Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza 8 novembre 2023, n. 31058
PRINCIPIO DI DIRITTO
In base al principio dell’equivalenza causale, l’autore del comportamento imputabile risponderà, infatti, per intero delle conseguenze derivanti dall’evento lesivo, ancorché a quest’ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (come nel caso di scuola dell’emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita: principio del nothing or all o thin skull rule).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
5.4 La condotta dei sanitari costituisce certo una concausa che a tale evento ha condotto insieme con le condizioni patologiche preesistenti; è però una concausa di rilievo determinante, alla luce delle valutazioni dell’ausiliario secondo cui l’omissione dei sanitari dell’A.O. (Omissis) non è inserita in un processo irreversibile che avrebbe comunque portato al secondo ictus e poi al decesso quattro mesi dopo, ma l’interruzione del farmaco dicumarolico ha costituito una determinante concausa del secondo ictus e dell’exitus del paziente, giacchè, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, il decesso non si sarebbe verificato secondo il “più probabile che non”. Sono, tali condizioni preesistenti, da riguardare quali concause dell’evento (concause di lesioni) che, secondo insegnamento da tempo acquisito (v. Cass. Cass. n. 15991 del 2011), sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità. In base al principio dell’equivalenza causale l’autore del comportamento imputabile risponderà, infatti, per intero delle conseguenze derivanti dall’evento lesivo,
ancorchè a quest’ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (come nel caso di scuola dell’emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita: principio del nothing or all o thin skull rule).