TAR Puglia, I Sezione, sentenza 15 settembre 2023, n. 1134
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
2. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto, come nel prosieguo illustrato.
3. – Il ricorrente lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 (accesso documentale).
Deduce la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, atteso che i documenti di cui ha chiesto l’ostensione sono necessari a verificare, anche alla luce dell’atto di concessione originario, la regolare sepoltura di alcune delle salme che si trovano tumulate presso la cappella di sua titolarità, anche nell’ottica di doversi garantire, per il prossimo futuro, la disponibilità di un loculo utile alla sua sepoltura.
Il ricorrente, invero, ha ragione di dubitare della suddetta regolarità considerato che il Regolamento di Polizia Mortuaria di Castellana Grotte, di cui alla DGC n. 108 del 27.07.1977 prot. 7710 prevede che (doc. 4):
– “Le tombe e le cappelle gentilizie costruite su suoli dati in concessione a privati, potranno raccogliere soltanto il cadavere del concessionario o coniuge, degli ascendenti propri o dei discendenti in linea diretta e rispettivi congiunti…” (art. 65);
– “Il Sindaco, su richiesta di concessionari di tombe e di cappelle gentilizie, potrà concedere che cadaveri di persone non aventi diritto vi si tumulino solo nel caso in cui non vi sia disponibilità di loculi comunali …” (art. 68).
Nel caso di specie nessuno dei Sigg.ri di cui si è detto … è coniuge, ascendente proprio, discendente in linea diretta o relativo congiunto del Prof. -OMISSIS- (originario concessionario del suolo su cui fu costruita la cappella), né il ricorrente è a conoscenza di eventuali richieste avanzate da suo padre preordinate a ottenere l’autorizzazione alla sepoltura dei predetti soggetti presso la suddetta cappella per temporanea incapienza del cimitero, né tantomeno risulta che il ricorrente medesimo ovvero i suoi fratelli abbiano mai autorizzato dette sepolture.
È evidente, pertanto, che il ricorrente vanti un interesse diretto concreto e attuale a conoscere della documentazione domandata, anche al fine di eventualmente intraprendere le iniziative necessarie a tutelare il pieno godimento del suo bene, da parte sua ovvero da parte del fratello.
Inoltre, la condotta tenuta dall’Amministrazione, la quale non ha posto in dubbio il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, limitandosi solo a disporre il differimento dell’accesso al fine di reperire gli atti, violerebbe i principi di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2 bis della legge n. 241/1990, avendo il civico Ente dapprima ingenerato nell’interessato il convincimento di avere pacifico diritto all’accesso (con l’esplicita nota di differimento del 14 luglio 2022) e, poi, a fronte della diffida dell’interessato, funzionale a ottenere i documenti promessi e a “interrompere” il differimento, mantenuto un comportamento inerte, con ciò tramutando il differimento in un diniego implicito.
4. – Le censure sono fondate, come di seguito illustrato.
5. – È noto che l’art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990 prevede che l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
L’accesso è, dunque, espressione primaria del principio di trasparenza dell’attività della P.A. e della regola generale di correttezza nell’esercizio del potere amministrativo ex art. 97 della Costituzione, in virtù dei quali la funzione pubblica deve risultare pienamente conoscibile all’esterno, in modo che sia possibile verificare la compiuta legittimità del suo esercizio nella massima estensione possibile.
In definitiva, quindi, l’accessibilità di atti e documenti è la regola generale, potendo essere esclusa o limitata solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Va, inoltre, evidenziato che Il collegamento, ossia il rapporto di strumentalità, tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza deve essere inteso in senso ampio (col solo limite del non trasmodare in uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’attività del soggetto cui è rivolta), ossia nel senso che la documentazione richiesta deve costituire un mezzo potenzialmente utile alla tutela (non necessariamente giudiziale) della situazione giuridicamente rilevante, non richiedendosi che essa sia idonea a costituire strumento di prova diretta della lesione dell’interesse tutelato (in tema cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 24 aprile 2012, n. 7 e, fra le tante, Cons. Stato, Sez. III 13 gennaio 2012, n. 116; Sez. IV 30 agosto 2011, n. 4883; Sez. V, 14 maggio 2010, n. 2966); l’interesse all’accesso ha, inoltre, consistenza autonoma e va considerato in astratto, escludendosi che in relazione ai casi specifici competa all’amministrazione compiere apprezzamenti in ordine alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante e così alla fondatezza o all’ammissibilità delle eventuali domande giudiziali ipoteticamente proponibili dal soggetto che ha chiesto l’accesso documentale (v., per tutte, la …..sentenza della Sezione n. 2516 del 2012) (Consiglio di Stato, sezione sesta, 28 marzo 2013, n. 1835): nel giudizio sull’accesso si controverte del riconoscimento, meramente strumentale e conoscitivo, del solo diritto di accesso agli atti, impregiudicate restando – ovviamente – le questioni di merito sottostanti, dovendo ribadirsi che l’accesso è funzionale a primarie esigenze di trasparenza amministrativa, attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (art. 29, comma 2-bis della legge n. 241/1990).
6. – Ciò posto, nella particolare fattispecie concreta in esame, la domanda di accesso è supportata da un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990), per le ragioni illustrate dall’istante.
E del resto, il comune di Castellana Grotte, con la nota di differimento del 14 luglio 2022, a carattere necessariamente temporaneo e interinale, nel riscontrare espressamente l’istanza del 30 maggio 2022, come pure evidenziato dal ricorrente, non ha revocato in dubbio il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ma si è limitato solo a disporre il differimento dell’accesso al fine di reperire gli atti risalenti nel tempo (così non diniegando l’accesso, ma riconoscendo esplicitamente il diritto dell’interessato all’esibizione documentale e disponendo il mero differimento del materiale adempimento all’istanza ostensiva), salvo poi negarlo, con silenzio significativo, allorquando il Dott. -OMISSIS- interrompeva l’inerzia comunale con la diffida di cui si è detto, a seguito della sopravvenuta ulteriore protratta inerzia dell’Amministrazione (nonostante il lungo termine decorso (più che congruo anche per ricerche qualificate e complesse), sino ad oggi non è stata comunicata alcuna data per l’accesso agli atti – così testualmente l’azionata diffida del 22 settembre 2022), di cui effettivamente e sostanzialmente il ricorrente si duole.
7. – Né osta al chiesto accesso il fatto che i documenti di cui si domanda l’ostensione dovrebbero essere nella disponibilità del richiedente.
Infatti, come pure evidenziato dall’interessato, La possibile disponibilità da parte del richiedente degli atti oggetto dell’istanza di accesso che, peraltro, potrebbero essere stati nel frattempo dallo stesso smarriti non impedisce l’accesso, atteso che nessuna norma dispone in tal senso (Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 marzo 2015, n. 1545).
Il privato che, per svariate ragioni (disordine, perdita del documento, malconservazione, trasloco, furto eccetera), non è più in possesso di un atto – che pur doveva diligentemente conservare – non può essere mutilato nella propria difesa e ha il diritto comunque ad ottenerne copia per difendersi (T.A.R. Campania, Napoli, sezione sesta, 14 gennaio 2016, n. 171; in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sezione sesta, 17 settembre 2015, n. 4559).
Peraltro, il ricorrente sul punto ragionevolmente deduce che la concessione fu rilasciata non già direttamente al Sig. -OMISSIS-, bensì a suo padre, originario concessionario, il tutto, nei lontani primi anni del ‘900. È quindi plausibile che nel corso degli anni trascorsi, la copia del predetto atto non sia stata reperita.
8. – In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego impugnato e accertamento del diritto alla chiesta ostensione, e, per l’effetto, va ordinato alla comune di Castellana Grotte di consentire il richiesto accesso ai documenti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
9. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.