articolo 45 § 2 della Convenzione e dell’articolo 74 § 2 del regolamento della Corte, alla presente sentenza è allegato un parere separato del giudice K. Wojtyczek.
PARERE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK
1. Con tutto il rispetto per la maggioranza, non posso condividere l’opinione secondo cui l’articolo 8 è stato violato nel caso di specie.
2. Per la maggioranza, “l’esistenza di un’ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata è fuori dubbio” (punto 40). Non sono convinto che la situazione giuridica dei ricorrenti possa essere equiparata ad una situazione di ingerenza statale. Piuttosto, sembra trattarsi di una presunta violazione di obblighi positivi. Questo è il modo in cui la maggioranza lo analizza nei paragrafi 60-68. Vi è quindi una significativa incoerenza nella motivazione della sentenza.
3. La giurisprudenza della Corte in materia di maternità surrogata non rende l’obbligo di trascrizione a favore del padre biologico l’unico mezzo per ottenere il riconoscimento del rapporto genitore-figlio con il figlio surrogato. È sufficiente che il diritto interno offra una possibilità di riconoscimento (v., in particolare, Mennesson c. Francia, n. 65192/11, § 100, CEDU 2014 (estratti), D c. Francia, n. 11288/18, §§ 49 e 54, 16 luglio 2020, e H c. Regno Unito (dec.), n. 32185/20 § 56, 31 maggio 2022). Rilevo che il governo convenuto ha indicato un rimedio per ottenere il riconoscimento dell’asserito rapporto biologico di filiazione (punto 38). La ricorrente non ha dedotto alcun argomento che dimostri che tale rimedio non avrebbe potuto avere successo nel caso di specie. Non si può quindi concludere che sia generalmente e assolutamente impossibile, per un periodo di tempo significativo, ottenere il riconoscimento della relazione tra quest’ultima e il suo padre biologico (v. norma di cui al punto 53).
Rilevo inoltre che nella motivazione della presente sentenza la Corte afferma, al punto 75, che “la legge italiana non consente la trascrizione dell’atto di nascita nei confronti della madre affidataria, tuttavia garantisce a quest’ultima la possibilità di riconoscere legalmente il bambino attraverso l’adozione”. Tale rimedio è stato giustamente ritenuto dalla Corte sufficiente dal punto di vista dell’articolo 8 per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la “madre affidataria”. Inoltre, la Corte ha ritenuto – correttamente – che il processo decisionale relativo a tale rapporto non fosse viziato anche se si tratta dello stesso processo decisionale relativo al rapporto con il padre biologico.
4. I bambini nati da maternità surrogata hanno il diritto di ottenere il riconoscimento della loro identità biologica. Allo stesso tempo, l’esperienza dimostra che i contratti di maternità surrogata possono essere utilizzati come schermo per la tratta di bambini senza un reale legame biologico con i “genitori previsti” (si confronti, tra l’altro, con il caso Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], n. 25358/12, 24 gennaio 2017). I casi riguardanti contratti di maternità surrogata richiedono particolare cura e diligenza nel determinare le circostanze di fatto pertinenti, sia nei procedimenti dinanzi alle autorità nazionali che dinanzi alla Corte. Nelle procedure nazionali, messe in atto per stabilire l’identità dei bambini derivanti dalla maternità surrogata, è necessario verificare che i legami biologici asseriti dai “genitori previsti” riflettano la realtà. Rilevo che la realtà del rapporto biologico genitore-figlio asserito nel caso di specie non è stata dimostrata (cosa che la maggioranza sembra implicitamente ammettere al paragrafo 67 in linea di principio).
5. In conclusione, occorre ricordare il paragrafo 6 del testo dell’opinione comune concordante dei giudici De Gaetano, Pinto de Albuquerque, Wojtyczek e Dedov, allegato a Paradiso e Campanelli:
“Crediamo che la maternità surrogata, pagata o meno, non sia compatibile con la dignità umana. Costituisce un trattamento degradante non solo per il bambino, ma anche per la madre surrogata. (…) Tale prassi non è compatibile con i valori sottesi alla Convenzione. »
Vi è una crescente urgenza di adottare misure efficaci negli Stati membri del Consiglio d’Europa e a livello internazionale per vietare questa pratica e imporre sanzioni contro coloro che la utilizzano.