Cass. civ, II, sent., 13.10.2023, n. 28538
Massima
“Sembrerebbe che le piscine facenti parte di uno stabilimento balneare rientrino nella nozione di piscine private ad uso collettivo, non obbligate alla assistenza bagnanti, in quanto accessibili ai soli clienti, soci ed ospiti. Ma proprio la possibilità di accesso ai clienti, ai soci ed agli ospiti parifica sostanzialmente le piscine private ad uso collettivo alle piscine private aperte al pubblico. Basti pensare che l’ingresso alle piscine è regolato alla stessa maniera, vale a dire attraverso il pagamento di un biglietto. Si intende allora che non sussistano ragioni valide per ritenere che le piscine private ad uso collettivo (di soci, clienti ed ospiti della struttura) presentino rischi di utilizzo minori rispetto alle piscine private ad uso pubblico. Corretta è conseguentemente l’ordinanza che ha imposto la presenza di un addetto alla sicurezza con riguardo alle piscine di uso pubblico, come debbono ragionevolmente ritenersi quelle pertinenti agli stabilimenti balneari.”
Breve commento
Nel caso di specie La Suprema Corte ha sciolto l’annosa questione per cui le strutture aventi al loro interno piscine private a uso collettivo differentemente dalle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico siano esonerate dall’obbligo di provvedere alla presenza di un’assistente ai bagnanti. Difatti, la S.r.l. in questione proponeva opposizione davanti al Giudice di pace avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa comminata dalla Capitaneria di Porto perché presso la piscina di uno stabilimento balneare non era presente l’assistente ai bagnanti durante l’orario di apertura. Tuttavia, l’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado.
Successivamente, la S.r.l. ricorre in Cassazione rifacendosi alla Legislazione Regionale in particolare la L. Reg. Toscana n. 8/2006 per la quale: “Sono esonerate dall’obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le strutture aventi al loro interno piscine private qualificabili come ad uso collettivo, a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico.”Tuttavia, tale argomentazione, sopposta al vaglio dagli Ermellini, non ha trovato accoglimento statuendo una parificazione tra le fattispecie richiamate all’interno della sentenza, statuendo l’obbligo di assistenza ai bagnanti.
Avv. Tartaglia Marianna -Ordine degli Avvocati di Foggia