Corte di Cassazione, sentenza 19 ottobre 2023, n. 47877
PRINCIPIO DI DIRITTO
La seconda censura è manifestamente infondata poiché a pag. 4 della sentenza la Corte ha negato il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che in presenza di un reato plurioffensivo quale la rapina si deve tenere conto del modus operandi dell’autore del reato e del complessivo pregiudizio cagionato alla persona offesa dalla condotta anche violenta. Nel caso di specie la Corte ha sottolineato che la persona aggredita era un soggetto anziano che ha subito un pregiudizio anche di ordine morale dalla condotta violenta dell’imputato.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1.[…]La circostanza che la somma rinvenuta nel possesso dell’imputato non coincida esattamente con quanto riferito dalla persona offesa, peraltro, non ha rilevanza dirimente sul giudizio di colpevolezza, ove si consideri che l’imputato non è mai stato perso di vista da parte dell’inseguitore che lo ha visto disfarsi della refurtiva, l’ha recuperata e lo ha poi bloccato.
2.La seconda censura è manifestamente infondata poiché a pag. 4 della sentenza la Corte ha negato il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che in presenza di un reato plurioffensivo quale la rapina si deve tenere conto del modus operandi dell’autore del reato e del complessivo pregiudizio cagionato alla persona offesa dalla condotta anche violenta. Nel caso di specie la Corte ha sottolineato che la persona aggredita era un soggetto anziano che ha subito un pregiudizio anche di ordine morale dalla condotta violenta dell’imputato.
COMMENTO
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ritorna su una delle questioni controverse che ruotano attorno all’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.): bisogna considerare il solo valore economico della cosa che costituisce l’oggetto materiale del reato oppure valutare la condotta dell’imputato nel suo complesso e l’insieme dei danni oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato?
La Corte di Cassazione, nelle pronunce più recenti, ribadisce la necessità di operare una valutazione globale dei danni cagionati alla vittima.
A tal proposito, si evidenzia come lo stesso riferimento normativo ad un giudizio di “gravità”, anziché di “entità” del danno fa propendere per una valutazione il più completa possibile dello stesso. Inoltre, si può evidenziare che quando il legislatore ha voluto fare esclusivo riferimento al valore del bene lo ha detto espressamente, senza utilizzare formule generiche o ampie (ad esempio, art. 626 n. 2 c.p.).
Nel caso di specie, però, vi è una ulteriore particolarità: si è in presenza di un reato plurioffensivo (reato di rapina) in cui oltre al patrimonio viene lesa anche l’integrità fisica e morale della persona aggredita.
E’ evidente, quindi, come ai fini dell’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. bisogna prendere in considerazione la seconda parte della norma, ai sensi della quale nei delitti determinati da motivi di lucro la realizzazione del profitto economico si considera di speciale tenuità solo se anche l’evento dannoso o pericoloso connesso alla lesione patrimoniale possa ritenersi di speciale tenuità.
Pertanto, non è sufficiente a integrare l’attenuante in oggetto il fatto che il bene sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione del bene personale contro il quale l’autore ha indirizzato la sua condotta ivi incluso, quindi, alla luce della tipologia dei beni lesi, il pregiudizio morale arrecato alla persona offesa.