TAR LAZIO – LATINA, I – sentenza 17.07.2023 n. 558
Per costante giurisprudenza […] ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis di una gara vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023 n. 1589). Conseguentemente, esse vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione e soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023 n. 1589; sez. V, 29 novembre 2022 n. 10491; sez. V, 4 ottobre 2022 n. 8481; sez. V, 2 marzo 2022 n. 1486; sez. V, 6 agosto 2021 n. 5781; sez. V, 8 aprile 2021, n. 2844; sez. V, 8 gennaio 2021 n. 2-OMISSIS-; sez. III, 24 novembre 2020 n. 7345; sez. III, 15 febbraio 2021 n. 1322; sez. VI, 6 marzo 2018 n. 1447; sez. V, 27 maggio 2014 n. 2709). Tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis, per il quale in presenza di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023 n. 1589; sez. IV, 31 ottobre 2022 n. 9415).