Nei reati contro la libertà sessuale il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria (v. da ultimo Sez. 3, n. 19599 del 19/03/2023, Ceci, n. m.).
[…]
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata.
Neppure è necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (Sez. 3, n. 3141 del 25/02/1994 Ascari, Rv. 1989709; Sez. 3, n. 3969 del 04/10/2022, dep. 2023).
Cass. pen., III, ud. dep. 28.07.2023, n. 32951